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TERMINI DI PAGAMENTO DEL TFS/TFR DEI DIPENDENTI PUBBLICI DOPO LA CIRCOLARE INPS N. 30/2026

By |Published On: Agosto 4th, 2026|Categories: Novità Legislative e Circolari, Previdenza e Pensioni|

Il trattamento di fine servizio (TFS) e il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresentano, per i dipendenti pubblici, la forma principale di retribuzione differita corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro. Essi non sono soltanto una liquidazione finale, ma una componente strutturale della tutela economica del lavoratore nel passaggio dall’attività alla pensione, inserita in un quadro normativo che negli ultimi anni ha conosciuto un progressivo irrigidimento dei tempi di pagamento e l’introduzione di logiche di differimento e rateizzazione. La circolare INPS n. 30 del 27 marzo 2026 interviene proprio su questo terreno, offrendo un riepilogo organico della disciplina vigente e dando attuazione alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026, con particolare riguardo alla riduzione dei termini di pagamento in alcune fattispecie di cessazione.

Il cuore dell’intervento normativo si trova nell’articolo 1, comma 198, della legge n. 199/2025, che modifica il tradizionale termine dilatorio di dodici mesi previsto per molte cessazioni dal servizio, riducendolo a nove mesi, ma solo a partire dal 1° gennaio 2027 e solo per una platea ben circoscritta. La riduzione non è generalizzata: riguarda esclusivamente i casi in cui la cessazione è collegata al raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché al collocamento a riposo d’ufficio per anzianità massima di servizio. Restano invece invariati i termini più lunghi – in particolare i ventiquattro mesi – per le dimissioni volontarie, per i licenziamenti o destituzioni e, più in generale, per tutte le causali non riconducibili ai casi tipici contemplati dal sistema. In altri termini, il legislatore ha scelto di intervenire soltanto su quelle fattispecie che meglio esprimono la dimensione “fisiologica” della cessazione, lasciando ferme le discipline più penalizzanti nei casi percepiti come “volontari” o comunque non imposti dall’ordinamento.

La circolare descrive con chiarezza la ripartizione dei termini di pagamento in funzione della causa di cessazione e dell’eventuale maturazione del diritto a pensione. In caso di cessazione per decesso o per inabilità, il TFS/TFR deve essere corrisposto entro 105 giorni dalla risoluzione del rapporto: si tratta del termine più favorevole, giustificato dalla particolare gravità e dalla necessità di tutela immediata del lavoratore o dei suoi superstiti. Quando la cessazione avviene per raggiungimento del limite di età, per limiti ordinamentali, per scadenza del contratto a tempo determinato, per collocamento a riposo d’ufficio o per risoluzione unilaterale correlata al conseguimento dei requisiti di pensione anticipata, il quadro si biforca: per chi matura i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2026 resta applicabile il termine di dodici mesi, seguito da tre mesi tecnici per il pagamento, mentre per chi maturerà i requisiti dal 1° gennaio 2027 in avanti il termine si riduce a nove mesi, sempre con tre mesi successivi per l’erogazione. In tutti gli altri casi – dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione, licenziamento o destituzione – continua invece ad applicarsi il termine di ventiquattro mesi dalla data di cessazione, cui si aggiungono tre mesi di margine operativo, espressione di una scelta legislativa volta a “disincentivare” la fuoriuscita non ordinaria dal servizio.

Accanto al tema della decorrenza dei termini, la circolare ribadisce un aspetto che incide direttamente sulla percezione del lavoratore: la rateizzazione del pagamento in funzione dell’ammontare della prestazione. Laddove il TFS/TFR complessivo, al lordo delle ritenute fiscali, sia pari o inferiore a 50.000 euro, la somma è liquidata in un’unica soluzione, favorendo una percezione immediata del beneficio e una pianificazione più agevole delle esigenze economiche. Quando l’importo supera i 50.000 euro ma resta inferiore a 100.000 euro, scatta la divisione in due rate annuali: la prima rata è fissata in 50.000 euro, mentre la seconda corrisponde all’importo residuo. Se, infine, l’ammontare complessivo è pari o superiore a 100.000 euro, la prestazione viene suddivisa in tre rate annuali: le prime due da 50.000 euro ciascuna, la terza pari al residuo. Le rate successive alla prima sono corrisposte dopo dodici mesi dal momento in cui è sorto il diritto al primo pagamento, con un ulteriore effetto di trascinamento nel tempo, che costituzionalmente è stato ritenuto ammissibile, ma che nella pratica rappresenta un elemento critico di percezione del diritto per molti dipendenti pubblici.

Particolarmente delicata è la disciplina relativa al personale non contrattualizzato, in primis magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, professori e ricercatori universitari. Per queste categorie continua ad applicarsi il TFS, in virtù dei rispettivi ordinamenti di settore, e non il TFR previsto per la restante parte del personale pubblico. Il fatto che i limiti ordinamentali di età spesso siano più elevati rispetto alla generalità dei dipendenti non incide, però, sulla logica dei termini di pagamento: una volta che il soggetto risolve volontariamente il rapporto al raggiungimento del requisito minimo di vecchiaia previsto per la generalità dei lavoratori, si applicano le stesse regole in tema di decorrenza del termine dilatorio (dodici mesi per requisiti maturati fino al 2026, nove mesi dal 2027 in avanti). In questo modo, la circolare garantisce una sostanziale uniformità di trattamento sulla scansione temporale, pur nel rispetto delle differenze ordinamentali che riguardano età e modalità di collocamento a riposo.

Analoga logica si rinviene per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico – Forze armate, Forze di polizia a ordinamento civile e militare, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – ove la novità della riduzione a nove mesi è estesa anche al personale militare collocato in ausiliaria. La previsione secondo cui il collocamento in ausiliaria è “equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età” è decisiva: essa consente di applicare alla liquidazione del TFS i medesimi criteri temporali previsti per la generalità dei casi di cessazione per limiti di età, sia in presenza di cumulo dei periodi assicurativi, sia in assenza, con riferimento alle decorrenze di vecchiaia stabilite dalla normativa generale. Ne risulta un quadro più coerente, che evita la creazione di nicchie privilegiate o penalizzate rispetto al resto del pubblico impiego, pur mantenendo le specificità di carriera tipiche del comparto.

Un’attenzione particolare è dedicata al personale del comparto scuola, la cui posizione è resa peculiare dalla disciplina che consente la cessazione al 31 agosto con decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° settembre, anche quando i requisiti si maturano entro il 31 dicembre dello stesso anno. In questi casi, per chi accede alla pensione di vecchiaia o anticipata secondo le regole ordinarie, si crea una finestra unica di uscita e di decorrenza del trattamento. Diverso è il discorso per chi si avvale di istituti “speciali” quali quota 100, quota 102, pensione anticipata flessibile, benefici per lavoratori precoci, gravosi, usuranti o cumulo contributivo: per queste fattispecie, la circolare richiama il concetto di requisito “teorico”, vale a dire il momento in cui sarebbero soddisfatte le condizioni per la pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria ai sensi della normativa generale. È tale data – adeguata agli incrementi della speranza di vita previsti per il biennio 2027‑2028 – a rilevare per la decorrenza dei termini di pagamento del TFS/TFR, costruendo una scansione temporale più complessa, ma sostanzialmente allineata al principio secondo cui le forme di pensionamento anticipato di natura speciale non possono comportare un vantaggio sui tempi di liquidazione della retribuzione differita rispetto al regime ordinario.

Altro snodo cruciale è la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi, sia ai fini del diritto sia ai soli fini della misura della pensione, con le conseguenti ricadute sulla decorrenza dei termini di pagamento. Quando la pensione è conseguita attraverso il cumulo, oppure attraverso l’APE sociale, la circolare precisa che i termini del TFS/TFR non decorrono dalla cessazione dal servizio, ma dal compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. Nel caso di quota 100, quota 102 e pensione anticipata flessibile, invece, la decorrenza è agganciata al raggiungimento dell’anzianità contributiva o, se più favorevole, dell’età anagrafica ordinaria, con applicazione successiva dei termini di dodici mesi più tre o di ventiquattro mesi più tre. Una regolazione ulteriore riguarda, poi, i lavoratori che cessano dal servizio senza aver maturato alcun requisito pensionistico e che, entro i ventiquattro mesi dalla cessazione, presentano domanda per avvalersi del cumulo, dei benefici per precoci o delle forme di pensionamento anticipato flessibile: in tali casi, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio decorrono non più dalla data di cessazione, bensì dalla data in cui la persona avrebbe maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata ordinaria. Solo se sono già trascorsi ventiquattro mesi dalla cessazione senza diritto a pensione la domanda successiva perde qualunque incidenza sul differimento.

Merita attenzione anche la disciplina specifica per i rapporti di lavoro a tempo determinato. In via generale, la normativa sul cumulo dei periodi assicurativi prevede che i termini di pagamento dell’indennità di fine servizio inizino a decorrere dal compimento dell’età per la pensione di vecchiaia. Tuttavia, la circolare esclude espressamente l’applicazione di tale regime quando la cessazione è dovuta alla scadenza naturale del contratto a tempo determinato. In questo caso, per il TFR torna in gioco la regola ordinaria della “fine incarico”: la prestazione deve essere corrisposta dopo dodici mesi dalla risoluzione del rapporto, ripristinando la causale corretta di cessazione e impedendo che l’utilizzo del cumulo si traduca, indirettamente, in una dilazione ulteriore dei tempi di pagamento.

Infine, la circolare richiama il meccanismo sanzionatorio previsto per il mancato rispetto dei termini di pagamento. Laddove la pubblica amministrazione non corrisponda il TFS/TFR entro i termini indicati, sorge l’obbligo di corrispondere interessi, calcolati al tasso legale, per ogni giorno di ritardo. Si tratta di una tutela importante, che valorizza la natura creditoria di queste prestazioni e rafforza il principio della “tempestività ragionevole” del pagamento, già riconosciuto anche dalla Corte costituzionale nell’ambito dei giudizi sulla legittimità del differimento e della rateizzazione. Il lavoratore pubblico, pur all’interno di un sistema che mantiene tempi di attesa significativi, vede così riconosciuta almeno una forma di ristoro economico in caso di dilazioni ulteriori non giustificate, e può far valere in sede amministrativa o giudiziaria l’esistenza di un danno da ritardo.

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