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BENEFICI FISCALI PER LE VITTIME DEL DOVERE SULLE PENSIONI: COME SI APPLICA L’ESENZIONE IRPEF DAL 2026
Il messaggio INPS n. 1943 del 10 giugno 2026 completa il quadro operativo tracciato dalla circolare n. 51/2026 sui benefici fiscali per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti. Dal periodo d’imposta 2026, tutte le pensioni – di nuova liquidazione o già in pagamento, anche acquisite tramite cumulo, totalizzazione o computo in Gestione separata – intestate a soggetti riconosciuti vittime del dovere o equiparati, e ai loro superstiti, sono esenti da IRPEF, anche se non direttamente correlate all’evento che ha determinato lo status.
Perché l’esenzione trovi applicazione, non basta il riconoscimento giuridico dello status: è sempre necessaria una domanda specifica di pensione o di ricostituzione documentale per esenzione fiscale, nella quale l’interessato dichiara di essere vittima del dovere o equiparato e indica gli estremi del decreto che attribuisce lo status. Il riconoscimento del beneficio è quindi procedimentalizzato: l’INPS non applica l’esenzione in via automatica, ma solo a fronte di un’istanza che consenta di verificare il titolo giuridico e di legare la posizione pensionistica al provvedimento di riconoscimento.
Quando il trattamento pensionistico si trasforma in pensione di reversibilità, il beneficio fiscale si estende a tutti i trattamenti pensionistici riconosciuti e a quelli eventualmente maturati o liquidati successivamente in favore del superstite, purché restino soddisfatte le condizioni previste per il mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti riferita al dante causa vittima del dovere o equiparato. Il messaggio chiarisce, con un esempio, la logica di fondo: l’orfano titolare di reversibilità sul genitore vittima del dovere gode dell’esenzione sulla pensione di reversibilità; quando però matura un autonomo diritto a una pensione diretta – cessando di essere titolare, in qualità di superstite, del trattamento derivante dalla vittima – il beneficio fiscale non può più essere applicato a quel nuovo trattamento diretto.
Diverso è il caso del coniuge superstite, per il quale il messaggio riconosce un ambito più ampio di applicazione del beneficio. Nei confronti del coniuge superstite della vittima del dovere o del soggetto equiparato, l’esenzione IRPEF si applica infatti sia alle pensioni dirette già riconosciute sia a quelle eventualmente maturate o liquidate successivamente, sempre che permangano i requisiti previsti dalla normativa vigente per il mantenimento della pensione ai superstiti. Il coniuge, dunque, può continuare a beneficiare del trattamento fiscale di favore anche in presenza di una propria pensione diretta, purché resti, dal punto di vista giuridico, titolare del diritto a pensione ai superstiti riferita al dante causa vittima del dovere.
Per i familiari superstiti diversi dal coniuge – ad esempio figli, genitori, fratelli – il messaggio richiede una dichiarazione esplicita ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: l’interessato deve attestare sotto la propria responsabilità di essere familiare superstite di vittima del dovere o di equiparato e indicare gli estremi del provvedimento di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 510/1999. L’INPS procede poi alle verifiche sulla sussistenza dello status, anche in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni detentrici dei dati, in modo da raccordare la posizione pensionistica con il provvedimento di riconoscimento del legame con la vittima del dovere.
Sul piano procedurale, la possibilità di chiedere l’esenzione fiscale direttamente in sede di domanda di pensione è in corso di implementazione informatica. In attesa del completamento degli aggiornamenti, l’Istituto ha individuato un percorso operativo unico: per tutti i trattamenti pensionistici, è possibile presentare la domanda di “Ricostituzione per motivi documentali esenzione fiscale vittime del dovere”, utilizzando il canale telematico o la mediazione dei patronati. Il cittadino accede dal portale www.inps.it con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CNS, CIE livello 3 o eIDAS) e segue il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > “Aree tematiche” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Accedi all’area tematica” > “Variazione pensione” > “Ricostituzione per motivi documentali esenzione fiscale vittime del dovere”. In alternativa, la domanda può essere trasmessa tramite gli Istituti di patronato.
Il messaggio affronta anche il tema del contenzioso amministrativo. Le Strutture territoriali, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento sui ricorsi di competenza dei Comitati dell’INPS, possono definire in autotutela i ricorsi amministrativi giacenti quando ricorrono i requisiti per l’applicazione dei benefici fiscali illustrati nel documento. In questo caso, il ricorso definito in autotutela equivale a una domanda di ricostituzione per l’anno 2026 ai fini dell’esenzione IRPEF, evitando al cittadino la necessità di presentare una ulteriore istanza per lo stesso oggetto.
Resta però distinta la questione degli anni d’imposta antecedenti al 2026: qualora il ricorso riguardi anche la defiscalizzazione dei periodi pregressi, l’interessato deve presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i chiarimenti già forniti nella circolare n. 51/2026. L’INPS interviene sul profilo fiscale solo a partire dal periodo d’imposta 2026, mentre per la rimessione in bonis dei periodi precedenti occorre attivare la procedura tributaria presso l’Amministrazione finanziaria, in coerenza con la ripartizione di competenze fra ente previdenziale e autorità fiscale.
In chiave sistemica, il messaggio n. 1943 consolida l’idea che lo status di vittima del dovere – e la condizione dei familiari superstiti – non sia solo un titolo onorifico o risarcitorio, ma un fattore che qualifica l’intera posizione previdenziale e fiscale del soggetto, irradiando effetti su tutte le pensioni dirette e indirette maturate nel tempo. Per chi opera nel patronato e nella consulenza, la leva della “ricostituzione per esenzione fiscale vittime del dovere” diventa uno strumento centrale: consente di ripensare il carico tributario su pensioni già in essere, di correggere trattamenti non allineati ai più recenti orientamenti giurisprudenziali e di affiancare le famiglie nella costruzione di percorsi integrati fra tutela previdenziale e tutela fiscale, andando ben oltre il semplice commento alla circolare.

