Categorie Articoli
Ultimi Articoli Pubblicati

La sentenza delle Sezioni Unite civili della Cassazione 25 novembre 2025 – 30 aprile 2026, n. 12155, interviene su due nodi centrali del regime delle sanzioni civili [...]

ORDINANZA CASSAZIONE N. 11849/2026: SUPERAMENTO DEI LIMITI NEL LAVORO ACCESSORIO E POSSIBILE “CONVERSIONE” IN SUBORDINATO L’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione 29 aprile 2026, n. 11849, riguarda [...]

L’ordinanza della Corte di Cassazione 15 gennaio – 28 aprile 2026, n. 11447, affronta un caso tipico nei rapporti patrimoniali tra coniugi: un marito che paga, con [...]

TICKET DI LICENZIAMENTO E LAVORO DEI DETENUTI: QUANDO IL CONTRIBUTO È DOVUTO E QUANDO NO
La circolare INPS n. 59 del 20 maggio 2026 interviene su un terreno finora poco esplorato: la debenza del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 – il cosiddetto ticket di licenziamento – nei confronti dei detenuti alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria. Il documento chiarisce in quali ipotesi la cessazione del rapporto di lavoro penitenziario comporti l’obbligo, per il datore di lavoro esterno, di versare il ticket, e in quali fattispecie, invece, il contributo debba considerarsi non dovuto, fornendo al contempo le istruzioni operative per la corretta compilazione dei flussi Uniemens.
Il punto di partenza è la disciplina generale del ticket di licenziamento: il contributo è dovuto, a carico del datore, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, con calcolo commisurato all’anzianità aziendale maturata negli ultimi tre anni. La regola generale, quindi, è quella dell’automatico collegamento fra cessazione “NASpI‑rilevante” e obbligo di versamento del ticket, a prescindere dal fatto che il lavoratore percepisca effettivamente la prestazione di disoccupazione.
Nel caso del lavoro penitenziario, la circolare ricorda come, sul piano delle tutele, esso sia stato progressivamente assimilato al lavoro subordinato ordinario, anche alla luce di importanti interventi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Ne deriva che, in linea di principio, il ticket di licenziamento è dovuto ogniqualvolta la cessazione del rapporto di lavoro del detenuto sia riconducibile a cause ordinarie di risoluzione, rientranti nella sfera di disponibilità del datore di lavoro. Tuttavia, proprio in ragione della specialità dello status detentivo, esistono ipotesi tipiche in cui l’interruzione del rapporto è determinata da eventi esterni al rapporto di lavoro e del tutto indipendenti dalla volontà delle parti: in tali fattispecie, l’applicazione del ticket risulta non coerente con la ratio dell’istituto, pensato anche come disincentivo alle cessazioni determinate da iniziative datoriali.
Sono espressamente esclusi dall’obbligo di versamento del ticket i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva da eventi strettamente connessi allo status detentivo e del tutto estranei alla sfera di disponibilità del datore. Rientrano in questa casistica, ad esempio, la revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno da parte del magistrato di sorveglianza o del direttore dell’istituto penitenziario, nei termini previsti dalla legge n. 354/1975 e dall’articolo 48 del D.P.R. n. 230/2000: il datore non assume alcuna iniziativa decisionale, né dispone di margini discrezionali sulla cessazione, che è imposta dall’autorità giudiziaria o penitenziaria. In tali situazioni, la richiesta del ticket non sarebbe coerente né con la funzione di finanziamento delle prestazioni di disoccupazione, né con l’obiettivo di disincentivo delle cessazioni datoriali, e deve pertanto essere esclusa.
Diverso è il caso della scarcerazione del detenuto per fine pena. Qui la circolare esclude una automatica non debenza del ticket: occorre che il datore di lavoro verifichi, di volta in volta e in concreto, la possibilità di proseguire il rapporto con il lavoratore ex detenuto all’esterno dell’istituto penitenziario, direttamente o tramite altro soggetto giuridico controllato o partecipato. Solo qualora risulti accertata e documentata l’impossibilità di tale prosecuzione, la cessazione può considerarsi non idonea a far sorgere l’obbligo di versamento del ticket; diversamente, se il datore potrebbe proseguire il rapporto ma decide comunque di recedere, la cessazione rientra nella sfera delle iniziative datoriali e il contributo diventa dovuto. Lo stesso criterio valutativo si applica nelle ipotesi di trasferimento del detenuto ad altro istituto: anche qui, il datore deve verificare la possibilità di prosecuzione presso la nuova struttura, direttamente o tramite soggetti collegati, e l’INPS effettua le dovute verifiche amministrative e ispettive su quanto dichiarato nei flussi Uniemens.
Sul piano operativo, la circolare introduce tre nuovi codici all’interno dell’elemento <TipoCessazione> di <Cessazione> del flusso Uniemens, specificamente dedicati ai rapporti di lavoro dei detenuti alle dipendenze di datori diversi dall’Amministrazione penitenziaria. Il codice “2B” identifica la “cessazione del rapporto di lavoro del detenuto per revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno” da parte del magistrato di sorveglianza o del direttore dell’istituto penitenziario, con esplicita indicazione della “non debenza” del ticket di licenziamento. Il codice “2C” si riferisce alla “cessazione del rapporto di lavoro per scarcerazione del detenuto, ammesso al lavoro esterno, per fine pena o per trasferimento ad altro istituto penitenziario”, anche in questo caso con annotazione di “no ticket licenziamento”, nelle ipotesi in cui sia adeguatamente comprovata l’impossibilità di prosecuzione del rapporto.
Accanto a questi, viene istituito il codice “2F”, destinato alle ipotesi di scarcerazione per fine pena o trasferimento in cui, pur essendo possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro – direttamente o tramite altro soggetto giuridico collegato – il datore decide comunque di recedere. In tali casi, la causale “2F” indica testualmente “SI ticket licenziamento”, qualificando la cessazione come iniziativa datoriale idonea a far sorgere l’obbligo contributivo. Ai fini dell’esposizione del contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, deve essere valorizzato, nell’elemento <CausaleADebito> di <AltreADebito> di <DatiRetributivi>, il codice causale già in uso “M400” e, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo del ticket dovuto.
Il quadro complessivo che emerge è quello di una disciplina che, pur riconoscendo la particolarità del lavoro penitenziario, ne consolida l’assimilazione alle forme ordinarie di lavoro subordinato ai fini delle tutele, senza però sovrapporre automaticamente tutte le conseguenze tipiche del rapporto di lavoro comune. Il ticket di licenziamento resta dovuto ogni volta che la cessazione è espressione di una scelta datoriale e genera, in astratto, diritto a NASpI; è invece escluso nelle ipotesi in cui l’estinzione del rapporto è imposta da eventi esterni, privi di qualsiasi margine di decisione per il datore. Per i datori di lavoro che occupano detenuti, e per gli operatori che li assistono, la circolare n. 59 costituisce quindi un riferimento essenziale per orientare correttamente la gestione delle cessazioni e la compilazione dei flussi Uniemens, riducendo il rischio di contestazioni contributive e di errate applicazioni del ticket di licenziamento.

