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PROCEDIMENTO EX ART. 445-BIS C.P.C. E TERMINE PER LE CONTESTAZIONI ALLA CTU: L’ORDINANZA CASSAZIONE N. 3632/2026 PORTA IL TEMA IN PUBBLICA UDIENZA

Una ricorrente propone al Tribunale di Cassino un procedimento ex articolo 445-bis c.p.c. per l’accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della legge 104/1992.
Il Tribunale nomina il consulente tecnico d’ufficio, acquisisce la relazione medico-legale e, con decreto dell’11 novembre 2024, omologa il requisito sanitario, rilevando che le parti non hanno contestato le conclusioni del CTU entro il termine assegnato.

La ricorrente impugna in Cassazione il decreto di omologa, sostenendo che il giudice avrebbe definito il procedimento senza emettere e notificare il decreto di avviso previsto dall’articolo 445-bis, destinato a fissare il termine perentorio – non superiore a trenta giorni – entro il quale le parti possono dichiarare dissenso alle conclusioni del CTU.
Secondo la difesa, la mancanza di questo decreto autonomo avrebbe determinato la nullità del procedimento e della stessa omologa.

La “sequenza legale” dell’art. 445-bis c.p.c.

Il modello delineato dall’articolo 445-bis c.p.c. per le cause in materia di invalidità civile, handicap e disabilità prevede, in linea teorica, una scansione ben precisa:

  1. proposizione del ricorso e nomina del CTU;
  2. svolgimento della consulenza e deposito della relazione;
  3. emissione di un decreto con cui il giudice: comunica alle parti il deposito della CTU e assegna un termine perentorio (massimo 30 giorni) per dichiarare l’eventuale dissenso;
  4. mancato dissenso: decreto di omologa; dichiarazione di dissenso: prosecuzione nella fase a cognizione piena.

Questa sequenza è costruita per coniugare speditezza e garanzie: la CTU è centrale, ma non è intangibile, perché le parti hanno uno spazio processuale dedicato per contestarne le conclusioni.

La “variazione” praticata dal Tribunale

Nel caso concreto il Tribunale non ha emesso un decreto di avviso successivo al deposito della CTU.
Già nell’ordinanza di conferimento dell’incarico al CTU, emessa nella fase sommaria, aveva inserito la clausola con cui assegnava alle parti un termine perentorio, scadente il trentesimo giorno successivo alla comunicazione dell’avvenuto deposito della consulenza, per formulare eventuali contestazioni alle conclusioni peritali.

In pratica, il giudice ha “anticipato” il contenuto del futuro decreto di avviso direttamente nell’ordinanza di nomina del CTU, stabilendo che il termine sarebbe decorso dalla comunicazione del deposito della CTU, senza emettere un ulteriore provvedimento ad hoc.
Le parti hanno ricevuto la comunicazione del deposito della relazione e non hanno dichiarato dissenso entro i trenta giorni; da ciò il Tribunale ha tratto la conseguenza della mancata contestazione e ha omologato il requisito sanitario.

La questione di principio: si può modificare la sequenza del 445-bis?

La ricorrente contesta proprio questa modalità “anticipata”, sostenendo che il giudice non può sostituire il decreto di avviso con una clausola inserita nell’ordinanza di nomina del CTU.
La Sezione lavoro della Cassazione rileva che la questione ha rilevanza nomofilattica, perché tocca il cuore del meccanismo 445-bis:

  • è ammissibile, nel procedimento speciale, concentrare in un unico atto (l’ordinanza di conferimento dell’incarico al CTU) sia la nomina del consulente sia la fissazione del termine per contestare le sue future conclusioni, purché il termine decorra dal deposito della consulenza?
  • oppure la sequenza legale (prima CTU, poi decreto di avviso con termine) è inderogabile, e la sua alterazione comporta nullità per violazione delle garanzie difensive delle parti?

La Corte sottolinea che il procedimento ex 445-bis è costruito su un equilibrio delicato: da un lato velocità e concentrazione, dall’altro cautele puntuali a tutela del diritto di difesa, tra cui spicca appunto il decreto che apre lo spazio formale al dissenso.

Il rinvio alla pubblica udienza e le ricadute operative

Per la rilevanza generale del problema, la Corte con l’ordinanza n. 3632/2026 non decide nel merito, ma rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
La futura sentenza dovrà chiarire:

  • se l’inserimento, già nell’ordinanza di nomina del CTU, del termine per contestare la relazione sia compatibile con la struttura dell’articolo 445-bis oppure no;
  • in quali condizioni, eventualmente, una simile prassi possa ritenersi rispettosa del diritto di difesa (ad esempio, in presenza di una chiara indicazione alle parti e di una comunicazione corretta del deposito della CTU);
  • se la mancata emissione di un decreto di avviso “autonomo” comporti nullità o se possa ritenersi sanata dall’effettiva possibilità di contestazione riconosciuta alle parti.

In attesa del giudizio di merito, per chi opera nel contenzioso di invalidità civile e handicap (patronati, avvocati, uffici INPS) diventano cruciali alcune cautele:

  • leggere con estrema attenzione l’ordinanza di nomina del CTU, perché potrebbe già contenere la disciplina del termine per le contestazioni;
  • annotare con precisione la data di comunicazione del deposito della CTU e calcolare il termine perentorio di trenta giorni in base a quella, indipendentemente dall’eventuale mancanza di un ulteriore decreto di avviso;
  • valutare, ove si ritenga leso il diritto di difesa, la possibilità di sollevare tempestivamente eccezioni sulla regolarità della sequenza procedurale, sapendo che la Cassazione sta per fissare un principio di diritto destinato a orientare in modo uniforme la prassi dei tribunali.

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