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GREEN PASS, OBBLIGO VACCINALE E RETRIBUZIONE: LA CORTE COSTITUZIONALE CHIUDE IL CONTENZIOSO

By |Published On: Marzo 1st, 2026|Categories: Novità Legislative e Circolari, Sostegno al Reddito|

Con la sentenza n. 199 del 23 dicembre 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità relative alle norme che, nel pieno dell’emergenza Covid‑19, hanno subordinato l’accesso ai luoghi di lavoro al possesso del green pass e, per gli ultracinquantenni, alla vaccinazione o alla guarigione, prevedendo in caso contrario l’assenza ingiustificata senza diritto alla retribuzione. La Consulta ha così confermato la compatibilità con la Costituzione sia del “green pass base” per i lavoratori pubblici nel periodo 15 ottobre – 31 dicembre 2021, sia del “green pass rafforzato” con obbligo vaccinale per i lavoratori over 50 fino al 15 giugno 2022, escludendo che tali misure abbiano violato i diritti al lavoro, alla retribuzione, alla dignità personale e alla salute.

Il caso Catania: lavoratrici senza green pass e richiesta di retribuzione

L’occasione del giudizio è data dal ricorso di due dipendenti regionali della Sicilia, in servizio presso la Motorizzazione civile di Catania, alle quali, a partire dal 15 ottobre 2021, era stato impedito l’accesso al luogo di lavoro perché prive di certificazione verde Covid‑19. Con l’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, la situazione si era protratta, poiché le lavoratrici avevano scelto di non vaccinarsi e risultavano quindi prive anche del green pass rafforzato. Per l’intero periodo, esse erano state considerate assenti ingiustificate, senza diritto alla retribuzione né ad altri emolumenti, pur con conservazione del posto di lavoro e senza conseguenze disciplinari.

Le lavoratrici hanno chiesto in giudizio la reintegra, il pagamento delle retribuzioni arretrate e, in subordine, la corresponsione di un assegno alimentare almeno pari al 50 per cento dello stipendio, denunciando l’incostituzionalità delle norme sul green pass e sull’obbligo vaccinale per violazione, tra l’altro, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, del diritto al lavoro e alla retribuzione, della dignità personale e del diritto alla salute. Il Tribunale di Catania ha rimesso la questione alla Corte costituzionale, ritenendo necessario verificare se la perdita totale della retribuzione, pur in presenza di un rapporto di lavoro intatto, fosse compatibile con i parametri costituzionali invocati.

Obbligo vaccinale e green pass come integrazione del contratto di lavoro

Riprendendo e rafforzando l’orientamento già espresso con la sentenza n. 15 del 2023, la Corte costituzionale afferma che il diritto fondamentale al lavoro non implica un diritto assoluto a svolgere la prestazione in qualsiasi condizione e a prescindere dagli obblighi di prevenzione sanitaria fissati dal legislatore. Nell’ambito della pandemia, l’obbligo di vaccinazione e quello di possedere il green pass sono stati configurati come obblighi legali che si innestano nel contratto di lavoro, integrandone il contenuto in funzione della tutela della salute pubblica e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Se il lavoratore sceglie di non adempiere a tali obblighi, la prestazione offerta non è conforme al contratto come integrato dalla legge; ne consegue che il datore di lavoro è legittimato a rifiutarla e l’intero rapporto entra in una fase di “quiescenza” temporanea, durante la quale il lavoratore conserva il posto ma non ha diritto alla retribuzione. In questa prospettiva, la mancata corresponsione dello stipendio non è una sanzione disciplinare, né una misura punitiva sganciata dal rapporto, ma l’effetto fisiologico della sospensione del sinallagma: senza prestazione lavorativa giuridicamente ammissibile, non può esservi corrispettivo economico.

Proporzionalità, dignità e temporaneità delle misure

La Corte respinge l’argomento secondo cui la perdita totale della retribuzione costituirebbe un sacrificio eccessivo e sproporzionato. Sottolinea che le misure contestate avevano carattere rigorosamente temporaneo, limitate a periodi definiti, e non comportavano né la perdita del posto di lavoro né l’avvio di procedimenti disciplinari. Il lavoratore, dunque, restava titolare del rapporto, con possibilità di riprendere immediatamente l’attività e la retribuzione non appena avesse adempiuto agli obblighi sanitari previsti.

Quanto alla dignità della persona, la Consulta osserva che il bilanciamento operato dal legislatore ha avuto come obiettivo la protezione della salute collettiva, compresa quella dei colleghi e dell’utenza, in un contesto di emergenza sanitaria straordinaria. Obbligare il lavoratore a dotarsi di un presidio sanitario, o a dimostrare l’assenza di contagiosità tramite test, prima di accedere al luogo di lavoro non è stato ritenuto un trattamento degradante o lesivo della dignità, bensì una misura di protezione reciproca, ragionevole e proporzionata alla gravità del rischio.

La Corte respinge inoltre il tentativo di assimilare la perdita della retribuzione alle ipotesi, già dichiarate illegittime, di revoca di prestazioni assistenziali per effetto di condanne penali: in quei casi si trattava di negare mezzi di sussistenza sganciati da qualsiasi prestazione lavorativa; qui, invece, è in gioco un corrispettivo contrattuale, che presuppone l’effettivo svolgimento, in condizioni legittime, dell’attività lavorativa.

Lavoro, salute e responsabilità individuale

Un profilo centrale della decisione è l’insistenza sulla responsabilità individuale del lavoratore. La Corte ribadisce che le conseguenze economiche delle misure non derivano da una condizione imposta dall’esterno senza alternativa, ma da una scelta consapevole di non adempiere a obblighi legali connessi alla funzione lavorativa. Il sacrificio retributivo non è dunque “calato dall’alto” su chi si trova in una situazione oggettiva di impossibilità, ma discende dalla decisione del singolo di sottrarsi a un dovere previsto per la tutela della salute degli altri.

In questo quadro, i parametri costituzionali sul lavoro e sulla retribuzione (articoli 4 e 36) vengono letti in modo sistematico insieme all’articolo 32, che tutela la salute come diritto dell’individuo e interesse della collettività. Il diritto a lavorare e a essere retribuiti non può essere esercitato in termini tali da mettere a rischio la salute altrui in un contesto di contagiosità diffusa e di pressione estrema sul sistema sanitario. La temporaneità delle misure, la loro reversibilità e la conservazione del posto di lavoro sono elementi decisivi per giudicare il bilanciamento operato dal legislatore come ragionevole e non sproporzionato.

Una chiusura del contenzioso, ma non del dibattito politico

Con questa decisione, la Corte costituzionale pone un punto fermo su uno dei capitoli più controversi della legislazione emergenziale sul Covid‑19, confermando la legittimità degli strumenti che hanno vincolato l’accesso al lavoro al possesso del green pass e, per gli ultracinquantenni, alla vaccinazione o alla guarigione. Dal punto di vista giuridico, la sentenza offre un criterio generale: in situazioni di emergenza sanitaria grave, obblighi vaccinali e misure di condizionalità all’accesso al lavoro possono essere compatibili con la Costituzione se sono temporalmente limitati, proporzionati al rischio, finalizzati a proteggere la salute collettiva e non determinano la perdita definitiva del posto di lavoro.

Il dibattito politico e sociale sulle scelte compiute durante la pandemia resta aperto, ma la giurisprudenza costituzionale traccia una linea di continuità: il diritto al lavoro non è un diritto di “fare come se l’epidemia non esistesse”, e la retribuzione non è dovuta quando il lavoratore, per libera scelta, si pone fuori dai requisiti minimi di sicurezza che la legge richiede per svolgere la prestazione. In questo senso, la sentenza n. 199 del 2025 non è un giudizio sulle paure o sulle convinzioni individuali circa i vaccini, ma una riaffermazione del principio secondo cui, nei momenti più critici, la responsabilità personale verso la collettività può incidere legittimamente anche sulla sfera contrattuale del singolo lavoratore.

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