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ESTENSIONE DEL SERVIZIO “PRISMA” ALLA GESTIONE PUBBLICA: UN NUOVO STRUMENTO PER GOVERNARE IL MASSIMALE CONTRIBUTIVO

By |Published On: Agosto 4th, 2026|Categories: Novità Legislative e Circolari, Previdenza e Pensioni|

Nel sistema delle provvidenze economiche di invalidità civile, cecità e sordità la distinzione fra fase sanitaria e fase concessoria non è un dettaglio procedurale, ma un vero principio ordinante del rapporto fra persona con disabilità e amministrazione. Il messaggio INPS n. 1791 del 28 maggio 2026, emanato dalla Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità e dal Coordinamento Generale Medico Legale, mette a fuoco proprio questa dialettica, chiarendo come debba essere gestita la richiesta di ripristino delle prestazioni economiche quando, dopo una reiezione, una revoca o una sospensione per mancanza di requisiti socio‑economici, tali requisiti si siano successivamente perfezionati.

Sulla scorta dell’articolo 11 della legge n. 537/1993 e del D.P.R. n. 698/1994, il procedimento in materia di invalidità civile, cecità e sordità si articola in due momenti distinti: da un lato l’accertamento sanitario, che riconosce il soggetto come persona con disabilità; dall’altro la fase concessoria, che verifica la sussistenza dei requisiti socio‑economici per l’erogazione della provvidenza. Il messaggio ribadisce che le vicende della fase sanitaria restano autonome rispetto a quelle dei requisiti reddituali, di soggiorno e di compatibilità con altre prestazioni, ferma restando la disciplina generale delle verifiche sanitarie. Ne discende una conseguenza pratica di grande rilievo: quando la prestazione economica è respinta, revocata o sospesa per motivi socio‑economici, il ripristino non implica automaticamente un nuovo accertamento sanitario, ma richiede una riattivazione mirata della sola fase concessoria, nel rispetto dei presupposti oggettivi e temporali fissati dal messaggio.

La prima fattispecie esaminata riguarda le domande di provvidenza economica respinte per insussistenza dei requisiti socio‑economici. Se, in un momento successivo, l’interessato ritiene che tali requisiti si siano perfezionati (ad esempio per riduzione del reddito personale o familiare, rientro in Italia dopo un periodo all’estero, cessazione di trattamenti incompatibili), egli può presentare una domanda di ripristino tramite il modello AP93, reperibile nella sezione “Moduli” del sito INPS. In attesa della completa telematizzazione della procedura, il modello AP93, debitamente compilato e firmato, deve essere inviato via PEC alla Struttura territorialmente competente, unitamente al modello AP70 e al verbale sanitario in corso di validità già in possesso dell’interessato, qualora rilasciato da Ente diverso dall’INPS prima del 1° gennaio 2010. Non occorre dunque riattivare l’intero procedimento di accertamento sanitario: la domanda è accolta, qualora risultino integrati tutti i requisiti socio‑economici, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

La seconda ipotesi riguarda la revoca della prestazione economica per sopravvenuta perdita dei requisiti socio‑economici. Vengono esplicitamente richiamati, a titolo esemplificativo, la revoca dovuta a permanenza all’estero per più di un anno dalla sospensione della prestazione (messaggio n. 20966/2013) e la revoca conseguente alla liquidazione di altro trattamento pensionistico in favore della persona con disabilità (circolare n. 126/2010). Se, successivamente, l’interessato torna in una situazione che gli consentirebbe nuovamente l’erogazione della provvidenza (rientro in Italia, cessazione del trattamento incompatibile, ripristino delle condizioni reddituali soglia), egli deve presentare domanda di ripristino, ancora una volta tramite modello AP93, con le medesime modalità del caso precedente: invio via PEC alla Struttura competente, allegazione del modello AP70 e del verbale sanitario in corso di validità. Anche in questo scenario non è necessario attivare un nuovo iter di accertamento sanitario; la prestazione viene riattivata, se tutti i requisiti socio‑economici risultano perfezionati, dal mese successivo alla presentazione dell’istanza.

Diversa, ma armonizzata con le precedenti, è la disciplina del ripristino in caso di sospensione della prestazione economica per perdita temporanea dei requisiti socio‑economici. Gli esempi richiamati nel messaggio sono quelli del ricovero ospedaliero (che può incidere sull’entità della prestazione o sulla sua spettanza), del venir meno della frequenza scolastica o formativa richiesta per alcune provvidenze, o della liquidazione di un importo una tantum che comporti temporanea perdita del requisito reddituale. Quando l’interessato ritenga che i requisiti si siano nuovamente perfezionati, la via indicata è quella della domanda telematica di ricostituzione per motivi documentali: una richiesta che agisce direttamente sulla componente economica della prestazione, senza riaprire la valutazione sanitaria. In questa ipotesi, proprio perché si tratta di ripristino di una prestazione sospesa per perdita provvisoria dei requisiti, la decorrenza non è fissata al mese successivo alla domanda, ma al mese di ripristino delle condizioni socio‑economiche, tracciando così una linea più fine fra dinamica reddito‑prestazione e diritto sostanziale.

Sul piano sanitario, il messaggio detta poi alcune disposizioni comuni che recepiscono la logica del nuovo impianto della riforma della disabilità. In tutti i casi descritti – domanda respinta, prestazione revocata o sospesa – la presentazione della domanda di ripristino o di ricostituzione non comporta automaticamente la riattivazione dell’accertamento sanitario: si lavora, per così dire, “a valle”, sulla dimensione socio‑economica, poggiandosi su un verbale sanitario già esistente e valido. Tuttavia, qualora l’accertamento sanitario risulti effettuato da due o più anni, il verbale deve essere sottoposto alla valutazione del Responsabile del Centro Medico Legale (CML), che, in circostanze particolari, può attivare un procedimento di verifica straordinaria sulla permanenza della condizione di disabilità precedentemente accertata.

È qui che si innesta il riferimento alla riforma della disabilità di cui al decreto legislativo n. 62/2024, entrata in fase sperimentale dal 1° gennaio 2025 con l’INPS nel ruolo di Ente unico accertatore della cosiddetta “valutazione di base” della condizione di disabilità. Ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del decreto, l’esito di tale valutazione è attestato da un certificato con validità non limitata nel tempo, che ammette la revisione della condizione solo in casi eccezionali. In coerenza con questi principi, il messaggio precisa che le circostanze in cui il medico responsabile della UOC/UOS competente può attivare una verifica straordinaria devono essere rigorosamente circoscritte a casi eccezionali, evitando la trasformazione surrettizia della valutazione di base in un giudizio temporaneo soggetto a revisione sistematica.

Per i verbali sanitari ante riforma, antecedenti di due o più anni alla domanda di ripristino, il margine di intervento del CML si restringe ulteriormente: l’attivazione della verifica straordinaria deve essere limitata ai soli casi in cui il giudizio medico‑legale sia in palese contrasto con i riferimenti tabellari di legge o con le linee guida valutative dell’Istituto. Ciò significa che il controllo straordinario non può trasformarsi in una revisione generalizzata dei verbali “vecchi”, ma deve intervenire solo quando emergano evidenti discrasie rispetto ai parametri normativi e alle buone prassi valutative.

Nel complesso, il messaggio n. 1791 offre un quadro organico delle modalità di “riattivazione” del diritto economico delle persone con disabilità, delineando un equilibrio fra l’esigenza di garantire continuità e stabilità all’accertamento sanitario e la necessità di riconoscere la dinamica concreta delle condizioni socio‑economiche, spesso mutevoli nel tempo. Per patronati, operatori sociali e consulenti, le indicazioni rappresentano uno strumento prezioso per costruire strategie di tutela più efficaci: da un lato è possibile intervenire sul versante socio‑economico con strumenti mirati (AP93, AP70, ricostituzioni documentali), dall’altro si conoscono i confini entro cui può essere riattivata, in via eccezionale, una verifica sulla condizione sanitaria. In questa doppia prospettiva – giuridico‑procedurale e concreta, di vita delle persone – il ripristino delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità si conferma non come evento “straordinario”, ma come momento fisiologico di un diritto che accompagna l’evoluzione delle condizioni di salute e di vita del soggetto fragile, dentro un ordinamento che prova sempre più a tenere insieme certezza del diritto e flessibilità delle tutele.

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