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ORDINANZA CASSAZIONE N. 10854/2026: SULL’IMPUGNABILITÀ DEI DECRETI EX ART. 445-BIS C.P.C. E SULLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

L’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione 23 aprile 2026, n. 10854, nasce da un giudizio promosso ex articolo 445‑bis c.p.c. per l’accertamento del requisito sanitario necessario al riconoscimento di benefici previdenziali e assistenziali. Nel caso specifico, il Tribunale di Roma, con decreto del 19 febbraio 2024, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’INPS aveva nel frattempo riconosciuto la condizione di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e ritenendo che la ricorrente avesse aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione. Poiché tale riconoscimento era intervenuto prima dell’instaurazione del giudizio, il Tribunale aveva condannato la ricorrente alle spese in favore dell’INPS.

La ricorrente propone ricorso per cassazione, deducendo la nullità del decreto per violazione dell’articolo 112 c.p.c. (carenza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Nel ricorso per accertamento tecnico preventivo ex articolo 445‑bis c.p.c. erano infatti comprese due domande: da un lato l’accertamento dello status di handicap grave ai fini della legge n. 104/1992; dall’altro il riconoscimento dei benefici correlati all’invalidità totale (100 per cento) ex articolo 12 della legge n. 118/1971. Il decreto di estinzione aveva preso posizione solo sulla prima domanda, dichiarando cessata la materia del contendere per effetto del riconoscimento sanitario intervenuto, ma aveva omesso ogni pronuncia sulla seconda, relativa ai benefici economici.

L’ordinanza non decide nel merito, ma evidenzia che la questione presenta un rilievo nomofilattico: il tema dei limiti all’impugnabilità dei provvedimenti resi nell’ambito del procedimento speciale ex articolo 445‑bis c.p.c., e in particolare l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto di estinzione per cessazione della materia del contendere, merita un esame approfondito in udienza pubblica, con l’apporto della Procura generale e il confronto tra le parti. Il Collegio rileva che, nel caso concreto, il decreto ha inciso solo su una parte del petitum, lasciando inesplorata la domanda sui benefici economici connessi all’invalidità, e che ciò pone un problema di compatibilità con l’obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le domande proposte, oltre che di individuazione degli strumenti di impugnazione utilizzabili avverso decreti pronunciati in sede di accertamento tecnico preventivo.

Per questi motivi la Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la sua fissazione in pubblica udienza, indicando espressamente, nella parte motiva, che la questione da affrontare è quella dei limiti all’impugnabilità dei provvedimenti ex articolo 445‑bis c.p.c. e dell’ammissibilità del ricorso in Cassazione contro i decreti di estinzione per cessazione della materia del contendere. Contestualmente, ai sensi dell’articolo 52, comma 5, del d.lgs. n. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private, vista la natura sensibile dei dati sanitari in gioco.

In pratica, l’ordinanza n. 10854/2026 non offre ancora un principio di diritto definitivo, ma segnala che la Corte intende pronunciarsi, a sezioni lavoro in udienza pubblica, su un punto che per chi opera nel contenzioso 445‑bis è cruciale: fino a che punto è possibile portare in Cassazione i decreti di estinzione per cessazione della materia del contendere, e come devono essere trattate le domande economiche agganciate a un accertamento tecnico preventivo sanitario quando il giudice si limita a prendere atto del riconoscimento sanitario intervenuto in via amministrativa. Per il tuo lavoro di patronato e CTP, è il preludio a una futura decisione di massima che potrebbe ridefinire la strategia di impugnazione nei casi in cui l’INPS riconosce lo status sanitario ma non dà seguito, in modo coerente, ai correlati benefici economici.

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