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SGRAVI CONTRIBUTIVI E DURC NEGATIVO: COSA DICE LA CASSAZIONE N. 2678/2026

La sentenza n. 2678 del 6 febbraio 2026 riguarda una società che aveva fruito di sgravi contributivi per alcuni periodi, poi oggetto di recupero da parte dell’INPS tramite avvisi di addebito.
L’INPS aveva rilevato irregolarità nelle comunicazioni obbligatorie (flussi dichiarativi, autocertificazioni, DM10/Uniemens errati o tardivamente corretti) e, a seguito di invito a regolarizzare rimasto inevaso nei termini, aveva negato la sussistenza dei requisiti per il DURC interno positivo, revocando così i benefici.

La Corte d’appello aveva annullato gli avvisi ritenendo che si trattasse solo di un errore formale, irrilevante perché i contributi erano stati comunque versati, addirittura in misura leggermente superiore al dovuto.
Secondo i giudici di merito, in assenza di evasione contributiva sostanziale, non vi sarebbero stati i presupposti per perdere gli sgravi.

Il principio: regolarità contributiva anche formale

La Cassazione cassa questa impostazione e afferma un principio molto chiaro: la fruizione di sgravi e benefici contributivi è subordinata a una regolarità contributiva complessiva, che comprende sia il corretto versamento dei contributi, sia il puntuale adempimento degli obblighi di denuncia e comunicazione.
Il DURC (anche “interno”) non può essere considerato regolare quando emergono inadempimenti nelle comunicazioni obbligatorie non sanati nei termini fissati dall’INPS con l’invito a regolarizzare.

In altri termini:

  • non basta aver versato i contributi;
  • è necessario che tutte le posizioni dichiarative (Uniemens, denunce, autocertificazioni, ecc.) siano corrette e tempestive;
  • l’irregolarità formale non è neutra: se non viene regolarizzata nei tempi previsti, impedisce l’emissione di un DURC positivo e fa venir meno il diritto agli sgravi.

La Corte sottolinea che gli sgravi e le agevolazioni non sono un diritto “pieno”, ma un beneficio condizionato: il presupposto è la totale regolarità, sostanziale e formale, rispetto alla normativa contributiva e del lavoro.

Invito a regolarizzare e perdita degli sgravi

Nel caso concreto, l’INPS aveva inviato alla società un invito a regolarizzare entro un termine preciso le incongruenze tra i flussi trasmessi e la situazione reale.
La società ha provveduto a correggere i dati solo successivamente a quel termine.

Per la Cassazione, questo comportamento non consente di parlare di “regolarità sopravvenuta” ai fini del DURC:

  • l’adempimento tardivo non sana l’irregolarità rispetto alla finestra temporale rilevante per la concessione degli sgravi;
  • l’INPS ha agito legittimamente revocando i benefici goduti negli anni interessati e recuperando le somme corrispondenti.

Non ha peso, sul piano del diritto agli sgravi, il fatto che le somme effettivamente pagate non fossero inferiori al dovuto o che lo scostamento fosse modesto: l’agevolazione presuppone il rispetto delle regole, inclusi i termini per la regolarizzazione.

Cosa cambia per imprese e consulenti

Per imprese e consulenti del lavoro, la sentenza n. 2678/2026 ribadisce alcuni punti operativi essenziali:

  • la gestione delle comunicazioni obbligatorie (Uniemens, denunce contributive, autocertificazioni per agevolazioni) è decisiva almeno quanto il versamento dei contributi.
  • Un DURC interno negativo, fondato anche solo su inadempimenti formali non sanati nei termini, comporta la perdita del diritto a tutte le agevolazioni e sgravi collegati alla regolarità contributiva.
  • Ogni invito INPS a regolarizzare va trattato come priorità assoluta: se non si interviene entro il termine concesso, anche errori solo “formali” diventano ostativi al mantenimento dei benefici.

Per chi struttura piani di utilizzo di incentivi e riduzioni contributive, questa pronuncia rafforza l’idea che la compliance amministrativa deve essere completa e continuativa: non basta essere “in regola a consuntivo” sui pagamenti, bisogna esserlo in tempo reale su tutto il flusso di dati e dichiarazioni.

 

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