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ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE DOPO L’ARTICOLO 7-BIS: COSA CAMBIA SU REQUISITI, FIGLI BENEFICIARI, IMPORTO E DOMANDA

L’Assegno unico e universale per i figli a carico, istituito dal decreto legislativo n. 230 del 2021 con decorrenza dal 1° marzo 2022, è una prestazione economica mensile riconosciuta, su domanda, ai nuclei familiari che possiedono specifici requisiti, per il periodo che va da marzo di ciascun anno a febbraio dell’anno successivo. L’importo è modulato sulla condizione economica del nucleo, rilevata tramite ISEE; in assenza di ISEE, l’Assegno è comunque riconosciuto sulla base dei dati autocertificati dal richiedente. La circolare n. 81 del 24 luglio 2026 illustra le modifiche introdotte dall’articolo 7‑bis del decreto‑legge n. 19 del 2026, convertito con legge n. 50 del 2026, chiarendo ambito di applicazione, requisiti di accesso, criteri di determinazione dell’importo e modalità di presentazione della domanda, con indicazioni operative su erogazione e decorrenza.

Una prima novità riguarda l’ambito di applicazione soggettivo: viene introdotto il comma 2‑bis all’articolo 1 del decreto legislativo n. 230/2021, secondo cui, ai soli fini dell’attribuzione dell’Assegno, si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea che siano fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana. Questo ampliamento non modifica le regole di composizione del nucleo familiare ai fini ISEE, ma estende la categoria dei figli per i quali la prestazione può essere riconosciuta, includendo i figli UE fiscalmente a carico pur residenti all’estero. Restano beneficiari i figli minorenni, i figli maggiorenni fino al compimento del ventunesimo anno, e, senza limiti di età, i figli con disabilità inclusi nel nucleo ISEE o autocertificati nella domanda, con regole specifiche per maggiorenni, orfani e maggiorenni con disabilità, sempre nel rispetto delle soglie reddituali e delle condizioni di attività previste dal decreto legislativo n. 230/2021.

Il cuore delle modifiche è sui requisiti di accesso in capo al richiedente. Il novellato articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021, come modificato dall’articolo 7‑bis, richiede congiuntamente:

  • un requisito di cittadinanza o soggiorno (lettera a): possono accedere cittadini italiani o di altro Stato membro UE, i loro familiari, e cittadini di Stati non UE in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, permesso unico di lavoro autorizzato per periodi superiori a sei mesi o permesso di soggiorno per motivi di ricerca valido per più di sei mesi;

  • un requisito fiscale (lettera b): il richiedente deve essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia, intesa come imposta teoricamente dovuta al lordo di oneri deducibili e detrazioni, anche nei casi di esclusione o esenzione, o di applicazione di imposte sostitutive o ritenute a titolo d’imposta che comunque concorrono al reddito complessivo;

  • un requisito di residenza/domicilio o di attività lavorativa e regolarità contributiva (lettera c): il richiedente deve essere residente e domiciliato in Italia oppure, in alternativa, titolare di un contratto di lavoro subordinato o esercitare un’attività di lavoro autonomo che comportino iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria italiana, risultando in regola con i contributi previdenziali dovuti.

Per i lavoratori non residenti in Italia, il nuovo comma 01 dell’articolo 6 stabilisce che l’erogazione dell’Assegno è commisurata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia: il diritto sussiste solo nel periodo in cui è integrato il requisito dello svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale con iscrizione a gestione obbligatoria. Per i residenti, invece, la prestazione è dovuta per l’intero periodo di durata della residenza, a prescindere dai giorni di effettiva permanenza, se non incidono sulla permanenza del requisito. La regolarità contributiva, in particolare per i lavoratori autonomi, è verificata in termini di adempimento degli obblighi previsti o assenza di omissioni tali da escludere l’effettivo assoggettamento alla normativa italiana di sicurezza sociale.

Sul piano del coordinamento internazionale, l’Assegno viene espressamente qualificato come prestazione familiare ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 ed è quindi assoggettato alle regole europee sulla determinazione dello Stato competente e sulla gestione di eventuali cumuli. Qualora, per lo stesso periodo e per gli stessi figli, sussista il diritto a prestazioni familiari in più Stati membri, la competenza prioritaria è determinata secondo l’articolo 68 del regolamento: prima in base all’attività lavorativa; in mancanza, secondo la residenza; se l’attività è svolta in più Stati, prevale quello di residenza dei figli, ove in quel Paese sia esercitata attività. Lo Stato competente in via sussidiaria riconosce eventualmente un’integrazione differenziale tra quanto dovuto internamente e quanto erogato dallo Stato prioritario.

La presentazione della domanda resta condizione necessaria per il riconoscimento della prestazione. Per i lavoratori residenti in Italia, la domanda continua a essere acquisita secondo il meccanismo di proattività già illustrato dalla circolare n. 7 del 2026: la domanda può essere generata automaticamente sulla base di dati già disponibili, con successiva conferma da parte dell’interessato. Per i lavoratori non residenti, invece, la domanda deve essere presentata per ciascun periodo di svolgimento dell’attività lavorativa in Italia e deve essere comunque rinnovata ogni anno, a partire dal 1° marzo, con riferimento al ciclo marzo‑febbraio dell’anno successivo.

I soggetti legittimati a presentare la domanda sono, in linea con la disciplina previgente: il genitore che esercita la responsabilità genitoriale ed è in possesso di tutti i requisiti; il genitore del genitore minorenne o incapace; gli affidatari; i soggetti muniti di rappresentanza legale (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali); il figlio maggiorenne nei casi previsti (in luogo dei genitori o, se orfano di entrambi, per sé stesso). L’assegno in caso di affidamento temporaneo può essere richiesto dal soggetto affidatario, che può scegliere se considerare il minore come nucleo autonomo ai fini ISEE oppure includerlo nel proprio nucleo, con effetti sui valori dell’indicatore e sull’importo spettante.

Quanto ai canali, la domanda può essere presentata: tramite il portale INPS, con accesso tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS, seguendo il percorso dedicato all’Assegno unico; tramite app INPS Mobile; tramite Contact Center (numeri 803.164 da rete fissa e 06 164.164 da mobile); per il tramite degli Istituti di patronato. Il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e gli elementi rilevanti per individuare la legislazione applicabile e lo Stato competente, aggiornando la DSU o le autocertificazioni in caso di nuove nascite, variazioni del nucleo o cambiamenti nei requisiti che incidano sul diritto e sull’importo.

L’importo mensile dell’Assegno continua a essere determinato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021, sulla base della Tabella 1 allegata, in relazione al valore dell’ISEE del nucleo familiare. L’Assegno è riconosciuto nella misura massima entro la soglia minima di ISEE, e decresce progressivamente all’aumentare dell’indicatore, fino all’importo minimo in caso di ISEE superiore alla soglia massima o di assenza di ISEE valido. Dal marzo 2026 è utilizzato l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, secondo la circolare n. 7 del 2026. Gli importi base, le maggiorazioni e le soglie ISEE sono aggiornati annualmente in relazione alla variazione dell’indice del costo della vita, calcolata sulla media dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Le maggiorazioni continuano a spettare in presenza di requisiti riferiti al figlio (età inferiore a un anno; fascia uno‑tre anni nei nuclei numerosi entro soglia ISEE; disabilità con importi differenziati per grado), ai genitori (madre di età inferiore a 21 anni; attività lavorativa di entrambi), o al nucleo (figli successivi al secondo; quattro o più figli). La novità sta nell’estensione, ai soli fini del diritto all’Assegno e delle relative maggiorazioni, ai figli UE fiscalmente a carico residenti all’estero: essi concorrono alla determinazione delle condizioni di numerosità del nucleo per le maggiorazioni, pur non modificando la composizione del nucleo ai fini ISEE.

In presenza di attestazioni ISEE con omissioni o difformità, la domanda è comunque istruita e la prestazione erogata nella misura minima; il richiedente può regolarizzare la posizione rettificando o presentando nuova DSU o producendo documentazione, con rideterminazione successiva dell’importo e riconoscimento di eventuali integrazioni. Se vi sono discordanze tra dati dichiarati in DSU e archivi amministrativi, l’ISEE non è utilizzabile e l’Assegno è corrisposto nella misura minima finché non interviene rettifica o nuova DSU, fermo restando il regime delle dichiarazioni mendaci previsto dal D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dai benefici e possibili profili penali).

Sul versante dell’erogazione, l’Assegno è corrisposto dall’INPS al richiedente, in misura intera o ripartito al 50 per cento tra i genitori secondo quanto indicato nella domanda; è possibile, in presenza di affidamento condiviso, chiedere la ripartizione, oppure, in presenza di accordo, concentrare l’intero importo su un solo genitore. In caso di affidamento esclusivo o di specifico provvedimento dell’autorità giudiziaria, la ripartizione non può essere modificata dall’altro genitore. La decorrenza ordinaria resta dal mese successivo alla presentazione, con disciplina specifica per le domande presentate tra il 1° marzo e il 30 giugno, già illustrata da precedenti circolari.

Le nuove disposizioni si applicano alle domande presentate dal 21 aprile 2026; fino all’adeguamento del servizio telematico, le domande e le posizioni interessate sono definite in via provvisoria, sulla base dei dati disponibili. Le posizioni saranno successivamente verificate e, se necessario, rilavorate, a seguito degli adeguamenti informatici o della ripresentazione/aggiornamento della domanda tramite il nuovo servizio: sono oggetto di verifica, in particolare, le mensilità da maggio 2026 in avanti. All’esito della rilavorazione, le posizioni potranno essere confermate o ridefinite, gli importi rideterminati, con eventuale corresponsione di somme a credito o recupero di somme indebitamente percepite secondo la disciplina vigente.

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