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CONGEDO PARENTALE FINO A 14 ANNI: LE NOVITÀ DEL 2026 PER I DIPENDENTI

By |Published On: Marzo 1st, 2026|Categories: Maternità e Paternità, Novità Legislative e Circolari|

Il Messaggio INPS n. 251 del 26 gennaio 2026 applica la legge di Bilancio 2026 e allunga la “finestra” temporale del congedo parentale per i soli genitori lavoratori dipendenti: dal limite di 12 anni si passa a 14 anni di età del figlio.

Nuovi limiti di età per i lavoratori dipendenti

Per i genitori dipendenti del settore privato e pubblico:

  • in caso di nascita, il congedo parentale può essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio (dopo il congedo di maternità per la madre, dalla nascita per il padre);

  • in caso di adozione o affidamento/collocamento, il congedo parentale è utilizzabile entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, comunque non oltre il compimento dei 18 anni.

Restano invariati i massimali di mesi spettanti al singolo genitore e alla coppia: cambiano solo i limiti di età entro cui si possono collocare i periodi di astensione.

Gestione separata e autonomi: cosa non cambia

La modifica riguarda esclusivamente i genitori lavoratori dipendenti. Restano quindi fermi:

  • per gli iscritti alla Gestione separata, il limite di 12 anni di età del figlio (o 12 anni dall’ingresso in famiglia/Italia per adozioni e affidamenti preadottivi);

  • per i lavoratori autonomi, il limite del primo anno di vita del figlio o di un anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento/collocamento.

Per i periodi di congedo fruiti fino al 31 dicembre 2025 continua ad applicarsi il vecchio limite dei 12 anni.

Domande INPS e periodi già fruiti dal 1° gennaio 2026

Dal 1° gennaio 2026 i dipendenti con figli che non abbiano ancora compiuto 14 anni (o per cui non siano trascorsi 14 anni dall’ingresso in famiglia) possono chiedere congedo parentale entro i nuovi limiti, con le solite modalità telematiche.

L’INPS ha aggiornato l’applicativo “Domande di maternità e paternità” l’8 gennaio 2026. Per i giorni di congedo fruiti tra il 1° gennaio e l’aggiornamento della procedura, se non è stato possibile presentare domanda prima, i lavoratori possono inviare la richiesta in modo tardivo, indicando i periodi già goduti; le sedi INPS devono tener conto dell’oggettiva impossibilità di inoltrare l’istanza preventiva

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