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PENSIONE DI VECCHIAIA DA ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ E BENEFICIO PER LE LAVORATRICI MADRI: LA FINESTRA DA NON PERDERE

L’assegno ordinario di invalidità (AOI) previsto dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, quando è liquidato interamente nel sistema contributivo, si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia al ricorrere di tre condizioni: raggiungimento dell’età pensionabile, possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione, cessazione del rapporto di lavoro dipendente. In questa trasformazione i periodi di godimento dell’AOI nei quali non è stata prestata attività lavorativa sono considerati utili solo ai fini del diritto (anzianità assicurativa e contributiva), ma non incidono sulla misura della pensione; inoltre il nuovo trattamento di vecchiaia non può essere inferiore all’importo dell’assegno in godimento al momento del raggiungimento dell’età pensionabile.

Per i titolari di AOI contributivo la trasformazione in pensione di vecchiaia avviene, in alternativa, in due modi. Da un lato, al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria (67 anni nel biennio 2025‑2026, 67 anni e 1 mese nel 2027, 67 anni e 3 mesi nel 2028, con successivi adeguamenti agli incrementi della speranza di vita), purché siano presenti almeno venti anni di contribuzione e l’importo teorico della pensione non risulti inferiore all’assegno sociale (il cosiddetto importo soglia, aggiornato di anno in anno). Dall’altro lato, al compimento di 71 anni (71 anni nel biennio 2025‑2026, 71 anni e 1 mese nel 2027, 71 anni e 3 mesi nel 2028, anche qui da adeguare alla speranza di vita) in presenza di almeno cinque anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall’importo della pensione.

Quando l’AOI nel sistema contributivo deriva da esercizio della facoltà di opzione al contributivo prevista dalla legge n. 335/1995, la trasformazione in pensione di vecchiaia opera al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria, con almeno venti anni di contribuzione. È importante notare che la facoltà di opzione può essere esercitata solo durante la vita lavorativa o, al più tardi, entro il mese precedente la decorrenza dell’AOI; non è quindi più praticabile al momento della trasformazione in pensione di vecchiaia, perché l’assegno ordinario ha già assunto natura pienamente pensionistica.

Su questo quadro si innesta il tema del beneficio specifico per le lavoratrici madri. L’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce alle donne che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo una doppia possibilità: ottenere un anticipo dell’età rispetto al requisito anagrafico ordinario, oppure, in alternativa, beneficiare di un coefficiente di trasformazione maggiorato nella determinazione dell’importo della pensione. Il beneficio è legato alla maternità (numero di figli) e deve essere richiesto espressamente: non si applica in modo automatico, nemmeno quando la pensione di vecchiaia deriva da trasformazione d’ufficio.

Il punto cruciale è proprio la tempistica della richiesta. Poiché la pensione di vecchiaia da AOI contributivo nasce in via automatica, la lavoratrice madre che vuole sfruttare il beneficio deve presentare un’apposita istanza entro il mese precedente la data di decorrenza della pensione di vecchiaia, calcolata come se il beneficio non esistesse. In pratica, bisogna individuare la data di trasformazione “ordinaria” dell’AOI in vecchiaia e considerare il mese che la precede come finestra utile per la domanda: entro quel termine la lavoratrice deve manifestare la volontà di fruire del beneficio, indicando se chiede l’anticipo dell’età oppure l’applicazione del coefficiente maggiorato, e indicando il numero dei figli.

In attesa che le procedure siano completamente adeguate, l’istanza può essere presentata utilizzando la stessa modulistica della domanda di trasformazione dell’AOI in pensione di vecchiaia, inserendo nelle note la tipologia di beneficio richiesto e il numero dei figli. Si tratta di un passaggio operativo semplice, ma decisivo: senza quella nota la trasformazione segue il percorso ordinario e il beneficio madre non viene acquisito.

Quando il beneficio comporta un anticipo della decorrenza, gli effetti si riverberano anche sul rapporto fra AOI e pensione di vecchiaia. Se, grazie all’anticipo, la decorrenza della pensione viene spostata indietro a una data in cui l’AOI è ancora in pagamento, l’assegno ordinario deve essere revocato a partire da tale data. Le rate già corrisposte a titolo di AOI vengono compensate, nei limiti della prescrizione, con le somme spettanti per la pensione di vecchiaia sul medesimo periodo, e la lavoratrice percepisce l’eventuale differenza a credito. In sostanza, si riscrive retroattivamente quel tratto di storia previdenziale: ciò che era catalogato come periodo da AOI diventa periodo da pensione di vecchiaia, con un posizionamento più favorevole anche sul piano della misura.

La circolare è molto netta sulle conseguenze della mancata istanza. Se la lavoratrice non presenta la domanda di beneficio entro il mese precedente la decorrenza originaria della pensione di vecchiaia, il vantaggio previsto dalla legge n. 335/1995 non può essere riconosciuto né in sede di trasformazione d’ufficio dell’assegno ordinario, né in un momento successivo tramite ricostituzione del trattamento pensionistico. La finestra è quindi non solo unica, ma anche perentoria: una volta chiusa, il diritto al beneficio madre rispetto a quella specifica pensione viene definitivamente meno.

Per chi si occupa professionalmente di previdenza – patronati, consulenti, studi legali – questa disciplina suggerisce una strategia di lavoro molto chiara. Occorre monitorare le posizioni delle titolari di AOI contributivo che si avvicinano alle soglie anagrafiche di vecchiaia, verificare per tempo la loro condizione di madri e il numero di figli, e costruire con loro un percorso che non si limiti ad “attendere la trasformazione automatica”, ma le accompagni nella scelta fra anticipo dell’età e coefficiente maggiorato, assicurando la presentazione dell’istanza nei tempi giusti. È proprio in questa capacità di anticipare e governare il momento della trasformazione, più che nella mera lettura della norma, che si gioca la qualità del servizio reso alle lavoratrici madri titolari di assegno ordinario di invalidità nel sistema contributivo.

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