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PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE: APERTI AUU E BONUS NIDO
Il Messaggio INPS n. 205 del 22 gennaio 2026 chiarisce che il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene, allo stato, considerato valido per l’accesso all’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) e al Bonus asilo nido. La decisione nasce dall’obbligo di eseguire alcune sentenze dei Tribunali di Trento, Torino e Monza, che hanno ritenuto discriminatoria l’esclusione di questi titolari dalle prestazioni per le famiglie.
Cosa cambia per AUU e Bonus nido
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Il permesso per attesa occupazione (articolo 22, comma 11, T.U. immigrazione) viene equiparato, ai fini AUU e Bonus nido, ai permessi per motivi di lavoro.
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Le nuove domande di AUU e di Bonus asilo nido presentate da titolari di questo permesso devono essere accolte, se il richiedente possiede tutti gli altri requisiti (ISEE, figli a carico, requisiti anagrafici e di residenza).
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Nei provvedimenti di accoglimento, l’INPS deve specificare che la prestazione è liquidata “con riserva di ripetizione”, cioè con possibilità di recuperare le somme qualora l’evoluzione giurisprudenziale o normativa andasse in senso opposto.
Domande già presentate e domande respinte
Le strutture INPS devono:
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lavorare e accogliere le domande già presentate e rimaste in sospeso proprio perché il richiedente aveva un permesso per attesa occupazione, sempre con l’avvertenza della riserva di ripetizione;
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accogliere in autotutela, quando sussistono tutti gli altri requisiti di legge, le istanze di riesame delle domande respinte in passato per il solo motivo del possesso di un permesso per attesa occupazione;
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rivedere i provvedimenti di rigetto riconducibili alle indicazioni del precedente messaggio INPS che escludeva questa tipologia di permesso dalla platea dei beneficiari AUU.
Perché si è arrivati a questa apertura
Le sentenze richiamate hanno affermato che:
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limitare il requisito del “permesso per motivi di lavoro” ai soli permessi di lavoro “puro”, escludendo l’attesa occupazione, viola il diritto dell’Unione e il principio di parità di trattamento;
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il permesso per attesa occupazione, rilasciato a chi ha perso il lavoro ma resta regolarmente soggiornante in attesa di nuova occupazione, è strettamente collegato al lavoro e quindi va considerato titolo idoneo per le prestazioni familiari.
L’INPS ha impugnato le sentenze e sono pendenti giudizi, ma poiché le decisioni sono immediatamente esecutive l’Istituto deve adeguarsi, pur tutelandosi con la clausola di riserva sulla possibile restituzione delle prestazioni se l’orientamento giudiziario dovesse cambiare.

