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OMESSA ANTICIPAZIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E CONGUAGLIO CON I CONTRIBUTI INPS: COSA DICE LA CASSAZIONE N. 4639/2026 SU LEGITTIMAZIONE PASSIVA E LITISCONSORZIO

By |Published On: Marzo 28th, 2026|Categories: Novità Legislative e Circolari, Sostegno al Reddito|

Con l’ordinanza n. 4639 del 2 marzo 2026 la Corte di Cassazione, sezione lavoro, affronta il tema di chi debba rispondere verso il lavoratore quando gli assegni familiari non vengono materialmente anticipati dal datore di lavoro, pur essendo stati conguagliati con i contributi dovuti all’INPS.
La vicenda nasce da una domanda di pagamento degli assegni familiari proposta nei confronti sia del datore di lavoro sia dell’INPS: nel corso del giudizio la lavoratrice rinuncia alla domanda verso il datore e la Corte d’appello di Venezia respinge il ricorso ritenendo che l’unico legittimato passivo fosse proprio il datore, ormai estromesso dal processo.

La Corte d’appello accerta che il datore aveva già effettuato il conguaglio integrale con l’INPS per gli importi corrispondenti agli assegni, senza però avere versato al lavoratore le somme dovute.
Da qui la conclusione: il mancato pagamento non dipende da un diniego dell’INPS, ma da un comportamento inadempiente del datore di lavoro che ha trattenuto indebitamente somme destinate al lavoratore.

Litisconsorzio necessario tra datore e INPS?

Nel ricorso per cassazione la lavoratrice sostiene che tra datore di lavoro e INPS vi sarebbe litisconsorzio necessario, con la conseguenza che non si sarebbe potuto rinunciare validamente alla domanda nei confronti del datore.
La Cassazione respinge questa tesi e ribadisce che, in materia di assegni familiari, non esiste un rapporto trilatero inscindibile tra lavoratore, datore e INPS.

Il rapporto previdenziale è bilaterale: di regola intercorre tra lavoratore e INPS, che è il titolare dell’obbligo di corresponsione degli assegni familiari.
Il datore di lavoro svolge normalmente una funzione di anticipazione delle somme, con successivo recupero mediante conguaglio, ma ciò non impone la presenza congiunta di datore e INPS in ogni giudizio.

Quando è obbligato l’INPS e quando risponde solo il datore di lavoro

L’ordinanza chiarisce il confine tra la responsabilità dell’INPS e quella del datore, distinguendo due ipotesi fondamentali.

Nella regola generale l’obbligato al pagamento degli assegni familiari è l’INPS, mentre il datore è solo l’intermediario che anticipa le somme e poi si rifa sull’Istituto tramite conguaglio.
Diversa è la situazione in cui il datore di lavoro abbia già effettuato il conguaglio con i contributi dovuti all’INPS per importi corrispondenti agli assegni, l’INPS non contesti il diritto del lavoratore alla prestazione e, nonostante ciò, il datore non abbia mai versato le somme al lavoratore.

In questo caso la Corte qualifica il comportamento del datore come indebita trattenuta delle somme oggetto di anticipazione.
Ne deriva che il soggetto tenuto a pagare non è più l’INPS, che ha già sopportato l’onere economico mediante il conguaglio, ma esclusivamente il datore, che si è appropriato del denaro destinato al lavoratore.

Le conseguenze sul piano processuale

Questa impostazione ha ricadute pratiche significative sull’individuazione del convenuto nelle cause sugli assegni familiari.

Quando il diritto agli assegni è contestato o negato dall’INPS, il giudizio si incentra normalmente sul rapporto previdenziale tra lavoratore e Istituto, e il datore può anche non essere parte del processo.
Quando, invece, risulta che il datore ha già effettuato il conguaglio con l’INPS e non ha anticipato le somme al lavoratore, il soggetto da convenire è il datore, poiché il credito deriva da un suo inadempimento e non da un comportamento dell’INPS.

Nel caso deciso, proprio perché il datore aveva conguagliato integralmente e non aveva pagato la lavoratrice, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto che l’unico legittimato passivo fosse il datore.
La rinuncia alla domanda nei suoi confronti ha quindi reso infondata la pretesa avanzata solo verso l’INPS, e la Cassazione ha confermato il rigetto del ricorso.

Spunti pratici per patronati, consulenti e datori di lavoro

Per i patronati e i consulenti dei lavoratori, questa ordinanza impone di verificare sempre tre elementi:

  • se l’INPS abbia riconosciuto o meno il diritto agli assegni familiari;
  • se il datore di lavoro abbia effettuato il conguaglio con i contributi per gli importi dovuti;
  • se le somme siano state effettivamente corrisposte al lavoratore.

Se vi è stato conguaglio e mancano i pagamenti al lavoratore, l’azione va diretta in via principale contro il datore di lavoro.
Per i consulenti delle imprese, il messaggio è altrettanto chiaro: utilizzare il conguaglio senza versare gli assegni al lavoratore espone il datore a responsabilità diretta per indebita trattenuta, con il rischio di contenzioso in cui l’azienda è l’unico soggetto obbligato.

Sul piano sistematico la pronuncia rafforza un principio importante: il meccanismo di anticipazione e conguaglio non attenua la responsabilità di chi gestisce materialmente i flussi finanziari, ma richiede coerenza tra quanto recuperato dall’INPS e quanto effettivamente erogato ai lavoratori.

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