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NASPI E ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ: LA SCELTA SI PUÒ FARE ANCHE DOPO LA DOMANDA
Il rapporto tra NASpI e assegno ordinario di invalidità è stato a lungo terreno di incertezza applicativa, anche per effetto di indicazioni amministrative INPS che tendevano a comprimere, di fatto, il margine di scelta del lavoratore. L’orientamento più recente della Cassazione ha però rimesso al centro la gerarchia delle fonti: quando la legge non prevede un termine di decadenza, questo non può essere introdotto per via amministrativa, neppure attraverso circolari o messaggi interni.
Con l’ordinanza n. 5414 dell’11 marzo 2026, la Suprema Corte ha chiarito che il lavoratore titolare di assegno ordinario di invalidità che perda involontariamente l’occupazione e maturi i requisiti per la NASpI conserva il diritto di optare per la prestazione più favorevole anche successivamente alla presentazione della domanda di disoccupazione. Non esiste, cioè, nella normativa primaria, alcun termine perentorio entro cui esercitare l’opzione, né una decadenza collegata al momento della domanda amministrativa.
La tesi sostenuta dall’INPS, secondo cui la scelta tra assegno e NASpI avrebbe dovuto essere esercitata contestualmente all’istanza di disoccupazione, è stata espressamente smentita: le circolari istituzionali, ha ricordato la Cassazione, possono fornire criteri applicativi interni, ma non comprimere diritti che trovano fondamento immediato nella legge. Di conseguenza, il lavoratore può chiedere il riconoscimento della NASpI anche dopo l’avvio del godimento dell’assegno, o viceversa, optando per la prestazione che, in un determinato momento, risulta più conveniente, purché siano rispettati i requisiti oggettivi e soggettivi previsti per ciascun istituto.
Questo principio si innesta in un contesto già interessato da importanti pronunce di legittimità, che hanno escluso in radice qualsiasi automatica “alternatività” tra assegno ordinario di invalidità e NASpI. In più occasioni la Cassazione ha infatti affermato che le due provvidenze non sono, di per sé, incompatibili, né la disciplina dell’una può essere estesa analogicamente all’altra per negare diritti non espressamente limitati dal legislatore. Ne discende che l’eventuale necessità di optare tra i due trattamenti, quando prevista, non può trasformarsi in uno strumento per ridurre surrettiziamente le tutele del lavoratore in stato di disoccupazione.
Sul piano pratico, la decisione apre margini significativi di tutela per i lavoratori invalidi che perdono il lavoro. Un soggetto già titolare di assegno ordinario di invalidità, che venga licenziato o che rassegni dimissioni per giusta causa, può valutare – anche a distanza di tempo dalla domanda – se la NASpI risulti economicamente più favorevole, tenendo conto della durata potenziale, degli importi e dell’impatto complessivo sulle proprie entrate. Se la prestazione di disoccupazione risulta preferibile, egli ha diritto a chiederne il riconoscimento, senza che l’INPS possa opporre un termine di decadenza basato unicamente su precedenti istruzioni amministrative.
Per gli operatori (professionisti, patronati, CAF) il messaggio è altrettanto chiaro: nell’assistenza ai titolari di assegno ordinario che si trovino in stato di disoccupazione, la valutazione comparativa tra le prestazioni non deve essere cristallizzata al momento della prima domanda, ma può e deve essere aggiornata alla luce di nuove pronunce e di mutamenti della situazione concreta. In assenza di un vincolo temporale espresso dalla legge, l’opzione per la prestazione più favorevole resta esercitabile, e la difesa del lavoratore passa anche attraverso la contestazione di eventuali dinieghi fondati su mere istruzioni interne dell’Istituto.

