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GESTIONE DELLE DELEGHE NEL LAVORO DOMESTICO DOPO IL DECESSO DEL DATORE: COSA CAMBIA PER FAMIGLIE, EREDI E INTERMEDIARI
Il lavoro domestico è uno dei terreni in cui la dimensione giuridico‑contributiva si intreccia in modo più evidente con le fragilità delle famiglie: un rapporto di lavoro formalmente regolato, ma spesso gestito in contesti di cura, malattia, fine vita. In questo quadro, il messaggio INPS n. 1972 dell’11 giugno 2026 interviene su un aspetto pratico cruciale – la gestione delle deleghe per il lavoro domestico in caso di decesso del datore – introducendo regole nuove che impattano direttamente sulle modalità di chiusura del rapporto e sulla ripartizione dei poteri fra eredi e intermediari.
Il punto di partenza è il sistema delle deleghe per il lavoro domestico, introdotto con il messaggio n. 465 del 31 gennaio 2017 e ampliato, con il messaggio n. 3025 del 13 settembre 2024, alle agenzie per il lavoro autorizzate all’attività di intermediazione. Questo sistema consente ai consulenti del lavoro, agli altri professionisti abilitati ai sensi della legge n. 12/1979 e alle associazioni sindacali dei datori di lavoro domestico (articolo 4‑bis, comma 8, del decreto legislativo n. 181/2000), nonché alle agenzie per il lavoro autorizzate, di gestire telematicamente gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro domestico sulla base di una delega formalmente conferita dal datore.
La novità introdotta dal messaggio è netta: non è più possibile inserire una nuova delega successivamente al decesso del datore di lavoro. In altre parole, il potere di conferire delega è strettamente legato alla capacità del datore come soggetto contrattuale vivo e attivo; una volta intervenuto il decesso, il sistema non consente la creazione ex post di una delega da parte degli eredi o di altri soggetti, né l’attivazione di deleghe “postume”.
Il documento distingue, però, con finezza, fra deleghe già esistenti e assenza totale di delega. Se al momento del decesso del datore esiste una delega attiva o una delega nello stato “In attivazione” – ossia già conferita dal datore, ma non ancora attivata dal soggetto delegato – gli intermediari autorizzati possono procedere alla cessazione del rapporto di lavoro domestico entro sessanta giorni dal decesso. Trascorso questo termine, se la cessazione non è stata ancora inserita, il rapporto viene comunque fatto cessare d’ufficio dall’Istituto, evitando che restino pendenti rapporti formalmente attivi ma di fatto inesistenti, con conseguenze potenzialmente distorsive sui versamenti contributivi e sulla posizione assicurativa del lavoratore.
In mancanza di delega attiva, la regola cambia: entro il medesimo termine di sessanta giorni, la cessazione del rapporto di lavoro domestico può essere inserita esclusivamente dall’erede, attraverso due canali alternativi. Il primo è quello del PIN telefonico, utilizzato per attivare i servizi dispositivi tramite il Contact Center Multicanale: l’erede deve accedere al sito www.inps.it con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3 o CNS), entrare nell’area personale “MyINPS” e generare il PIN telefonico; una volta ottenuto il codice, può contattare il Contact Center e chiedere l’inserimento della cessazione. Il secondo canale è quello della PEC indirizzata alla Struttura territorialmente competente, con una comunicazione formale che indichi la volontà di cessare il rapporto.
La circolare affronta anche la posizione dell’intermediario quando l’iniziativa parte dall’erede. Se quest’ultimo decide di rivolgersi a un consulente, a un professionista abilitato o a un’associazione, l’intermediario – munito di delega conferita dall’erede – può chiedere la chiusura del rapporto domestico all’indirizzo PEC della Struttura competente, avvalendosi del modulo AP17 o allegando una dichiarazione firmata dall’erede e corredata dal documento d’identità. È significativo che il messaggio precisi come, per procedere con la cessazione, sia sufficiente la richiesta anche di uno solo degli eredi: la chiusura del rapporto di lavoro domestico non è così condizionata alla previa definizione dell’eredità né alla raccolta delle volontà di tutti i chiamati, ma può essere attivata da chi, legittimamente, si assume la responsabilità di regolarizzare la posizione lavoristica del domestico.
In termini sostanziali, questo intervento INPS riconosce che il rapporto di lavoro domestico non può essere lasciato “sospeso” in attesa della definizione successoria, perché dietro quel rapporto c’è un lavoratore che ha bisogno di certezze su cessazione, contributi, eventuali indennità, e c’è un sistema previdenziale che deve poter contare su dati aggiornati. La nuova regola sul divieto di inserimento di deleghe dopo il decesso, combinata con la possibilità per gli intermediari di agire sulla base di delega preesistente o di mandato dell’erede, disegna un equilibrio fra tutela della volontà del datore (che non può essere ricostruita ex post) e necessità di assicurare agli eredi uno strumento semplice per chiudere correttamente il rapporto.
Per chi opera sul campo – patronati, studi legali, sindacati, consulenti del lavoro – le indicazioni del messaggio n. 1972 offrono spunti pratici chiari:
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la delega va curata e formalizzata quando il datore è in vita, perché diventa poi lo strumento che consente agli intermediari di gestire il post‑decesso senza costringere gli eredi a interfacciarsi direttamente con i sistemi INPS;
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in assenza di delega, è cruciale accompagnare l’erede nella generazione del PIN telefonico e nella predisposizione della PEC, sfruttando la possibilità che anche un solo erede attivi la cessazione;
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il modulo AP17 e la delega all’intermediario sono strumenti da valorizzare per dare continuità operativa alla consulenza, pur nel rispetto della nuova impossibilità di creare deleghe “post morte” del datore.
In questa chiave, puoi differenziare la tua produzione di contenuti mettendo in dialogo il piano regolativo (che cosa dice il messaggio) con il piano operativo‑strategico (come si costruisce una “buona pratica” di gestione del lavoro domestico in famiglie fragili, consapevoli anche del tema del decesso del datore), andando oltre il semplice commento alla circolare.

