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CONGEDO STRAORDINARIO E CONVIVENZA DI FATTO: LA CORTE COSTITUZIONALE COMPLETA IL QUADRO DELLE TUTELE
Con la sentenza n. 197 del 23 dicembre 2025 la Corte costituzionale ha compiuto un passo decisivo nella progressiva equiparazione tra famiglia coniugale e convivenza di fatto, dichiarando l’illegittimità, per il passato, della disciplina del congedo straordinario che escludeva il convivente di fatto dal novero dei beneficiari legittimati ad assistere un familiare con disabilità grave. La Consulta ha così sanato una frattura ormai insostenibile tra la realtà sociale delle relazioni affettive e un testo normativo rimasto a lungo ancorato a una concezione formalistica della famiglia, in contrasto con il diritto fondamentale della persona con grave disabilità a ricevere cure e sostegno da chi le è più vicino, non solo sul piano giuridico, ma anche su quello esistenziale.
Il caso concreto: il convivente di fatto escluso “per legge”
La questione nasce da un giudizio in cui l’INPS aveva negato a un lavoratore il congedo straordinario per assistere la compagna, persona con disabilità grave, limitando il riconoscimento solo al periodo successivo alla celebrazione del matrimonio e rifiutandolo per il periodo precedente, in cui la coppia conviveva stabilmente come unione di fatto. La Corte d’appello di Milano, con una lettura evolutiva della norma, aveva riconosciuto il diritto al congedo anche per il periodo di convivenza prematrimoniale, valorizzando il dato sostanziale del legame affettivo e della convivenza stabile; l’INPS aveva impugnato questa interpretazione, sostenendo che, nel testo originario, l’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 prevedeva un elenco tassativo di soggetti legittimati (coniuge, parenti e affini entro determinati gradi) tra i quali il convivente di fatto non figurava.
La Corte di cassazione, chiamata a decidere il ricorso, ha ritenuto che quella lacuna non potesse essere colmata in via interpretativa, proprio perché la disposizione operava con una logica di “numero chiuso” dei beneficiari, già più volte integrata, nel corso degli anni, solo tramite pronunce additive della stessa Corte costituzionale. Da qui la rimessione alla Consulta, con riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui la normativa previgente non includeva il convivente more uxorio tra i soggetti aventi diritto al congedo straordinario.
Convivenza di fatto e diritto alla salute della persona con disabilità
La Corte costituzionale si muove lungo una direttrice chiara: il fulcro della disciplina del congedo straordinario non è il privilegio del lavoratore, ma la protezione della persona con disabilità grave, che necessita di “sostegno intensivo” e continuativo. La scelta dei soggetti legittimati a fruire del congedo deve quindi rispecchiare il nucleo effettivo di cura e prossimità affettiva, non una rigida gerarchia formale.
Nella motivazione, la Corte sottolinea come la convivenza di fatto costituisca ormai un fenomeno sociale consolidato, dotato di pari dignità rispetto alla convivenza matrimoniale, e come l’ordinamento abbia progressivamente riconosciuto al convivente di fatto un catalogo crescente di diritti e doveri, in virtù della sua appartenenza alle “formazioni sociali” tutelate dall’articolo 2 della Costituzione.
Escludere il convivente di fatto dal congedo, quando è proprio lui il principale, se non unico, caregiver della persona con disabilità, significa comprimere irragionevolmente il diritto fondamentale di quest’ultima alla salute psicofisica, garantito dall’articolo 32 della Costituzione. La tutela della salute del disabile grave, infatti, si realizza anche attraverso la possibilità di essere assistito dalla persona con cui condivide il proprio progetto di vita, a prescindere dal fatto che il legame assuma la forma del matrimonio o quella della convivenza registrata.
Dall’unione civile alla convivenza: un percorso di progressiva equiparazione
La sentenza si colloca in un itinerario evolutivo che ha visto il legislatore e la stessa Corte costituzionale ampliare gradualmente il raggio dei beneficiari del congedo straordinario: prima ai parenti e affini oltre i limiti originariamente previsti, poi alla parte dell’unione civile, sulla scia della legge n. 76 del 2016, fino ad arrivare, con il decreto legislativo n. 105 del 2022, all’espressa equiparazione del convivente di fatto al coniuge convivente.
Proprio il decreto del 2022, attuativo della direttiva europea sul bilanciamento vita-lavoro, aveva modificato il testo dell’articolo 42, comma 5, inserendo il convivente di fatto tra i beneficiari del congedo straordinario, ma con efficacia solo per il futuro. Il problema riguardava, dunque, la disciplina anteriore a questa riforma: era possibile leggere retroattivamente quella modifica come mera “interpretazione autentica” del diritto già esistente?
La Corte, dopo aver escluso che la direttiva europea potesse, da sola, giustificare una simile lettura evolutiva per il periodo precedente, riconosce che l’ordinamento interno non conteneva, prima del 2022, una norma primaria che equiparasse in modo espresso il convivente al coniuge in questa materia. Tuttavia, proprio per evitare una irragionevole discriminazione, decide di intervenire in via additiva, dichiarando l’illegittimità della vecchia formulazione nella parte in cui taceva sul convivente di fatto.
Gli effetti concreti: retroattività e rigoroso accertamento della convivenza
La pronuncia ha una portata esplicitamente retroattiva: la Corte chiarisce che il diritto a fruire del congedo straordinario da parte del convivente di fatto, anche per periodi anteriori alla riforma del 2022, è ormai riconosciuto, purché sussistano tutte le condizioni sostanziali previste dalla disciplina generale del congedo.
Due punti meritano particolare attenzione:
- l’equiparazione opera “in posizione equiparata al coniuge convivente”, il che significa che il convivente di fatto entra nel medesimo livello di priorità del coniuge, non come figura residuale o subordinata;
- l’accesso al beneficio è subordinato al “rigoroso accertamento della effettiva sussistenza di una convivenza di fatto”, cioè di un rapporto stabile, registrato o comunque dimostrabile in base a elementi oggettivi (domicilio comune, durata, progetto di vita condiviso), per evitare abusi o strumentalizzazioni.
Quanto agli aspetti economici, la Corte precisa che il diritto al congedo resta comunque legato all’effettiva prestazione di cure e assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, secondo le modalità fissate dall’articolo 42, commi 5 e seguenti, del Testo unico sulla maternità e paternità. Non si tratta, dunque, di un automatismo, ma di una possibilità concreta che il lavoratore potrà far valere, anche in via retroattiva, dimostrando di aver sospeso o ridotto l’attività lavorativa per assistere il partner convivente disabile.
Una scelta di civiltà giuridica: dal formalismo alla centralità della persona fragile
La sentenza n. 197 del 2025 rappresenta, in definitiva, un importante tassello nella transizione da un diritto del lavoro e della previdenza ancorato alla famiglia “codicistica” a un diritto che riconosce la pluralità delle forme familiari come luoghi in cui si esercitano la solidarietà, la cura e l’assistenza quotidiana.
La Corte non scardina la distinzione tra matrimonio e convivenza sul piano delle fonti: ricorda anzi che le convivenze di fatto non rientrano nell’ambito dell’articolo 29 della Costituzione, ma sono protette dall’articolo 2 come formazioni sociali in cui la persona sviluppa la propria personalità. Tuttavia, afferma che questa diversa collocazione non può tradursi, quando è in gioco la salute di un disabile grave, in un minor livello di protezione.
Riconoscere al convivente di fatto il diritto al congedo straordinario significa prendere atto che la vicinanza affettiva e materiale non passa più solo per l’anello al dito, ma per la scelta, spesso lunga e ponderata, di condividere la quotidianità e le responsabilità di cura. Negare questa evidenza in nome di una gerarchia formale avrebbe significato trattare in modo peggiore proprio quei legami che, nella pratica, sostengono il peso maggiore dell’assistenza.
In questo senso, la decisione non è solo un intervento tecnico su un comma di legge, ma una scelta di civiltà giuridica: sposta il baricentro dalla forma al contenuto dei rapporti, ponendo al centro la persona fragile e la rete reale di cura che la circonda. È a questa rete che l’ordinamento, finalmente, riconosce gli strumenti per non dover scegliere tra lavoro e assistenza, tra reddito e affetto, tra presenza accanto al malato e sopravvivenza economica.

