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COORDINAMENTO TRA RIFORMA DELLA DISABILITÀ E POLITICHE PER GLI ANZIANI: COSA CAMBIA DAVVERO PER GLI ULTRASETTANTENNI

Il messaggio INPS n. 1377 del 23 aprile 2026 interviene su un nodo delicatissimo del nuovo sistema di tutele: il coordinamento fra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche in favore delle persone anziane, così come disegnata dal decreto legislativo n. 29/2024. In particolare, viene chiarito come si applicano, sino al 31 dicembre 2027, le norme previgenti di invalidità civile e disabilità per gli anziani ultrasettantenni affetti da patologie croniche e ingravescenti, anche nei territori in cui è partita la sperimentazione della riforma di cui al decreto legislativo n. 62/2024.

Il punto di partenza è l’articolo 27 del decreto legislativo n. 29/2024, che introduce, per le persone anziane, la cosiddetta “valutazione multidimensionale unificata” ai fini dell’accesso alle prestazioni di invalidità civile e ai servizi sociali e sociosanitari tramite i Punti Unici di Accesso (PUA), con sede operativa presso le Case della comunità del Servizio sanitario nazionale. Tale valutazione riguarda le persone che hanno compiuto i 70 anni, sono affette da almeno una patologia cronica e si trovano in condizioni cliniche caratterizzate dalla progressiva riduzione delle funzioni fisiologiche, con rischio di perdita dell’autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana, tenendo conto del contesto sociale, ambientale e familiare. Si tratta, dunque, di un approccio integrato che supera la logica meramente certificativa sanitaria per abbracciare una lettura globale della condizione di bisogno.

L’entrata in vigore di questo nuovo percorso, tuttavia, è scandita in due tempi: dal 1° gennaio 2027 in via sperimentale sulle aree che saranno individuate con decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità, previa intesa in Conferenza unificata; dal 1° gennaio 2028 su tutto il territorio nazionale. Per evitare sovrapposizioni disordinate con la riforma generale della disabilità di cui al decreto legislativo n. 62/2024, il legislatore è intervenuto sull’articolo 28, comma 7, del decreto n. 29/2024, tramite l’articolo 4, comma 4‑quater, del decreto‑legge n. 19/2026, convertito dalla legge n. 50/2026. La nuova formulazione stabilisce che, fino al 31 dicembre 2027, anche nelle province in cui è in corso la sperimentazione della riforma della disabilità continuano ad applicarsi le norme e le procedure vigenti per l’accesso alle misure e ai provvedimenti di competenza statale di cui al decreto n. 29/2024 e alle leggi n. 104/1992, n. 118/1971 e n. 18/1980.

La conseguenza pratica è chiara: gli anziani ultrasettantenni che rientrano nel perimetro delineato dall’articolo 27, comma 2, del decreto n. 29/2024 – cioè over 70, con almeno una patologia cronica e in condizioni cliniche caratterizzate da riduzione progressiva delle funzioni fisiologiche e rischio di perdita dell’autonomia – continuano a essere tutelati, fino a fine 2027, dal sistema tradizionale di accertamento della disabilità e dell’invalidità civile. In altri termini, la loro domanda di riconoscimento della condizione di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 e/o delle prestazioni di invalidità civile non transita ancora nella nuova valutazione multidimensionale unificata, ma segue l’iter ordinario già noto a operatori e patronati.

Il messaggio individua innanzitutto i soggetti interessati, ribadendo i requisiti congiunti richiesti: compimento dei 70 anni di età, presenza di almeno una patologia cronica e condizioni cliniche di progressivo deterioramento funzionale, in relazione all’età, suscettibili di aggravarsi con l’invecchiamento e tali da determinare rischio di perdita dell’autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana, tenendo presente il contesto sociale, ambientale e familiare. Questa definizione è importante perché delimita il perimetro della “persona anziana” come categoria giuridico‑previdenziale specifica, distinta sia dalla generalità dei soggetti con disabilità sia dagli anziani autosufficienti.

Sul piano territoriale, il coordinamento si gioca su due livelli. Da un lato, le province destinatarie della sperimentazione della riforma della disabilità di cui al decreto n. 62/2024: dal 1° gennaio 2025 Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì‑Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste; dal 30 settembre 2025 Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza; dal 1° marzo 2026 una lunga lista che comprende, fra le altre, Roma, Milano, Torino, Napoli nonché numerose città medie e piccole, a testimonianza di una sperimentazione su vasta scala. In questi territori, pur essendo attiva la riforma della disabilità, per gli ultrasettantenni con i requisiti di cui sopra si continua ad applicare il vecchio sistema, evitando l’effetto “cambio di regole” a metà del percorso. Dall’altro lato, nelle province non interessate dalla sperimentazione, le norme previgenti in materia di accertamento sanitario continuano a valere per tutti i richiedenti, indipendentemente dall’età, fino alla piena entrata in vigore della valutazione multidimensionale unificata.

Per quanto riguarda le modalità operative, il messaggio indica che, in attesa dell’adeguamento dei sistemi informatici alla nuova previsione, a partire dal 1° giugno 2026 gli ultrasettantenni interessati che intendono avviare il procedimento per il riconoscimento della condizione di disabilità e/o delle prestazioni di invalidità civile devono seguire integralmente le modalità già illustrate nella circolare n. 42 del 17 febbraio 2025. L’iter è quello classico: presentazione del certificato medico introduttivo; abbinamento del certificato alla domanda amministrativa per l’accertamento sanitario – da trasmettere entro 90 giorni dal rilascio del certificato – per invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e condizione di disabilità ai sensi delle leggi n. 104/1992 e n. 68/1999; accertamento sanitario da parte delle Commissioni mediche delle ASL integrate dal medico INPS, con possibilità di accentramento presso l’Istituto nei casi in cui siano attive convenzioni regionali; validazione dell’esito da parte dell’INPS entro 60 giorni; trasmissione del verbale all’interessato ed eventuale riconoscimento della prestazione economica in base alla percentuale di invalidità.

Il quadro che ne emerge è quello di un delicato equilibrio fra innovazione e continuità. Da un lato, il legislatore ha disegnato un sistema nuovo, più integrato e attento alla multidimensionalità della condizione anziana, con la prospettiva di agganciare in modo unitario prestazioni sanitarie, sociali e sociosanitarie. Dall’altro lato, ha riconosciuto la necessità di non destabilizzare il percorso di tutela degli anziani già in carico o in procinto di presentare domanda, assicurando fino a fine 2027 l’applicazione delle norme storiche sull’invalidità civile e sulla disabilità, anche nelle zone in cui la riforma della disabilità è già in fase di sperimentazione. Per operatori, patronati e professionisti del settore, il messaggio n. 1377 rappresenta quindi un tassello fondamentale per leggere correttamente la transizione: non si tratta di una sovrapposizione di sistemi, ma di un passaggio guidato, nel quale la persona anziana con patologia cronica e condizione ingravescente continua, almeno per ora, a trovare la propria tutela nel quadro normativo che il sistema conosce meglio e presidia con maggior esperienza applicativa

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