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RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2026 PER I LAVORATORI ALL’ESTERO: COME SI DETERMINA LA BASE CONTRIBUTIVA E COME SI REGOLARIZZA

La circolare INPS n. 66 del 18 giugno 2026 dà attuazione, sul piano previdenziale, al decreto interministeriale 29 maggio 2026, che ha fissato le retribuzioni convenzionali da assumere a base per il calcolo dei contributi dovuti nel 2026 per i lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. Il documento non si limita a recepire i valori convenzionali, ma ne chiarisce l’ambito applicativo, i criteri di individuazione della fascia retributiva, i casi particolari e le regole di regolarizzazione contributiva per le aziende che, nei primi mesi dell’anno, non si sono adeguate correttamente.

L’ambito soggettivo è più ampio della formula “lavoratori italiani all’estero” cui spesso ci si riferisce in via giornalistica. Le disposizioni del decreto‑legge n. 317/1987, richiamate dalla circolare, si applicano infatti ai lavoratori operanti in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale non solo se cittadini italiani, ma anche se cittadini di altri Stati membri UE o extracomunitari titolari di regolare titolo di soggiorno e di contratto di lavoro in Italia, inviati dal datore in un Paese extracomunitario. Le retribuzioni convenzionali trovano inoltre applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale in vigore con quei Paesi.

Dal punto di vista territoriale, la circolare ribadisce l’esclusione dall’ambito di applicazione del decreto‑legge n. 317/1987 degli Stati dell’Unione europea, della Svizzera e dei Paesi SEE (Liechtenstein, Norvegia, Islanda), per i quali operano i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e successive modifiche. Per il Regno Unito, dopo la Brexit e la scadenza del periodo transitorio al 31 dicembre 2020, trova applicazione l’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA), con una disciplina di sicurezza sociale coordinata che esclude, anche in questo caso, il ricorso alle retribuzioni convenzionali. Sul versante degli accordi bilaterali, la circolare richiama le convenzioni stipulate con numerosi Paesi extracomunitari – tra cui Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Capoverde, Israele, Tunisia, Uruguay, USA, Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea, Turchia, Giappone, Albania e Moldova – nei confronti dei quali l’uso delle retribuzioni convenzionali è circoscritto alle assicurazioni non coperte dagli accordi.

La determinazione concreta della retribuzione convenzionale imponibile si fonda sul meccanismo delle fasce, ricalcato dai precedenti decreti ministeriali. L’articolo 2 del D.I. 29 maggio 2026 stabilisce che, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la corrispondente fascia di “retribuzione nazionale”, secondo quanto chiarito dal parere del Ministero del Lavoro richiamato nella circolare n. 72/1990. Per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero; l’importo così calcolato va diviso per dodici e il valore mensile ottenuto raffrontato alle tabelle del settore corrispondente per individuare la fascia da utilizzare per gli adempimenti contributivi.

Le retribuzioni convenzionali individuate dalle tabelle per il 2026, allegate alla circolare, sono espresse in euro e vanno arrotondate all’unità ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo. I valori possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento nel corso del mese: in tali ipotesi l’imponibile mensile va diviso per 26 giornate, ottenendo un valore giornaliero da moltiplicare per il numero dei giorni – domeniche escluse – compresi nella frazione di mese. Al di fuori di queste fattispecie, i valori convenzionali non sono frazionabili, a conferma della logica di “pacchetti mensili” che caratterizza il sistema.

La circolare richiama poi i casi particolari, già descritti nella circolare n. 141/1989, in cui la retribuzione convenzionale individuata può subire variazioni nel corso dell’anno. Si tratta, innanzitutto, del passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese e del mutamento del trattamento economico individuale da contratto collettivo nell’ambito delle qualifiche di quadro, dirigente e giornalista, o per passaggi di qualifica: in tali circostanze la retribuzione convenzionale corrispondente alla nuova qualifica o al nuovo trattamento va attribuita con la stessa decorrenza della variazione. Un terzo caso riguarda i compensi variabili (straordinari, premi, ecc.) maturati nel corso dell’anno: poiché non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo della retribuzione globale annuale, è necessario rideterminare quest’ultima includendo tali voci, dividerla per dodici mensilità e verificare se il nuovo valore mensile comporti un cambio di fascia; ove ciò avvenga, si rende necessario un conguaglio per i periodi pregressi a partire da gennaio.

Dal punto di vista della funzione previdenziale, le retribuzioni convenzionali così determinate non costituiscono solo base contributiva, ma anche base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione dei lavoratori rimpatriati. Per l’applicazione del regime di cui all’articolo 36 della legge n. 342/2000 – e del correlato comma 8‑bis dell’articolo 51 del TUIR – la circolare rinvia alle indicazioni già fornite con la circolare n. 86/2001, mentre per l’indennità sostitutiva del preavviso precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale, con modalità di calcolo illustrate nel messaggio n. 159/2003.

Un capitolo rilevante è dedicato alle regolarizzazioni contributive. Le aziende che per i mesi da gennaio 2026 a giugno 2026 hanno operato in difformità dalle istruzioni del punto A) possono regolarizzare tali periodi senza oneri aggiuntivi, a condizione che la regolarizzazione sia effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, in applicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5/1993. La regolarizzazione avviene attraverso il flusso Uniemens: il datore deve calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili convenzionali in vigore al 1° gennaio 2026 e quelle effettivamente assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; tali differenze vanno poi portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui si effettua la regolarizzazione, valorizzando l’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale> e calcolando i contributi dovuti sui totali così determinati.

In chiave di pratica professionale, la circolare n. 66 offre una griglia utile per strutturare consulenze e contenuti che vadano oltre il mero commento: da un lato puoi lavorare sul “come si calcola” (fasce, inclusione degli emolumenti, gestione di straordinari e premi, conguagli), dall’altro sul “come si regolarizza bene” (tempistiche, Uniemens, strategie di minimizzazione del rischio di contestazioni).

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