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ORDINANZA CASSAZIONE N. 11849/2026: SUPERAMENTO DEI LIMITI NEL LAVORO ACCESSORIO E POSSIBILE “CONVERSIONE” IN SUBORDINATO

ORDINANZA CASSAZIONE N. 11849/2026: SUPERAMENTO DEI LIMITI NEL LAVORO ACCESSORIO E POSSIBILE “CONVERSIONE” IN SUBORDINATO

L’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione 29 aprile 2026, n. 11849, riguarda una controversia tra INAIL e una società in tema di lavoro accessorio (voucher) e premi assicurativi. La Corte d’appello di Venezia aveva rigettato l’appello di INAIL, confermando la decisione del Tribunale di Vicenza che aveva accolto l’impugnazione del verbale unico di accertamento e notificazione INAIL del 24 febbraio 2016, fatta eccezione per un solo lavoratore impiegato irregolarmente in una singola giornata.

Il cuore della causa sta nella pretesa di rideterminazione dei premi e degli accessori, da parte di INAIL, con riferimento a sette lavoratori impiegati nel 2015 con contratti di lavoro accessorio ex articoli 48–50 del decreto legislativo n. 81 del 2015. Secondo l’ente, erano stati superati i limiti di compenso annuo previsti per il lavoro accessorio, e tale superamento avrebbe dovuto comportare la qualificazione dei rapporti come lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente diversa base imponibile e diversa contribuzione.

Il Tribunale aveva in larga parte dato ragione alla società, ritenendo che il semplice superamento del tetto economico non bastasse, da solo, a convertire automaticamente i rapporti in lavoro subordinato a tempo indeterminato: occorreva, piuttosto, accertare in concreto le modalità di svolgimento delle prestazioni, verificando se ricorressero i tipici indici della subordinazione. La Corte d’appello ha condiviso questa impostazione.

INAIL ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo motivo ha denunciato violazione dei principi generali sul lavoro subordinato e, in particolare, degli articoli 1 e 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015 e dell’articolo 2094 del codice civile, nonché violazione dell’articolo 2697 del codice civile. L’ente sostiene che, una volta accertato il superamento del limite di compenso annuo lordo previsto dall’articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015, il rapporto dovrebbe essere automaticamente qualificato come lavoro subordinato a tempo indeterminato, in applicazione della “clausola generale” contenuta nell’articolo 1 dello stesso decreto. Da qui la conseguenza che non spetterebbe all’INAIL dimostrare in concreto la subordinazione, ma al datore di lavoro provare che, pur avendo superato il limite, il rapporto conserverebbe una diversa natura (ad esempio autonoma).

Con il secondo motivo INAIL lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 54‑bis del decreto‑legge n. 50 del 2017, convertito nella legge n. 96 del 2017. Tale disposizione, che ha rimodulato la disciplina dei rapporti di lavoro occasionale dopo l’abolizione dei voucher originari, prevede, al comma 20, che il superamento dei limiti di compenso annui e/o di durata della prestazione determini la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo pieno e indeterminato. INAIL sostiene che questa previsione, sebbene sopravvenuta, avrebbe natura interpretativa e confermerebbe che già la disciplina previgente dei lavori accessori implicava una “conversione legale” del rapporto in caso di superamento dei limiti economici. La Corte d’appello avrebbe erroneamente considerato l’articolo 54‑bis innovativo, introducendo ex novo una sanzione (la conversione) che prima non esisteva.

I due motivi vengono esaminati congiuntamente, poiché pongono la medesima questione: quali effetti produca, sul piano giuridico, il superamento del limite complessivo dei compensi annui stabilito dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 per le prestazioni di lavoro accessorio, nel testo vigente prima dell’abrogazione ad opera del decreto‑legge n. 25 del 2017 (convertito nella legge n. 49 del 2017) e dell’introduzione dell’articolo 54‑bis del decreto‑legge n. 50 del 2017.

La Corte rileva anzitutto che la disciplina originaria del lavoro accessorio, contenuta negli articoli 48 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015, non prevedeva alcuna specifica “sanzione civilistica” di conversione per il caso di superamento dei limiti di compenso annuo: erano fissati tetti economici e condizioni d’uso, ma non era espressamente sancito che, oltre tali limiti, il rapporto dovesse automaticamente assumere la forma del lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Solo con la riforma del 2017, che ha introdotto il nuovo istituto delle prestazioni occasionali, il legislatore ha previsto, all’articolo 54‑bis, comma 20, la trasformazione della prestazione in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in caso di superamento dei limiti ivi previsti.

La Corte d’appello aveva quindi correttamente osservato che, ratione temporis, quella previsione non poteva applicarsi direttamente ai rapporti oggetto di causa (risalenti al 2015) e che, in mancanza di una norma espressa, non era possibile ricavare dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 81 del 2015 una clausola di conversione automatica. La clausola generale di cui all’articolo 1, che qualifica la forma “standard” del lavoro come subordinata a tempo indeterminato, non equivale di per sé a una sanzione automatica di nullità o conversione per tutti i rapporti che devino dai parametri; essa indica piuttosto il modello tipico cui l’ordinamento attribuisce priorità, lasciando comunque spazio ad altre tipologie contrattuali quando ne ricorrano i presupposti.

Il Collegio, a questo punto, rileva che le questioni prospettate da INAIL non si esauriscono nella concreta vicenda dei sette rapporti, ma investono temi generali di rilievo sistematico:

  • la portata e i limiti della clausola generale sull’assetto del lavoro contenuta nell’articolo 1 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

  • i confini della “qualificazione legale” dei rapporti di lavoro, cioè fino a che punto una norma possa imporre una qualificazione diversa da quella risultante dal tipo contrattuale scelto dalle parti e dalle modalità effettive di svolgimento del rapporto;

  • il ruolo delle norme sopravvenute (come l’articolo 54‑bis del decreto‑legge n. 50 del 2017) nella interpretazione delle discipline previgenti, specie quando introducono espressamente sanzioni di conversione.

Si tratta, secondo la Corte, di questioni di diritto di particolare rilevanza, che non possono essere decise nella forma semplificata dell’adunanza camerale, ma richiedono la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’articolo 375, primo comma, del codice di procedura civile, con la partecipazione delle parti e l’intervento del Pubblico ministero.

Per queste ragioni, la Cassazione adotta un’ordinanza interlocutoria: non entra nel merito delle censure di INAIL, ma rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che sia fissata per la discussione in pubblica udienza. Solo in quella sede la Corte si pronuncerà, con una decisione di principio, sulla questione se – e in che misura – il mero superamento dei limiti economici del lavoro accessorio, nella disciplina previgente al 2017, comporti di diritto la qualificazione del rapporto come lavoro subordinato a tempo indeterminato, con tutte le conseguenze in termini di premi assicurativi e contribuzione.

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