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NASPI DOPO LE DIMISSIONI E SCELTA TRA NASPI E ASSEGNO DI INVALIDITÀ: LE NUOVE APERTURE DELLA CASSAZIONE A TUTELA DEI LAVORATORI
La NASpI nasce come tutela per chi perde il lavoro involontariamente, lasciando tradizionalmente fuori le dimissioni volontarie. Negli anni, però, la giurisprudenza ha progressivamente ampliato l’area delle dimissioni che, se giustificate da gravi inadempienze del datore, vengono equiparate al licenziamento ai fini del diritto alla NASpI. Due recentissime ordinanze della Corte di Cassazione dell’11 marzo 2026 (n. 5445 e n. 5414) offrono spunti di enorme interesse sia per i cittadini, sia per gli operatori di patronato e i consulenti del lavoro. Da un lato, la Suprema Corte riconosce il diritto alla NASpI in caso di dimissioni motivate dal sistematico mancato versamento dei contributi; dall’altro chiarisce che non esiste un termine di legge perentorio per scegliere tra NASpI e assegno ordinario di invalidità, ridimensionando la portata vincolante delle circolari INPS.
NASpI E DIMISSIONI: QUANDO IL MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DIVENTA “GIUSTA CAUSA”
In linea generale, la NASpI spetta solo se il lavoratore perde il posto di lavoro per un evento a lui non imputabile (licenziamento, scadenza contratto, risoluzione consensuale in casi tipizzati, ecc.). Le dimissioni “semplici” restano escluse dal perimetro di tutela, perché l’uscita dal rapporto è considerata una libera scelta del dipendente. Diverso è il caso delle dimissioni per giusta causa, ossia quelle rassegnate a fronte di un comportamento del datore talmente grave da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto nemmeno in via provvisoria. Su questo terreno si inserisce l’ordinanza n. 5445 dell’11 marzo 2026, che riguarda un lavoratore dimessosi dopo che il datore aveva omesso di versare i contributi previdenziali per 16 mesi consecutivi, sin dall’inizio del rapporto. L’INPS aveva negato la NASpI, qualificando le dimissioni come volontarie e quindi ostative all’indennità di disoccupazione. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento e la vicenda è approdata in Cassazione, la quale ha ribaltato la prospettiva dell’Istituto riconoscendo la sussistenza della giusta causa.
OBBLIGO CONTRIBUTIVO, GRAVE INADEMPIENZA E DIRITTO ALLA NASPI
La Cassazione qualifica il versamento dei contributi previdenziali come un vero e proprio obbligo contrattuale del datore di lavoro, e non come una mera formalità amministrativa “esterna” al rapporto. La violazione reiterata e prolungata nel tempo di tale obbligo integra, secondo i giudici, una grave inadempienza contrattuale contraria ai principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile. Non siamo quindi di fronte a un semplice ritardo, ma a una condotta che incide direttamente sulla posizione previdenziale del lavoratore, sul suo futuro pensionistico e sulla sua complessiva protezione sociale. Proprio la durata e la sistematicità dell’omissione – 16 mesi continuativi fin dall’inizio del rapporto – sono state determinanti: la Corte ha ritenuto che ciò denotasse non una momentanea difficoltà aziendale, ma una condotta strutturalmente scorretta, tale da incrinare irreversibilmente il vincolo fiduciario. In presenza di tali presupposti, le dimissioni del lavoratore diventano pienamente giustificate e, sul piano giuridico, si avvicinano alla perdita involontaria del posto di lavoro. Da qui la conclusione: il lavoratore ha diritto ad accedere alla NASpI come se fosse stato licenziato, perché la scelta di dimettersi è stata “costretta” dal comportamento gravemente inadempiente del datore. Per operatori e consulenti, ciò impone di valutare con estrema attenzione tutte le situazioni in cui il datore omette stabilmente i versamenti contributivi, raccogliendo e conservando quanto più possibile la documentazione probatoria ai fini sia dell’eventuale dimissione per giusta causa, sia della successiva domanda di NASpI.
NASPI E ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ: LA CASSAZIONE “FERMA” LE CIRCOLARI INPS
La seconda ordinanza (n. 5414 dell’11 marzo 2026) interviene sul rapporto tra NASpI e assegno ordinario di invalidità (AOI), prestazione riconosciuta ai lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo. È pacifico che le due prestazioni non siano cumulabili e che il lavoratore debba optare per una sola di esse quando si trovi nelle condizioni di averne diritto entrambe. Il nodo controverso riguardava il quando: entro quale termine il lavoratore deve esercitare la scelta tra NASpI e assegno di invalidità? L’INPS, richiamandosi alla propria circolare n. 138/2011, pretendeva che l’opzione fosse esercitata contestualmente alla domanda di NASpI, considerando tardiva ogni scelta formulata successivamente. Nel caso deciso dalla Cassazione, il lavoratore aveva presentato domanda di NASpI mentre già percepiva l’assegno ordinario di invalidità, ma aveva espresso la propria opzione per una delle due prestazioni solo dopo l’invio dell’istanza, e non insieme ad essa. L’Istituto aveva giudicato la scelta intempestiva, invocando il termine indicato nella circolare come se avesse natura perentoria. La Suprema Corte ha respinto in modo netto questa impostazione: nessuna norma di legge fissa un termine perentorio per l’esercizio dell’opzione tra NASpI e assegno di invalidità. Una circolare amministrativa – qualificata come atto interno privo di forza di legge – non può introdurre decadenze o obblighi a carico dei cittadini che il legislatore non ha previsto.
SCELTA TRA NASPI E INVALIDITÀ: PIÙ TEMPO E PIÙ TUTELA PER I LAVORATORI
Secondo la Cassazione, in assenza di una previsione legislativa espressa, la facoltà di scegliere tra le due prestazioni resta in capo al lavoratore anche dopo la presentazione della domanda di NASpI. Non si verifica alcuna decadenza solo perché l’opzione non è stata manifestata “in anticipo” o “contestualmente”, come preteso dall’INPS nella propria prassi interna. Questo orientamento ha un impatto pratico molto rilevante. Il lavoratore che si trovi ad avere contemporaneamente i requisiti per NASpI e AOI può prendersi il tempo necessario per valutare – magari con l’assistenza di patronati e consulenti – la soluzione più conveniente nel medio-lungo periodo, tenendo conto della durata delle prestazioni, degli importi, delle prospettive di reinserimento lavorativo e della futura posizione pensionistica. Per gli operatori di patronato e i professionisti, diventa indispensabile:
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informare con chiarezza l’assistito sull’incompatibilità tra le due prestazioni;
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illustrare i diversi scenari economici e previdenziali derivanti dalla scelta dell’una o dell’altra misura;
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ricordare che il termine “contestuale alla domanda” previsto dalla circolare INPS n. 138/2011 non ha natura perentoria e non può produrre decadenze non previste dalla legge.
L’opzione resta naturalmente soggetta al quadro normativo generale (requisiti, incompatibilità, decorrenze), ma non può essere compressa da atti amministrativi interni.
UN FILO ROSSO: PIÙ FORZA AL DIRITTO DEL LAVORATORE, MENO “POTERE CREATIVO” ALLE CIRCOLARI
Lette insieme, le due ordinanze della Cassazione delineano un orientamento coerente, che rafforza in modo significativo la posizione del lavoratore nel sistema delle tutele previdenziali. Nel primo caso, si valorizza la sostanza del rapporto: il mancato versamento sistematico dei contributi viene riconosciuto come comportamento tanto grave da legittimare le dimissioni per giusta causa, con conseguente accesso alla NASpI. Nel secondo, si ribadisce la centralità della legge come unica fonte idonea a disciplinare decadenze e termini per l’esercizio dei diritti previdenziali, ridimensionando la pretesa delle circolari INPS di introdurre vincoli non espressamente previsti dal legislatore. Le circolari restano strumenti importanti per uniformare l’azione amministrativa, ma non possono “creare” obblighi o limiti in danno dei cittadini. Per i cittadini, il messaggio è duplice: da un lato, non bisogna sottovalutare il mancato versamento dei contributi, che può legittimare sia azioni ispettive che scelte drastiche come le dimissioni per giusta causa con diritto alla NASpI; dall’altro, è possibile rivendicare uno spazio più ampio di autodeterminazione nelle scelte tra diverse prestazioni (come NASpI e assegno di invalidità) senza sentirsi schiacciati da termini “interni” non previsti dalla legge. Per gli operatori di patronato e i consulenti, queste decisioni rappresentano un prezioso strumento interpretativo da spendere nelle pratiche quotidiane, nelle difese amministrative e giudiziarie, nonché nell’attività di informazione e orientamento agli utenti. Monitorare costantemente la giurisprudenza di legittimità diventa dunque parte integrante della buona pratica professionale, al pari della conoscenza delle circolari e dei messaggi INPS.

