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ORDINANZA CASSAZIONE N. 10394/2026: LE FERIE CONTANO COME “LAVORO EFFETTIVO” PER IL DIRITTO ALLA NASPI

L’ordinanza della Corte di Cassazione 26 febbraio – 20 aprile 2026, n. 10394, affronta in modo diretto un nodo interpretativo delicato: se le giornate di ferie debbano o meno essere conteggiate nel requisito delle 30 giornate di “lavoro effettivo” nei 12 mesi antecedenti l’inizio della disoccupazione, richiesto dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 22 del 2015 per il riconoscimento della NASpI.

Il caso nasce da una decisione della Corte d’appello di Bologna, che aveva riconosciuto a un lavoratore il diritto all’indennità NASpI, includendo nel computo delle 30 giornate anche i giorni di assenza per ferie, in quanto periodi retribuiti e coperti da contribuzione. L’INPS impugna la sentenza in Cassazione, sostenendo che, ai fini del requisito, si dovrebbero considerare soltanto le giornate in cui la prestazione lavorativa è stata effettivamente svolta, e non quelle in cui il lavoratore era assente per ferie.

La Corte rigetta il ricorso e, nel farlo, si richiama a un orientamento già consolidato in materia. Ricorda innanzitutto che l’articolo 3 del decreto legislativo n. 22 del 2015 subordina il diritto alla NASpI alla sussistenza congiunta di tre condizioni: stato di disoccupazione; almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione; trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono tale inizio. Sul significato di “lavoro effettivo”, la Corte cita la propria precedente giurisprudenza (Cass. n. 22922/2024), secondo cui le trenta giornate di lavoro effettivo “sono integrate anche da giornate di ferie e/o di riposo retribuito”.

Il ragionamento poggia su un principio di fondo: le ferie, come i riposi, sono momenti connaturali al rapporto di lavoro, previsti dall’ordinamento a tutela del recupero delle energie psico‑fisiche del lavoratore. Durante la loro fruizione, il rapporto resta pienamente “vivo”: il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione e alla correlata contribuzione, e la sospensione dell’obbligo di prestare attività è solo temporanea e funzionale. In questo senso, il “lavoro effettivo” non esclude le pause fisiologiche tutelate dall’ordinamento, ma le comprende, perché esse sono funzionalmente collegate alla prestazione e ne rappresentano una componente necessaria.

La Corte precisa ulteriormente, richiamando un’altra decisione (Cass. n. 13529/2025), che il requisito delle trenta giornate è integrato “oltre che da giornate di ferie e/o di riposo retribuito, da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione”. Non conta, dunque, che in quella specifica giornata il lavoratore abbia materialmente svolto le sue mansioni; ciò che rileva è che la giornata sia coperta da retribuzione e contribuzione, segno della continuità del rapporto e dell’effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale.

Applicando questi principi al caso concreto, la Cassazione conferma che la Corte d’appello di Bologna ha correttamente incluso le giornate di ferie nel conteggio delle trenta giornate di lavoro effettivo, e che l’INPS non ha fornito argomenti idonei a indurre una rimeditazione dell’orientamento già affermato. Il ricorso viene quindi rigettato; le spese di lite sono integralmente compensate, in considerazione del recente consolidarsi della giurisprudenza sul punto, e l’INPS è tenuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, al versamento dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Per la pratica professionale, la portata della decisione è chiara: ai fini della NASpI, le trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi antecedenti l’inizio della disoccupazione si considerano raggiunte anche sommando giornate di effettiva prestazione, giornate di ferie, giornate di riposo retribuito e, più in generale, tutte le giornate che abbiano generato diritto alla retribuzione e copertura contributiva. Si tratta di un principio da tradurre operativamente nella lettura dei flussi contributivi e nella ricostruzione delle storie lavorative per assistiti che si trovano a cavallo di periodi di ferie, sospensioni retribuite, riposi settimanali, evitando che tali momenti – fisiologici e normativamente tutelati – diventino ostacolo formale all’accesso alla tutela contro la disoccupazione involontaria

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