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ORDINANZA CASSAZIONE N. 10559/2026: TRASFERIMENTO, DIMISSIONI E NASpI, QUANDO LA DISTANZA NON BASTA

L’ordinanza della Corte di Cassazione 26 febbraio – 21 aprile 2026, n. 10559, affronta il tema del diritto alla NASpI in caso di dimissioni rassegnate a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede, con particolare riguardo alla nozione di “giusta causa” di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 2015.

Il caso nasce dal ricorso di un lavoratore la cui domanda di NASpI era stata rigettata dal Tribunale, ma accolta in appello: la Corte d’appello di Genova aveva infatti riconosciuto l’indennità, ritenendo che il trasferimento da Genova a Catania, a una distanza ben superiore a 50 chilometri dalla residenza, integrasse una giusta causa di dimissioni. Secondo i giudici di merito, la distanza e l’impossibilità di prestare la propria attività in un luogo così lontano costituivano una “grave situazione oggettiva” che rendeva non esigibile la prosecuzione del rapporto, a prescindere dall’esistenza di un inadempimento datoriale.

L’INPS ricorre in Cassazione, denunciando violazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 2015, in combinato disposto con gli articoli 2103, comma 8, e 2119, primo comma, del codice civile. L’Istituto contesta che la Corte territoriale abbia riconosciuto la giusta causa senza verificare se il trasferimento fosse privo di “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, come richiesto dall’articolo 2103 c.c., e quindi senza accertare un grave inadempimento del datore di lavoro o un comportamento datoriale tale da rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

La Cassazione accoglie il ricorso. Richiamando un proprio precedente del 2024 (sentenza n. 23039), ricorda che, in tema di assicurazione contro la disoccupazione, la perdita del diritto alla prestazione in caso di dimissioni opera ogni volta che il lavoratore rinuncia spontaneamente al posto pur avendo la possibilità di proseguire il rapporto. Perché la dimissione possa essere considerata “per giusta causa” ai fini NASpI, è necessario accertare che essa sia stata determinata da circostanze imputabili al datore, idonee a integrare un grave inadempimento o comunque una condotta che renda oggettivamente intollerabile la prosecuzione del rapporto.

Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva attribuito rilievo esclusivo alla “notevole distanza” tra la sede originaria (Genova) e la nuova sede (Catania), ritenendola di per sé ostativa alla prosecuzione del rapporto. In questo modo aveva “prescisso del tutto” dall’accertare se fossero assenti le ragioni tecniche, organizzative e produttive del trasferimento, la cui insussistenza avrebbe potuto configurare un inadempimento datoriale e una violazione degli obblighi contrattuali, come richiesto dalla giurisprudenza per legittimare la dichiarazione unilaterale di recesso del lavoratore. La Corte richiama, in tal senso, precedenti secondo cui la giusta causa richiede la verifica di un inadempimento datoriale o di altra causa oggettiva idonea a ledere il vincolo fiduciario, non potendosi fondare su elementi meramente soggettivi o su valutazioni astratte.

L’ordinanza enuncia un principio di diritto chiaro: in tema di NASpI, il riconoscimento della prestazione al lavoratore dimissionario presuppone che le dimissioni siano rese per giusta causa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale richiede l’accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro e tali da integrare un grave inadempimento o, comunque, una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, non è sufficiente, da sola, la notevole distanza conseguente al trasferimento della sede di lavoro per ritenere sussistente la giusta causa e, quindi, la disoccupazione involontaria.

La sentenza impugnata viene cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, affinché riesamini la fattispecie alla luce del principio enunciato, verificando se, nel caso concreto, il trasferimento fosse privo di comprovate ragioni tecnico‑organizzative o se vi fossero altre condotte datoriali tali da integrare la giusta causa. Alla Corte di rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Sul piano operativo, l’ordinanza offre un criterio importante per la gestione delle pratiche NASpI successive a dimissioni per trasferimento: non basta che il trasferimento sia lontano o scomodo; occorre verificare, caso per caso, se sussistano inadempienze datoriali o condotte tali da rendere davvero intollerabile la prosecuzione del rapporto. In assenza di tali elementi, la dimissione resta una scelta volontaria del lavoratore e non dà diritto alla prestazione, anche se l’allontanamento dalla sede originaria è rilevante sul piano personale o familiare.

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