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INDENNITÀ NASpI PER I DETENUTI CHE LAVORANO IN CARCERE: QUANDO LA DISOCCUPAZIONE È DAVVERO INVOLONTARIA

La circolare n. 74 del 16 luglio 2026 prende posizione su un tema che, per anni, è rimasto ai margini del sistema degli ammortizzatori sociali: la possibilità per i detenuti che hanno svolto attività lavorativa intramuraria alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria di accedere all’indennità di disoccupazione NASpI. Il documento recepisce un recente filone giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che ha definitivamente qualificato il rapporto di lavoro penitenziario come rapporto ordinario e ha individuato alcune fattispecie di cessazione involontaria in grado di aprire la porta alla tutela NASpI, distinguendole con chiarezza dalla rotazione interna, che continua a non integrare disoccupazione.

Per comprendere il cambio di prospettiva, la circolare ripercorre brevemente l’evoluzione del lavoro intramurario. Il vecchio regolamento degli istituti di prevenzione e di pena degli anni Trenta concepiva il lavoro carcerario come parte integrante della pena, espressione dell’obbligo legale di espiare e non di un contratto di lavoro libero. Con la legge n. 354 del 1975, sull’ordinamento penitenziario, questa impostazione è stata superata: la pena ha assunto una chiara funzione rieducativa e il lavoro è stato ripensato come strumento di reinserimento sociale, e non più come componente afflittiva. Su questa linea si è collocata la riforma dell’ordinamento penitenziario del 2018, che ha imposto all’Amministrazione l’adozione di misure volte a garantire la massima equiparazione tra lavoratore detenuto e lavoratore libero, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di trattamento.

La Corte di Cassazione, in più pronunce e in particolare con la sentenza n. 396 del 5 gennaio 2024, ha oggi chiarito che il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria va considerato come un ordinario rapporto di lavoro, sia pure regolato da norme particolari. Da questo riconoscimento discende il passaggio successivo: se il rapporto è ordinario, la cessazione può, in alcuni casi, essere qualificata come involontaria ai fini dell’accesso alla NASpI, esattamente come avviene nel lavoro libero. La circolare, dopo avere ricordato come il messaggio n. 909 del 2019 avesse escluso la NASpI per le mere sospensioni per rotazione, modifica l’impostazione e individua quattro principali fattispecie di cessazione involontaria.

La prima è la scarcerazione per fine pena. La Corte ha chiarito che la cessazione del rapporto di lavoro intramurario al termine della pena non è riconducibile alla volontà del detenuto, che non può opporsi alla scarcerazione né prolungare il rapporto lavorativo. La consapevolezza, fin dall’assunzione, della durata della pena non cambia la qualificazione della disoccupazione, che resta involontaria: così come per un contratto a tempo determinato, la scadenza del termine è un evento obiettivo che fa sorgere il diritto alla NASpI. Escludere la tutela proprio nel momento in cui il detenuto si trova a cercare una nuova occupazione, con una pregressa esperienza detentiva che rende più difficile il reinserimento, significherebbe svuotare di contenuto la funzione sociale dell’indennità.

La seconda fattispecie è la conclusione del progetto lavorativo. Con l’ordinanza n. 4741 del 23 febbraio 2025 la Cassazione ha affrontato il caso di un rapporto intramurario legato a un progetto a termine: alla scadenza del progetto il detenuto perde il lavoro per un evento che è del tutto estraneo alla sua sfera di decisione, perché è l’Amministrazione a determinare durata e contenuto del progetto. Anche qui la Corte ha richiamato il principio secondo cui lo stato di disoccupazione compete, per legge, anche in relazione a eventi obiettivi come la scadenza del termine apposto al rapporto, indipendentemente dalla volontà delle parti. La fine del progetto è, quindi, causa di disoccupazione involontaria rilevante ai fini NASpI, se gli altri requisiti (contributivi, di status) risultano soddisfatti.

La terza ipotesi riguarda il trasferimento del detenuto in altro istituto di pena. Con la sentenza n. 13578 del 21 maggio 2025 la Cassazione ha stabilito che la cessazione del rapporto di lavoro penitenziario conseguente al trasferimento configura disoccupazione involontaria: il detenuto non decide dove espiare la pena, non può opporsi al trasferimento per conservare il posto e la perdita dell’occupazione è effetto di una decisione dell’Amministrazione, non di una scelta del lavoratore. Anche in questo caso la cessazione integra il requisito della disoccupazione involontaria richiesto dal decreto legislativo n. 22 del 2015 per l’accesso alla NASpI.

La quarta fattispecie è l’ammissione a misure alternative alla detenzione in carcere (ad esempio affidamento, detenzione domiciliare, semilibertà). Con la sentenza n. 13577 del 21 maggio 2025 la Corte ha affermato che la cessazione del rapporto penitenziario per effetto della misura alternativa costituisce causa di disoccupazione involontaria. Pur richiedendo una previa istanza del detenuto, l’applicazione della misura è frutto di una valutazione dell’autorità giudiziaria: la concessione e la concreta attivazione dipendono da un provvedimento giudiziario e da un vaglio sui presupposti di legge, non da una decisione unilaterale del lavoratore. La perdita dell’attività lavorativa, come effetto indiretto della misura, non può essere equiparata a una spontanea rinuncia al posto di lavoro.

In tutte queste ipotesi – scarcerazione per fine pena, fine progetto, trasferimento, misura alternativa – la circolare evidenzia anche un risvolto contributivo: se il rapporto intramurario è a tempo indeterminato e la cessazione è idonea a generare un teorico diritto alla NASpI, sorge in capo all’Amministrazione penitenziaria l’obbligo di versare il contributo di licenziamento (ticket di licenziamento) previsto dalla legge n. 92 del 2012, come avviene per qualsiasi datore di lavoro privato. La spettanza della NASpI e la debenza del ticket, dunque, vengono allineate: dove vi è un’ipotesi di cessazione involontaria rilevante ai fini NASpI, vi è anche obbligo di contributo.

Accanto alle ipotesi di cessazione, la circolare ribadisce con forza il caso in cui la NASpI non è dovuta: il lavoro in rotazione. Il lavoro penitenziario è per sua natura programmato e soggetto a turni di avvicendamento, secondo la legge sull’ordinamento penitenziario e la riforma del 2018. La rotazione non spezza il rapporto in più contratti; la Corte ha sottolineato, in diverse pronunce del 2025, che il rapporto va considerato unitario, con un connotato oggettivo e temporale rappresentato dall’avvicendamento nelle lavorazioni programmate. Tra una chiamata e l’altra il detenuto resta inserito in un unico programma di lavoro, senza potere di controllo o scelta sui tempi della chiamata, in una condizione di soggezione verso l’Amministrazione. In queste sospensioni, quindi, non vi è cessazione del rapporto e non si realizza uno stato di disoccupazione involontaria: di conseguenza la NASpI è esclusa e non sorge l’obbligo di ticket di licenziamento.

Sul piano operativo, la circolare indica alle strutture territoriali un percorso chiaro: di fronte a una domanda di NASpI presentata da un detenuto che ha lavorato alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, occorre innanzitutto verificare la causa di cessazione del rapporto. È necessario acquisire le informazioni dall’istituto penitenziario competente, per accertare se la cessazione rientri in una delle fattispecie individuate come involontarie (fine pena, fine progetto, trasferimento, misura alternativa) oppure se si tratti di mera sospensione per rotazione. Solo nel primo caso – e sempre in presenza degli altri requisiti NASpI – la prestazione può essere riconosciuta; nel secondo caso, lo stato di inattività non è considerato disoccupazione ai fini della tutela.

Per chi, come te, costruisce contenuti ad alto tasso tecnico ma anche divulgativo, questa circolare offre un terreno ideale: puoi spiegare ai detenuti e agli operatori di patronato quando la perdita del lavoro in carcere è davvero “disoccupazione” agli occhi dell’INPS e quando è solo una pausa di un rapporto che continua, delineando percorsi operativi concreti (richiesta di NASpI, verifica della causa di cessazione, gestione del ticket) che vanno ben oltre il riassunto delle pronunce di Cassazione.

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