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INDENNITÀ ANTITUBERCOLARI 2026: IMPORTI AGGIORNATI

By |Published On: Marzo 1st, 2026|Categories: Novità Legislative e Circolari, Sostegno al Reddito|

La circolare INPS n. 2 del 15 gennaio 2026 aggiorna gli importi delle indennità antitubercolari per l’anno 2026, in seguito alla perequazione dei trattamenti minimi del FPLD. Gli importi sono adeguati alle variazioni del trattamento minimo di pensione e trovano applicazione dal 1° gennaio 2026.

Nuovi importi dal 1° gennaio 2026

Rispetto ai valori in vigore dal 1° gennaio 2025, gli importi diventano:

  • Indennità giornaliera per assicurati:

    • 2025: 15,80 euro

    • 2026: 16,02 euro

  • Indennità giornaliera per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari:

    • 2025: 7,90 euro

    • 2026: 8,01 euro

  • Indennità post‑sanatoriale giornaliera per assicurati:

    • 2025: 26,33 euro

    • 2026: 26,70 euro

  • Indennità post‑sanatoriale giornaliera per familiari, pensionati, titolari di rendita e loro familiari:

    • 2025: 13,16 euro

    • 2026: 13,35 euro

  • Assegno di cura o di sostentamento (mensile):

    • 2025: 106,22 euro

    • 2026: 107,71 euro

La procedura automatizzata INPS per la liquidazione delle prestazioni antitubercolari è già adeguata ai nuovi valori per le competenze 2025 (conguagli) e 2026.

Coordinamento con l’indennità di malattia

Dal 1° gennaio 2026 l’aggiornamento si applica anche alle indennità giornaliere spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza. In ogni caso:

  • se l’indennità di malattia calcolata risulta inferiore all’importo fisso di 16,02 euro, l’INPS deve corrispondere comunque l’indennità antitubercolare nella misura fissa di 16,02 euro al giorno.

Questa clausola di salvaguardia garantisce che, per i primi 180 giorni di assistenza per TBC, l’assicurato non percepisca mai un importo giornaliero inferiore al minimo antitubercolare aggiornato.

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