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GESTIONE SEPARATA 2026: ALIQUOTE, MASSIMALE E MINIMALE PER COLLABORATORI E PROFESSIONISTI

La circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 fissa aliquote, minimale e massimale per il calcolo dei contributi 2026 dovuti alla Gestione separata da collaboratori, altri parasubordinati e professionisti senza cassa. È il riferimento operativo per committenti, studi professionali e autonomi titolari di partita IVA.

Collaboratori e figure assimilate (parasubordinati)

Per il 2026 l’aliquota IVS per collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate iscritti solo alla Gestione separata è pari al 33%. A questa si sommano:

  • 0,50% per maternità, ANF, malattia anche non degenziale;

  • 0,22% per ulteriori tutele familiari;

  • 1,31% per DIS‑COLL sulle categorie interessate (amministratori, sindaci, revisori, co.co.co., dottorandi, assegnisti, incarichi di ricerca, ecc.).

Ne deriva un’aliquota complessiva del 35,03% per la maggior parte dei rapporti co.co.co. “puri” e assimilati, e del 33,72% per alcune tipologie escluse da DIS‑COLL (ad esempio partecipanti a collegi e commissioni, venditori porta a porta, rapporti occasionali, associati in partecipazione, formazione specialistica). Per chi è già pensionato o ha altra copertura obbligatoria, l’aliquota 2026 resta al 24%.

L’onere si ripartisce per 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore, con versamento tramite F24 entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso.

Professionisti con partita IVA in Gestione separata

Per i lavoratori autonomi con partita IVA iscritti alla Gestione separata, senza altre coperture e non pensionati, la circolare conferma per il 2026:

  • 25,00% IVS;

  • 0,72% per maternità, ANF, malattia, degenza, congedo parentale;

  • 0,35% per il finanziamento dell’ISCRO.

L’aliquota complessiva è quindi pari al 26,07%. Per i professionisti pensionati o coperti da altra gestione obbligatoria l’aliquota resta al 24%.

Per i professionisti sportivi dilettantistici, dal superamento della franchigia annua di 5.000 euro, si applica:

  • 25% IVS calcolato sul 50% dei compensi (fino al 31 dicembre 2027);

  • 1,07% aggiuntivo (0,50 + 0,22 + 0,35) calcolato sull’intero imponibile oltre i 5.000 euro.

Massimale, minimale e accredito contributivo

La circolare conferma per il 2026 l’esistenza di un massimale annuo di reddito oltre il quale non sono dovuti contributi alla Gestione separata e i versamenti eccedenti non danno ulteriori diritti pensionistici. Viene inoltre individuato il minimale annuo di reddito per l’accredito dell’intera annualità contributiva: se il reddito è inferiore al minimale, la contribuzione versata accredita solo una frazione di anno.

Il reddito imponibile su cui si applicano le aliquote è determinato con i criteri dell’IRPEF (articolo 53 TUIR per i professionisti, regole sui redditi assimilati per i collaboratori), sulla base della dichiarazione annuale o degli accertamenti definitivi.02-2026.pdf

Versamenti e scadenze

  • Per i collaboratori, il versamento dei contributi è a carico del committente, con F24 (o F24 EP per le PA) entro il 16 del mese successivo al pagamento.

  • Per i professionisti, l’onere è interamente a loro carico e va versato con F24 alle stesse scadenze di saldo e acconti IRPEF (saldo 2025 e acconti 2026).

I compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2026 seguono, ai fini della qualificazione fiscale e contributiva, le regole di “cassa allargata” di fine anno; la circolare chiarisce che per questi pagamenti vanno applicate le aliquote dell’anno cui si riferiscono i redditi, secondo i casi.

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