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CIRCOLARE INPS N. 19 DEL 25 FEBBRAIO 2026: TUTTE LE NOVITÀ SU APE SOCIALE, MAGGIORAZIONE SOCIALE E PENSIONI ANTICIPATE
La Circolare INPS n. 19 del 25 febbraio 2026 rappresenta uno dei documenti più attesi dell’anno per operatori di patronato, consulenti previdenziali e professionisti del settore. Pubblicata dalla Direzione Centrale Pensioni in condivisione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce le istruzioni operative definitive sulle principali novità pensionistiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026.
In questo articolo analizzeremo punto per punto tutte le misure confermate, quelle modificate e quelle definitivamente soppresse, con un focus operativo per chi deve gestire pratiche previdenziali quotidiane.
APE Sociale prorogata fino al 31 dicembre 2026
La sperimentazione dell’APE sociale viene prorogata di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2026, senza modifiche sostanziali alla disciplina preesistente (art. 1, commi 162-163, L. 199/2025).
Possono accedere all’APE sociale i soggetti che:
- Compiono 63 anni e 5 mesi di età;
- Si trovano in una delle quattro condizioni previste dalla normativa (disoccupati, caregivers, invalidi con almeno il 74%, lavoratori impegnati in attività gravose).
Regime di incumulabilità confermato
La Circolare ribadisce che l’APE sociale non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione dei redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.
I cittadini interessati possono presentare domanda entro:
- 31 marzo 2026
- 15 luglio 2026
- 30 novembre 2026 (termine ultimo)
La legge incrementa l’autorizzazione di spesa con uno stanziamento crescente:
- 170 milioni per il 2026
- 320 milioni per il 2027
- 315 milioni per il 2028
- Fino a 28 milioni per il 2031
Riferimenti operativi: Circolare INPS n. 35/2024, Circolare n. 53/2025, Messaggio n. 128/2026.
Maggiorazione sociale aumentata di 20 euro al mese
Dal 1° gennaio 2026, i pensionati in condizioni economiche disagiate che percepiscono la maggiorazione sociale (art. 38, L. 448/2001) beneficiano di un aumento di 20 euro mensili dell’importo dell’incremento.
La novità più rilevante riguarda l’aumento del limite di reddito annuo per accedere al beneficio, che cresce di 260 euro, consentendo a una platea più ampia di pensionati di beneficiare dell’incremento.
L’aumento viene riconosciuto d’ufficio dall’INPS a coloro che già percepiscono la maggiorazione sociale, senza necessità di presentare nuova domanda.
Nota pratica: verificare l’accredito sull’estratto conto pensionistico a partire dal rateo di gennaio 2026.
Incentivo al posticipo del pensionamento esteso alla pensione anticipata ordinaria
L’incentivo al posticipo del pensionamento (art. 1, comma 286, L. 197/2022) viene esteso anche ai lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata ordinaria:
- 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini
- 41 anni e 10 mesi per le donne
Possono beneficiare dell’incentivo i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive che:
- Hanno maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per Quota 103 (62 anni + 41 di contributi);
- Maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata ordinaria.
Chi decide di rimanere al lavoro pur avendo raggiunto i requisiti pensionistici può beneficiare di un esonero contributivo, tradotto in un aumento netto della busta paga.
Riferimento operativo: Circolare INPS n. 102/2025.
Addio alle misure sperimentali 2025: abrogazione del comma 7-bis
La Circolare n. 19/2026 comunica l’abrogazione del comma 7-bis dell’art. 24, D.L. 201/2011, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025.
Questa norma, applicabile solo per il 2025, consentiva di computare le prestazioni di previdenza complementare (fondi pensione) per raggiungere l’importo-soglia necessario per accedere alla pensione anticipata o di vecchiaia nel sistema contributivo.
Dal 2026, non è più possibile utilizzare la rendita integrativa dei fondi pensione per aumentare artificialmente l’importo della pensione ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi. La disposizione non è applicabile, anche se richiesta nella domanda.
Viene inoltre soppressa la penalizzazione del requisito contributivo (+5 anni nel 2025, +10 dal 2030) prevista per chi si avvaleva di tale facoltà.
Opzione Donna e Quota 103: fine della corsa
La Legge di Bilancio 2026 non ha prorogato due misure di pensionamento anticipato molto utilizzate negli ultimi anni:
- Opzione Donna (art. 16, comma 1-bis, D.L. 4/2019)
- Quota 103 o “pensione anticipata flessibile” (art. 14.1, D.L. 4/2019)
Possono comunque accedere a queste forme di pensionamento anticipato:
- Opzione Donna: chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2024
- Quota 103: chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2025
Attenzione: per chi rientra in queste categorie, resta ferma la possibilità di fare domanda anche nel 2026 e oltre, purché i requisiti siano stati perfezionati entro le scadenze indicate.
Conclusioni: un quadro previdenziale in evoluzione
La Circolare INPS n. 19/2026 conferma una linea di continuità su alcune misure consolidate (APE sociale, incentivi al posticipo), introduce miglioramenti economici per le fasce più deboli (maggiorazione sociale) e archivia definitivamente esperimenti normativi brevi e complessi (comma 7-bis, Opzione Donna, Quota 103).
Per operatori e consulenti, è fondamentale aggiornare immediatamente le proprie procedure e informare tempestivamente i cittadini su scadenze, opportunità e diritti ancora esigibili.

