Categorie Articoli

Ultimi Articoli Pubblicati

SEZIONI UNITE N. 12155/2026: SANZIONI CIVILI SU CONTRIBUTI “INCERTI”, TERMINE FISSATO DALL’ENTE E RIDUZIONE FINO AGLI INTERESSI LEGALI

La sentenza delle Sezioni Unite civili della Cassazione 25 novembre 2025 – 30 aprile 2026, n. 12155, interviene su due nodi centrali del regime delle sanzioni civili in materia previdenziale:

  • come va interpretato l’articolo 116, comma 10, della legge n. 388 del 2000, nei casi di mancato/ritardato versamento derivante da “oggettive incertezze” sull’obbligo contributivo;

  • quali limiti ha il potere dell’INPS di ridurre ulteriormente le sanzioni ai sensi del comma 15 dello stesso articolo, fino alla misura degli interessi legali.

La vicenda nasce da un contenzioso fra INPS e una società (già Società Cesenate al Trotto s.p.a.) che dal 1981 al 1992 non aveva versato contributi di malattia e Gescal sui compensi corrisposti a collaboratori autonomi addetti ai totalizzatori e alla vendita dei biglietti. L’ispezione del 1990 porta l’INPS a richiedere contributi e sanzioni, ritenendo subordinati quei rapporti; il Pretore esclude la subordinazione e nega i contributi; il Tribunale, nel 2006, pur confermando la natura non subordinata, condanna però la società a versare i contributi di malattia e Gescal e le “sanzioni e interessi come per legge”, aderendo al principio delle Sezioni Unite del 1999 secondo cui tali contributi sono dovuti anche per rapporti autonomi. Il ricorso INPS in Cassazione su quella sentenza è rigettato nel 2012; nel 2015 la società paga i contributi (389.824,20 euro) e gli interessi legali (62.402,90 euro) e chiede la riduzione delle sanzioni ex articolo 116, comma 15, legge n. 388/2000; l’INPS nega.

Il nuovo giudizio, concluso dalla Corte d’appello di Bologna nel 2018, accoglie la domanda della società, dichiarando non dovute le sanzioni civili: secondo la Corte territoriale, l’incertezza interpretativa sull’obbligo di versare malattia e Gescal per quei collaboratori, risolta solo dalle Sezioni Unite nel 1999, consente alla società di avvalersi del regime agevolato, a prescindere dal ritardo nel pagamento rispetto alla sentenza del 2006.

L’INPS ricorre in Cassazione, sollevando due censure principali:

  • da un lato, contesta l’idea che basti l’incertezza interpretativa, senza guardare al ritardo di oltre nove anni tra la sentenza del Tribunale (2006) e il pagamento (2015);

  • dall’altro, contesta che il giudice possa sostituirsi all’ente nell’esercizio del potere discrezionale di ridurre le sanzioni fino agli interessi legali, potere che il comma 15 attribuisce ai consigli di amministrazione degli enti, sulla base di direttive ministeriali.

La Sezione Lavoro, con ordinanza interlocutoria del 16 marzo 2025 n. 7029, rimette la questione alle Sezioni Unite, chiedendo un chiarimento su un punto specifico: l’articolo 116, comma 10, richiede che i contributi siano pagati “entro il termine fissato dagli enti impositori”; quel termine deve essere fissato solo dopo che l’incertezza è stata risolta (cioè dopo che il giudice o l’amministrazione hanno riconosciuto la debenza), oppure l’ente può fissarlo anche prima, in pendenza dell’incertezza, e il mancato rispetto di quel termine preclude il regime agevolato?

Le Sezioni Unite ricostruiscono l’evoluzione normativa e giurisprudenziale: dal vecchio sistema di somme aggiuntive automatiche (R.d.l. 1935, legge 218/1952), al d.l. n. 536/1987 (prima distinzione fra omissione ed evasione e prima disciplina ad hoc per le “incertezze interpretative” con riduzione della sanzione a condizione di pagamento entro un termine fissato dall’ente), alla legge n. 662/1996 (che conferma la struttura e mantiene la condizione del pagamento entro un termine), fino all’articolo 116 legge n. 388/2000, che riprende lo schema:

  • comma 8: regola generale di sanzione civile per omissione (tasso ufficiale +5,5, massimo 40%) ed evasione (30% annuo, massimo 60%), con un caso attenuato in caso di denuncia spontanea entro 12 mesi e pagamento entro 30 giorni;

  • comma 10: caso specifico delle “oggettive incertezze” legate a contrasti giurisprudenziali o amministrativi, con sanzione attenuata al tasso ufficiale +5,5 punti, massimo 40%, “sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori”;

  • comma 15: potere degli enti di ridurre ulteriormente, fino agli interessi legali, le sanzioni del comma 8, sulla base di direttive ministeriali e di una pluralità di fattori (comportamento storico del debitore, correttezza dei versamenti, situazione patrimoniale, cause del ritardo, impatto occupazionale, importi da recuperare, incidenza del beneficio sul recupero del credito).

Sul comma 10, le Sezioni Unite affermano che:

  • la riduzione della sanzione presuppone sempre due condizioni congiunte: un’obiettiva incertezza interpretativa (desunta da veri contrasti giurisprudenziali o amministrativi, non dal solo convincimento soggettivo del contribuente) e il pagamento dei contributi entro il termine fissato dall’ente;

  • il termine fissato dall’ente può essere imposto anche in pendenza dell’incertezza, cioè subito dopo la constatazione della mancata contribuzione, senza che l’istituto debba aspettare che il giudice o l’amministrazione risolvano il contrasto;

  • l’avverbio “successivamente” riferito al riconoscimento giudiziale/amministrativo dell’obbligo non può essere letto come condizione per la fissazione del termine: il riconoscimento è il momento in cui si verifica se le condizioni per il regime agevolato sono o non sono già tutte presenti;

Le Sezioni Unite sottolineano che il modello è quello di un “ravvedimento operoso” dentro l’inerzia, non di una sospensione del potere accertativo:

  • l’ente, constatato il mancato pagamento, ha il dovere di attivarsi per bisogni del sistema e tutela dei lavoratori, e può fissare un termine per il pagamento della sorte;

  • il contribuente, pur contestando in via giudiziale o amministrativa la debenza, può scegliere: resistere e rischiare la sanzione piena, oppure pagare almeno l’importo dei contributi oggetto di contrasto entro il termine fissato, accedendo in caso di conferma dell’obbligo alla sanzione attenuata.

Da qui il principio di diritto, formulato in modo espresso: nei casi di mancato/ritardato pagamento derivante da “oggettive incertezze” su un obbligo contributivo poi accertato in sede giudiziale o amministrativa, si applica la sanzione civile attenuata (tasso ufficiale +5,5 punti, massimo 40% del debito), a condizione che il pagamento dei contributi oggettivamente incerti avvenga entro il termine che l’ente, constatato l’inadempimento, è legittimato a fissare anche in pendenza dell’incertezza, senza dover attendere il definitivo superamento dei contrasti interpretativi.

Le Sezioni Unite precisano anche che, quando la richiesta contributiva ha basi miste (più causali o rapporti) e l’incertezza riguarda solo una parte, l’accesso al regime agevolato è subordinato al pagamento, nel termine, dell’importo almeno pari al debito contributivo che risulterà poi effettivamente dovuto per la parte incerta: non è necessario versare l’intera pretesa originaria se una parte sarà poi giudicata insussistente.

Quanto all’ipotesi (richiamata dalla giurisprudenza) in cui sia il contribuente ad attivare il giudizio di accertamento prima che l’ente fissi un termine, la Corte chiarisce che il regime agevolato resta comunque condizionato al pagamento tempestivo dei contributi: se l’ente non ha fissato un termine, la “lacuna” va colmata applicando il termine di 30 giorni dalla denuncia, previsto dal comma 8, lettera b), per l’adempimento spontaneo.

Sul comma 15, le Sezioni Unite ribadiscono che la riduzione “fino agli interessi legali” non è automatica né fissa:

  • è un potere discrezionale dei consigli di amministrazione degli enti, esercitato nel rispetto delle direttive del ministro del lavoro e del ministro del tesoro, ed è graduato in relazione ai fattori indicati (storia contributiva, correttezza, patrimonialità, cause del ritardo, occupazione, importi, incidenza sul recupero del credito);

  • il giudice non può sostituirsi all’ente nell’esercizio di questo potere, né può “forzare” una riduzione alla misura degli interessi legali in presenza del solo requisito dell’incertezza interpretativa;

Calando questi principi nel caso concreto, la Cassazione conclude che la Corte d’appello di Bologna ha sbagliato:

  • ha considerato sufficiente la sola incertezza interpretativa, senza verificare la tempestività del pagamento nel termine eventualmente fissato dall’ente;

  • ha applicato direttamente la riduzione fino agli interessi legali, senza considerare che il comma 15 richiede una valutazione discrezionale dell’ente basata su criteri plurimi.

La sentenza viene quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà riesaminare il caso:

  • verificando se e quando l’INPS abbia fissato un termine per il pagamento e se la società abbia versato i contributi di malattia e Gescal entro quel termine o, in mancanza, entro i 30 giorni dalla denuncia rilevante;

  • tenendo conto che la riduzione fino agli interessi legali non è automatica e che il potere di graduare la sanzione spetta all’ente secondo le direttive ministeriali.

In sintesi, le Sezioni Unite rafforzano la lettura “rigorosa” dell’articolo 116: la sanzione civile resta automatica, la riduzione per incertezze interpretative è eccezione che richiede pagamento tempestivo entro un termine (anche fissato in pendenza dei contrasti), e la riduzione fino agli interessi legali è potere dell’ente, non del giudice.

Condividi questo articolo: