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ORDINANZA CASSAZIONE N. 10542/2026: LA PENSIONE DI VECCHIAIA IN GESTIONE SEPARATA CON COMPUTO EX D.M. 282/1996 DECORRE DALLA DOMANDA, NON DAI REQUISITI
L’ordinanza della Corte di Cassazione 23 febbraio – 21 aprile 2026, n. 10542, interviene su un punto centrale nella disciplina della pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata quando l’assicurato si avvale della facoltà di computo dei contributi maturati nell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per i lavoratori autonomi, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 1° maggio 1996, n. 282. La questione è se la decorrenza del trattamento debba essere fissata al primo giorno del mese successivo al compimento dei requisiti (secondo la regola generale dell’articolo 6 della legge n. 155/1981) oppure alla data della domanda amministrativa con cui l’interessato esercita la facoltà di computo e chiede la liquidazione della pensione unica in Gestione separata.
Il caso trae origine da una controversia in cui una assicurata aveva chiesto il ricalcolo della pensione di vecchiaia ex legge n. 243/2004 e del supplemento ex legge n. 155/1981. Il Tribunale di Como aveva ritenuto maturato il requisito anagrafico il 7 febbraio 2013, applicando l’articolo 3 del D.M. n. 232/2006 e la finestra mobile dell’articolo 12 del decreto‑legge n. 78/2010, e aveva collocato la decorrenza della pensione tre anni prima del ricorso giudiziale, accertando la decadenza triennale per le rate anteriori. La Corte d’appello di Milano, invece, aveva escluso la decadenza triennale, valorizzando la sequenza temporale tra comunicazione del provvedimento INPS, ricorso amministrativo al Comitato provinciale, silenzio rigetto e deposito del ricorso giudiziario, e aveva condannato l’INPS a ricalcolare la pensione con decorrenza 7 febbraio 2013, richiamando l’articolo 6 della legge n. 155/1981.
L’INPS impugna la sentenza con un unico motivo: violazione degli articoli 1, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995 e dell’articolo 3 del D.M. n. 282/1996, per avere la Corte territoriale ritenuto che una pensione di vecchiaia liquidata a carico della Gestione separata con computo dei contributi AGO possa decorre da una data anteriore a quella della domanda. Secondo l’Istituto, il montante contributivo in Gestione separata si forma solo all’esito della domanda di computo; prima di tale istanza, i contributi versati nella gestione lavoratori autonomi AGO non possono essere valutati in Gestione separata, sicché la pensione non può decorrere da un momento precedente l’esercizio della facoltà.
La Cassazione accoglie il ricorso e si colloca nel solco di un orientamento già consolidato (richiamando, tra le altre, le sentenze nn. 21361/2021, 30256 e 30257/2022, 36199, 36030, 30689, 29250 e 29234/2023, 15322, 24887 e 30650/2024, 11583 e 6009/2025, 6797 e 11580/2025). Il principio affermato è netto: quando l’assicurato si avvale della facoltà di computo ex articolo 3 del D.M. n. 282/1996, la decorrenza della pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata coincide con la data della domanda amministrativa, non con il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti ex articolo 6 della legge n. 155/1981.
La motivazione è fondata sulla natura stessa del meccanismo di computo. L’articolo 3 del D.M. n. 282/1996 consente agli iscritti alla Gestione separata di chiedere, nell’ambito di quella gestione e ai fini della liquidazione di una pensione unica a suo carico, il computo dei contributi versati nell’AGO per i lavoratori autonomi. Questo comporta la creazione di un unico montante contributivo che nasce dall’unificazione dei contributi originari (Gestione separata) e di quelli oggetto di computo (AGO). Secondo la Corte, tale montante “si è potuto formare solo all’esito della apposita domanda” presentata dall’assicurato: prima di quella domanda, i contributi AGO restano nella loro gestione di origine e non partecipano al calcolo della pensione in Gestione separata.
Ne discende che la pensione a carico della Gestione separata, commisurata al coacervo dei contributi così unificati, non può decorrere da una data anteriore alla domanda che ha dato luogo al computo. Fissare la decorrenza al primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi, come ha fatto la Corte d’appello richiamando l’articolo 6 della legge n. 155/1981, significa applicare una regola propria delle pensioni a carico delle singole gestioni sulla base della sola contribuzione ivi maturata, ma non tiene conto del fatto che, con il computo, la contribuzione AGO entra in gioco solo per effetto di un atto di volontà dell’assicurato.
Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione è formulato nei seguenti termini: in tema di pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, quando l’assicurato si avvale della facoltà di computo dei contributi versati nell’AGO ai sensi dell’articolo 3 del D.M. n. 282/1996, la decorrenza del trattamento non coincide con il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti ex articolo 6 della legge n. 155/1981, bensì con la data della domanda amministrativa volta a richiedere il computo e la liquidazione della pensione unica. La ragione è che il montante contributivo risultante dall’unificazione delle diverse gestioni si forma solo a seguito dell’esercizio della facoltà di computo e la pensione non può decorrere anteriormente a tale istanza.
La Corte cassa, quindi, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, perché si adegui a questo principio di diritto e ridetermini la decorrenza della pensione in base alla data della domanda del 26 gennaio 2017. Alla Corte di rinvio è demandato anche il compito di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
In chiave applicativa, l’ordinanza conferma un punto cruciale per la consulenza previdenziale sulla Gestione separata: la scelta di esercitare la facoltà di computo ex D.M. 282/1996 non è neutra nel tempo. La decorrenza della pensione non segue automaticamente la maturazione dei requisiti anagrafici, ma si ancora al momento in cui l’assicurato presenta la domanda di computo e di liquidazione della pensione unica. Ciò implica che, per chi ha carriere frazionate tra Gestione separata e AGO, il calendario delle domande diventa un elemento strategico: anticipare o rinviare l’esercizio del computo può incidere direttamente sugli arretrati spettanti e sulla gestione della decadenza triennale, con effetti che vanno ben oltre la lettura formale delle norme e richiedono una pianificazione consapevole insieme al patronato o al consulente.

