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ORDINANZA CASSAZIONE N. 11210/2026: SPESE DI LITE E OPPOSIZIONI A CARTELLE/AVVISI DI ADDEBITO
L’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione 27 aprile 2026, n. 11210, nasce da un giudizio di opposizione a un avviso di addebito INPS per omesso versamento di contributi previdenziali, promosso dalla società General Service scarl. Il caso ruota attorno a due profili: la gestione del titolo esecutivo (avviso di addebito più sentenze) e, soprattutto, la corretta applicazione delle regole sulle spese di lite quando la pretesa contributiva viene accertata solo in parte.
L’INPS aveva notificato alla società un avviso di addebito per 20.513,43 euro, relativo a contributi ritenuti dovuti su indennità di trasferta, rimborsi chilometrici e periodi di assenza considerati ingiustificati. Il Tribunale di Venezia, con sentenza non definitiva, aveva annullato l’avviso limitatamente alla posizione di due lavoratori; con sentenza definitiva, aveva condannato la società al pagamento di 19.364,81 euro, oltre spese. In appello, la Corte di Venezia aveva confermato il merito (ritenendo che non vi fosse duplicazione di titolo esecutivo: la sentenza definitiva specificava il quantum residuo dell’avviso per la parte non annullata), ma sulle spese aveva ravvisato una soccombenza reciproca, compensandole per un quarto e ponendo i restanti tre quarti a carico della società.
La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell’articolo 474 del codice di procedura civile e dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 46 del 1999, in combinato disposto con l’articolo 30 del decreto‑legge n. 78 del 2010, lamentando che il giudice, nel condannare al pagamento della somma di 19.364,81 euro, non avesse contestualmente dichiarato la caducazione dell’avviso di addebito, così determinando, a suo dire, una duplicazione di titolo esecutivo. Con il secondo motivo ha denunciato un vizio processuale (articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), sostenendo che la sentenza non rispondesse esattamente al motivo di appello, in quanto avrebbe richiamato un inesistente conflitto tra sentenza parziale e sentenza non definitiva. Con il terzo motivo ha lamentato violazione degli articoli 88, 91 e 92 del codice di procedura civile, contestando la condanna alle spese: a suo avviso, essendo risultata comunque in parte vittoriosa, la Corte d’appello non avrebbe potuto porre a suo carico neppure una quota delle spese.
L’ordinanza si concentra proprio sul terzo motivo, dedicando un’ampia parte alla ricostruzione del quadro giurisprudenziale in tema di spese processuali. La Corte ricorda innanzitutto l’orientamento consolidato secondo cui il principio di soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, neppure in minima parte, al pagamento delle spese. Il controllo di legittimità si limita a verificare che questo principio non sia stato violato, restando al giudice di merito la valutazione sull’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese e la quantificazione, purché entro i limiti tariffari.
Vengono poi richiamati due orientamenti formatisi, nel tempo, proprio sul problema della soccombenza in caso di accoglimento parziale della domanda. Un primo orientamento sostiene che, quando la domanda è accolta solo in parte, il giudice può, in applicazione del principio di causalità, escludere la ripetizione di spese sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene eccessive o superflue, ma non può condannarla a rimborsare spese alla controparte, salvo il caso eccezionale in cui, violando il dovere di lealtà processuale previsto dall’articolo 88 c.p.c., essa abbia causato all’altra parte spese inutili: in questa ipotesi può essere giustificata una condanna alle spese anche nei confronti del vincitore. In generale, però, l’accoglimento parziale porta al massimo alla compensazione (totale o parziale), non alla soccombenza reciproca.
Un secondo orientamento, di segno diverso, ritiene che la soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, c.p.c., possa essere ravvisata non solo quando vi sia una pluralità di domande contrapposte, ma anche nel caso di una sola domanda articolata in un unico capo, se questa venga accolta solo in parte e soprattutto in misura quantitativamente inferiore a quanto richiesto. In tale prospettiva, la riduzione dell’importo riconosciuto rispetto a quello domandato può legittimare la compensazione, ma anche la condanna del vincitore a rimborsare una quota delle spese alla controparte.
Su questo contrasto sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 32061 del 2022, richiamata testualmente dall’ordinanza. Le Sezioni Unite hanno affermato che l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a soccombenza reciproca. Questa è configurabile solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte tra le stesse parti o nel caso di un’unica domanda articolata in più capi, alcuni accolti e altri respinti. In tali ipotesi, la parte comunque vittoriosa non può essere condannata alle spese in favore della parte soccombente; l’accoglimento parziale consente al più la compensazione totale o parziale delle spese, se ricorrono gli altri presupposti dell’articolo 92, secondo comma, c.p.c.
Le Sezioni Unite, nel fondare questa conclusione, si soffermano su due punti. Da un lato, ribadiscono che la base della condanna alle spese è il principio di causalità: i costi del processo devono gravare su chi ha dato causa alla lite, facendo sorgere o prolungare il contenzioso. Il criterio della soccombenza è un indice di questa causalità. Dall’altro, sottolineano la valenza letterale dell’aggettivo “reciproca”: esso presuppone una pluralità di azioni contrapposte tra gli stessi soggetti, non una semplice riduzione quantitativa dell’accoglimento di un’unica domanda.
L’ordinanza n. 11210/2026 prende atto di questi principi e si pone il problema di calarli nel contesto specifico delle opposizioni a cartelle di pagamento e avvisi di addebito previdenziali, quando la pretesa contributiva viene accertata solo in parte. Da un lato, la Corte osserva che, sebbene formalmente sia il contribuente a promuovere l’azione, dal punto di vista sostanziale la lite nasce dall’iniziativa dell’ente previdenziale, che, notificando cartella o avviso, chiede il pagamento di contributi: è l’INPS, quindi, a “mettere in moto” il processo. Dall’altro, rileva che, quando un unico avviso di addebito contiene più posizioni contributive (come nel caso in esame), occorre capire se ciò corrisponda a una pluralità di domande (una per ciascuna posizione) o a una unica domanda, articolata in un unico capo, avente a oggetto l’intera pretesa contributiva.
Questa distinzione non è puramente teorica. Se si considera che l’opposizione mira a contestare unitariamente l’intera pretesa contenuta nell’avviso, l’accertamento parziale del credito in sede giudiziale equivale a un accoglimento parziale di una sola domanda: in base alle Sezioni Unite, ciò non consente la condanna della parte comunque vittoriosa al pagamento delle spese, ma solo la compensazione. Se, invece, si ritenesse che l’avviso racchiuda più domande distinte (tante quante le posizioni contributive o le causali), allora il parziale accoglimento potrebbe essere qualificato come soccombenza reciproca, con possibili ricadute diverse sulle spese.
Riconoscendo la complessità e la rilevanza generale di questa questione, la Corte non decide nel merito, ma adotta un’ordinanza interlocutoria: rinvia la causa a nuovo ruolo per la sua fissazione in pubblica udienza. In sostanza, afferma che, per individuare correttamente, in queste controversie, chi sia il “vincitore” e chi il “soccombente” e se vi sia davvero soccombenza reciproca, occorre una decisione collegiale in udienza pubblica, con la partecipazione della Procura generale, che consenta di definire un principio di diritto con valore nomofilattico applicabile a tutte le opposizioni a cartelle e avvisi INPS risolte con accertamento parziale del credito.
In attesa della futura decisione, questa ordinanza segnala già un punto fermo: nelle opposizioni a pretese contributive parzialmente ridimensionate, la distribuzione delle spese non può essere decisa automaticamente facendo leva sulla semplice differenza tra quanto richiesto dall’INPS e quanto riconosciuto dal giudice. Bisogna invece verificare, alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite, se si è in presenza di una unica domanda articolata in un solo capo (con vittoria parziale dell’opponente, che non può essere condannato alle spese) oppure di una pluralità di domande contrapposte (che può integrare una vera soccombenza reciproca e giustificare, nei limiti, la condanna del parzialmente vincitore a sopportare una quota delle spese).

