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TFS/TFR DEI DIPENDENTI PUBBLICI TRA LEGGE DI BILANCIO 2026 E ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 25/2026: COSA CAMBIA DAVVERO (E COSA ANCORA NON VA)

By |Published On: Marzo 28th, 2026|Categories: Novità Legislative e Circolari|

Il trattamento di fine servizio (TFS) e il trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici sono regolati, sul piano dei termini di pagamento, in via principale dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 1997, n. 140.
Questa disposizione, nella sua evoluzione, ha introdotto un sistema di differimento del pagamento rispetto alla data di cessazione dal servizio, superando il modello originario di liquidazione in tempi brevi e sostanzialmente contestuali alla pensione.

Successivamente, l’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ha rafforzato la logica di contenimento della spesa pubblica, cristallizzando, in combinato disposto con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, un meccanismo strutturato su:

  • differimento del dies a quo per il pagamento del TFS/TFR;
  • rateizzazione delle somme in base all’ammontare complessivo della prestazione.

Su queste basi si innesta, da ultimo, la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), che all’articolo 1, comma 198, interviene nuovamente sull’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79/1997, riducendo – a determinate condizioni – il termine dilatorio per i lavoratori che maturano i requisiti di pensione a partire dal 1° gennaio 2027.

 LA CIRCOLARE INPS N. 30/2026: SISTEMATIZZAZIONE OPERATIVA DI TERMINI E RATEIZZAZIONI

La circolare INPS n. 30 del 27 marzo 2026 ha il merito di fornire un quadro organico e aggiornato dei termini di pagamento e delle modalità di erogazione del TFS/TFR per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
La logica è quella di rendere operativi i rinvii normativi, traducendo il coacervo di disposizioni in regole applicabili caso per caso da uffici, patronati e consulenti previdenziali.

La circolare ricostruisce anzitutto il principio cardine: i tempi di pagamento variano in funzione della CAUSA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO e dell’eventuale maturazione del diritto a pensione, distinguendo tra:

  • cessazione per inabilità o decesso;
  • cessazione per raggiungimento dei limiti di età o dei limiti ordinamentali/massima anzianità di servizio;
  • cessazione per scadenza di contratto a tempo determinato;
  • cessazione per dimissioni volontarie, licenziamento, destituzione o altre cause “non agevolate”;
  • cessazione collegata a requisiti pensionistici particolari (cumulo, APE sociale, quote, precoci, gravosi, usuranti, ecc.).

In parallelo, viene riepilogata la disciplina della rateizzazione, che segue logiche puramente quantitative, legate all’importo complessivo dell’indennità:

  • pagamento in unica soluzione se l’ammontare (al lordo delle imposte) è pari o inferiore a 50.000 euro;
  • pagamento in due rate annuali, se l’importo complessivo è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro;
  • pagamento in tre rate annuali, se l’indennità è pari o superiore a 100.000 euro.

 

TERMINI DI PAGAMENTO: LE QUATTRO “GRANDI FASCE” TEMPORALI

Per comprendere davvero il funzionamento attuale, è utile schematizzare i termini di pagamento del TFS/TFR in quattro grandi fasce temporali, partendo dal principio generale e dalle deroghe.

  1. Termine breve (105 giorni)
    Nei casi di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso del dipendente, il TFS/TFR deve essere liquidato entro 105 giorni dalla cessazione.
    La ratio è chiara: in situazioni di particolare fragilità o a tutela dei superstiti, il differimento non può essere spinto a livelli eccessivi, pena una lesione ancora più marcata dei diritti fondamentali del lavoratore o della famiglia.
  2. Termine di 12 mesi (più 3 mesi di finestra), fino ai requisiti maturati al 31 dicembre 2026
    Per la generalità dei casi di cessazione con diritto a pensione “ordinaria”, nel vigore della disciplina precedente alla legge di Bilancio 2026, il pagamento del TFS/TFR avviene decorsi 12 mesi dalla cessazione (il cosiddetto “termine dilatorio”) ed entro i 3 mesi successivi.
    Rientrano qui:
  • cessazioni per raggiungimento del limite di età per la generalità dei dipendenti pubblici;
  • cessazioni per raggiungimento di età o requisiti previsti per categorie non contrattualizzate (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, docenti e ricercatori universitari, personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico con limiti ordinamentali propri);
  • scadenza del contratto a tempo determinato (fine incarico), quando contestualmente si maturano requisiti pensionistici;
  • ipotesi di risoluzione unilaterale del rapporto da parte dell’amministrazione al ricorrere di determinati requisiti pensionistici, nei limiti oggi consentiti dalla normativa.

Per i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2026, il termine di 12 mesi resta il riferimento, con invariate modalità di rateizzazione in funzione dell’importo.

  1. Termine di 9 mesi (più 3 mesi di finestra), per i requisiti maturati dal 1° gennaio 2027
    La legge di Bilancio 2026, all’articolo 1, comma 198, riduce il termine dilatorio da 12 a 9 mesi per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2027.
    Attenzione: la riduzione riguarda solo i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, dei limiti ordinamentali o massima anzianità di servizio, e per alcune ipotesi di risoluzione unilaterale connessa al conseguimento di requisiti pensionistici.

Non vi rientrano, quindi, le forme di pensionamento anticipato “speciale” (quote, precoci, cumulo con benefici, ecc.), per le quali continuano ad applicarsi i termini differiti più lunghi (12 o 24 mesi).

  1. Termine di 24 mesi (più 3 mesi di finestra)
    Questo termine lungo, che rappresenta il regime più penalizzante per il lavoratore, si applica nei casi di cessazione dal servizio che non beneficiano di alcun “favor” normativo:
  • dimissioni volontarie (con o senza diritto a pensione);
  • licenziamento, destituzione e altre cessazioni per motivi disciplinari o analoghi;
  • determinate fattispecie di accesso a pensioni speciali (quote, precoci, gravosi, usuranti, APE, ecc.) quando la normativa dispone espressamente il differimento a 24 mesi.

In molti di questi casi, soprattutto nelle cessazioni senza immediato diritto a pensione, la successiva acquisizione di un trattamento pensionistico agevolato può far decorrere il termine non dalla cessazione, ma dalla data di maturazione del requisito teorico di vecchiaia o anticipata ordinaria (articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201).

 DISCIPLINA PARTICOLARE PER ALCUNE CATEGORIE: DIRITTO PUBBLICO, DIFESA/SICUREZZA, SCUOLA

La circolare dedica ampio spazio ad alcune categorie per le quali il collegamento tra cessazione, trattamento pensionistico e TFS/TFR è più articolato.

  • Personale in regime di diritto pubblico (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, professori e ricercatori universitari):
    sono disciplinati da ordinamenti propri e hanno diritto al TFS, non al TFR. I limiti di età possono essere più elevati rispetto alla generalità dei dipendenti; il termine di pagamento, però, segue la regola generale: 12 mesi o, dal 2027, 9 mesi a seconda del momento di maturazione del requisito di vecchiaia.
  • Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco):
    il collocamento in ausiliaria è equiparato al collocamento a riposo per limiti di età; ciò comporta che anche per questi soggetti si applichino le regole sul termine dilatorio (12 o 9 mesi) collegate alla pensione di vecchiaia, tenendo conto delle specifiche disposizioni di settore.
  • Personale del comparto scuola:
    la cessazione avviene al 31 agosto e la decorrenza della pensione al 1° settembre, anche se i requisiti maturano entro il 31 dicembre; questo produce una “finestra unica” annuale.
    Nei casi di accesso a pensione con requisiti speciali (es. quote, precoci, grave usura, cumulo), la data di riferimento per il TFS/TFR non è semplicemente quella scolastica, ma la data di maturazione del requisito teorico di vecchiaia o di pensione anticipata ordinaria.

CUMULO, APE SOCIALE, QUOTE, PRECOCI, GRAVOSI, USURANTI: IL “DOPPIO SCALINO”

Una parte sofisticata, tecnicamente delicata e decisiva per la consulenza riguarda le pensioni con requisiti particolari introdotti negli ultimi anni:

  • cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti (legge n. 228/2012, come modificata dalla legge n. 232/2016);
  • APE sociale (legge n. 232/2016);
  • pensioni “quota 100” e “quota 102”, pensione anticipata flessibile (decreto-legge n. 4/2019);
  • lavoratori precoci e soggetti affetti da patologie da amianto (legge n. 232/2016);
  • lavoratori addetti ad attività gravose e usuranti (legge n. 205/2017 e decreto legislativo n. 67/2011).

La logica comune è la seguente:

  • la decorrenza del termine di pagamento del TFS/TFR è collegata non tanto alla data di cessazione dal servizio, quanto alla data di maturazione del requisito (di vecchiaia o di anticipata ordinaria) individuato dal legislatore come “ancora” di riferimento;
  • il termine può essere di 12 mesi più 3 di finestra, oppure di 24 mesi più 3, a seconda della fattispecie.

Si crea così un “doppio scalino”:

  1. un primo scalino, legato al periodo che intercorre tra cessazione e raggiungimento del requisito pensionistico teorico;
  2. un secondo scalino, rappresentato dai 12 o 24 mesi (più la finestra di 3 mesi) successivi alla maturazione del requisito, prima di poter esigere il TFS/TFR.

Dal punto di vista del lavoratore, ciò significa che la scelta di utilizzare istituti di anticipo pensionistico può avere un impatto molto significativo sui tempi, spesso pluriennali, di percezione dell’indennità di fine servizio.

 

L’ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 25/2026: VULNUS CONFERMATO, DECISIONE RINVIATA

Nel 2026 interviene un nuovo, rilevantissimo tassello: l’ordinanza n. 25 della Corte costituzionale, pronunciata nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dai TAR Marche, Lazio e Friuli-Venezia Giulia.
Le disposizioni censurate sono proprio l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79/1997 e l’articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78/2010, cioè il cuore della disciplina che prevede:

  • la corresponsione differita del TFS/TFR decorsi dodici mesi dalla cessazione;
  • la liquidazione rateale, differenziata in base all’ammontare complessivo.

La Corte richiama le proprie precedenti sentenze n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023, nelle quali aveva già individuato un problema di compatibilità con l’articolo 36 della Costituzione (con riferimento al diritto a una retribuzione e a un trattamento di fine rapporto proporzionati e tempestivi) e aveva rivolto al legislatore un vero e proprio monito: avviare un processo di graduale, ma completa eliminazione dei termini dilatori.

Nell’ordinanza n. 25/2026 la Corte afferma che:

  • quel processo riformatore non risulta ancora avviato “in modo sostanziale”;
  • il vulnus all’articolo 36 Cost. è ribadito;
  • una caducazione immediata delle norme censurate comporterebbe la cancellazione contestuale di ogni dilazione e la conseguente immediata esigibilità dei TFS/TFR, con un impatto “temporaneo ma assai significativo” sul fabbisogno di cassa pubblico.

Per questi motivi, la Corte sceglie una via di equilibrio: non dichiara (ancora) l’illegittimità, ma rinvia la trattazione delle questioni a una nuova udienza, concedendo al legislatore un ulteriore spazio – definito ma non indefinito – per intervenire con una disciplina adeguata, anche graduale, che pianifichi l’eliminazione dei meccanismi dilatori.

In sostanza, il messaggio è durissimo: la disciplina attuale continua a essere ritenuta lesiva dei principi costituzionali sul trattamento economico del lavoratore, ma la Corte si astiene dal “colpo di spugna” immediato per ragioni di finanza pubblica e di gradualità dell’intervento.

IL PUNTO DI VISTA DEL LAVORATORE, DEL PATRONATO E DEL CONSULENTE

Per il dipendente pubblico, il quadro attuale è paradossale:

  • la Corte costituzionale riconosce l’esistenza di un vulnus all’articolo 36 Cost. e stigmatizza il differimento e la rateizzazione come eccessivamente gravosi;
  • la prassi operativa, però, continua a essere regolata dal combinato disposto delle norme vigenti e della circolare INPS n. 30/2026, che applicano integralmente termini dilatori e rate.

Per i patronati e i consulenti previdenziali, ciò implica un doppio livello di lettura:

  • un livello “di fatto”, nel quale occorre spiegare al lavoratore, con estrema chiarezza, quali siano i tempi di pagamento oggi concretamente applicabili alla sua specifica situazione (inabilità, vecchiaia, anticipata, cumulo, quote, ecc.);
  • un livello “di diritto”, nel quale è opportuno informare il cittadino che la disciplina è sotto forte scrutinio costituzionale e che l’evoluzione giurisprudenziale e legislativa potrebbe, in prospettiva, modificare radicalmente il quadro dei termini.

La legge di Bilancio 2026, riducendo da 12 a 9 mesi il termine dilatorio per chi matura i requisiti di vecchiaia dal 1° gennaio 2027, rappresenta un primo segnale di “sensibilità” al tema, ma non appare sufficiente, da sola, a colmare il deficit di tutela messo in luce dalla Corte.
L’ordinanza n. 25/2026, infatti, sottolinea che non si è ancora in presenza di un vero “processo di graduale, ma completa eliminazione dei termini” e lascia intendere che un ulteriore immobilismo del legislatore potrebbe portare a una futura pronuncia più radicale.

PROSPETTIVE: COSA ASPETTARSI NEI PROSSIMI ANNI

Alla luce di questo scenario, è verosimile che nei prossimi anni si sviluppino tre direttrici principali:

  1. un intervento legislativo che riduca progressivamente i termini di differimento, ampliando la riduzione già prevista dalla legge di Bilancio 2026 e magari riconsiderando la struttura stessa della rateizzazione;
  2. un contenzioso crescente, soprattutto nei casi di differimento più estremo (24 mesi) o di cumulo di scalini temporali che portano a ritardi pluriennali nella percezione del TFS/TFR;
  3. una possibile ulteriore pronuncia della Corte costituzionale, qualora il legislatore non dia seguito ai moniti, con il rischio di una declaratoria di illegittimità che produca un forte impatto retroattivo e un complesso contenzioso sulla decorrenza dei diritti.

Per gli operatori del settore previdenziale, questo significa che il TFS/TFR dei dipendenti pubblici non è un tema “chiuso”, ma un cantiere aperto, tanto sul piano normativo quanto su quello giurisprudenziale.
Per i lavoratori, significa che è necessario programmare il pensionamento non solo in funzione di requisiti ed importi pensionistici, ma anche tenendo conto dei tempi reali di liquidazione dell’indennità di fine servizio, che possono incidere in modo decisivo sulla sostenibilità economica dei primi anni di quiescenza.

 

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