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ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’ E INTEGRAZIONE AL MINIMO: UNA SVOLTA ATTESA DA ANNI
Con la circolare n. 20 del 25 febbraio 2026 l’INPS dà finalmente attuazione alla storica pronuncia della Corte costituzionale n. 94 del 3 luglio 2025, che ha infranto il tabù dell’integrazione al trattamento minimo per l’assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo. Si tratta di una correzione di rotta di portata non solo tecnica ma eminentemente costituzionale, destinata a incidere in modo concreto sulla vita di migliaia di invalidi che, pur avendo versato contributi per anni, si vedevano riconoscere assegni di importo quasi simbolico, ben al di sotto della soglia minima di dignità indicata dallo stesso ordinamento.
Il “muro” della riforma Dini e l’intervento della Corte
Per quasi trent’anni l’articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995 (la cosiddetta riforma Dini) ha stabilito un divieto generalizzato: le pensioni calcolate interamente con il sistema contributivo non potevano essere integrate al trattamento minimo. In questo divieto, interpretato in modo rigido, è rimasto imprigionato anche l’assegno ordinario di invalidità (AOI) di cui alla legge n. 222/1984, quando liquidato esclusivamente secondo le regole contributive, con l’effetto paradossale che proprio una prestazione nata per garantire mezzi adeguati agli invalidi finiva, in molti casi, per attestarsi su importi inferiori persino alle provvidenze assistenziali.
Già una parte autorevole della giurisprudenza di merito aveva iniziato a incrinare questa lettura, valorizzando la natura speciale della disciplina dell’AOI e la sua intrinseca funzione di tutela dei soggetti la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 94/2025, compie il passo decisivo: dichiara l’illegittimità dell’art. 1, comma 16, nella parte in cui non esclude dall’ambito del divieto l’assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo, richiamando i parametri degli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.
Il messaggio è nitido: la “logica contributiva” non può essere eretta a idolo assoluto quando il risultato è quello di condannare l’invalido a trattamenti inadeguati rispetto alle esigenze minime di vita; in presenza di prestazioni strutturalmente fragili, l’integrazione al minimo torna a essere strumento necessario di riequilibrio.
Cosa cambia: l’AOI contributivo “entra” nel trattamento minimo
La circolare INPS n. 20/2026 recepisce questo approdo e ne disegna le ricadute operative. L’innovazione riguarda l’assegno ordinario di invalidità previsto dalla legge n. 222/1984 – prestazione non reversibile – erogato nell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nei fondi sostitutivi dell’AGO, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, Nella Gestione separata.
Prima della sentenza, l’integrazione al trattamento minimo era ammessa soltanto per gli assegni liquidati con sistema retributivo o misto. Oggi, invece, rientrano nel perimetro anche gli AOI calcolati interamente con il metodo contributivo (con contribuzione solo dal 1° gennaio 1996 in poi), gli AOI di assicurati che hanno esercitato l’opzione al contributivo ex art. 1, comma 23, legge n. 335/1995, gli AOI a carico della Gestione separata, anche se derivanti da computo.
La regola sostanziale è apparentemente semplice, ma di enorme impatto: se l’importo “a calcolo” dell’assegno è inferiore al trattamento minimo della gestione di riferimento, e se il titolare rientra nei limiti di reddito vigenti, l’INPS deve riconoscere l’integrazione, ponendo la relativa spesa a carico della Gestione degli interventi assistenziali (GIAS), con un aggancio parametrico all’assegno sociale. Per il 2026, il trattamento minimo è pari a 611,85 euro mensili, soglia che costituisce il nuovo punto di approdo per molti assegni finora attestati su importi ben più modesti.
Due principi, però, restano fermi:
non esiste integrazione parziale al minimo per l’AOI: o l’assegno viene portato interamente al livello del minimo, oppure nessuna integrazione è dovuta; non opera la “cristallizzazione” dell’integrazione: se i redditi del titolare superano, anche successivamente, i limiti previsti, l’integrazione cessa e l’importo torna quello risultante dal mero calcolo contributivo.
Decorrenze, domande, riesami: una finestra da non perdere
La pronuncia della Corte costituzionale produce effetti dal 10 luglio 2025, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La circolare precisa che l’integrazione al trattamento minimo sugli assegni contributivi può decorrere dal 1° agosto 2025, purché siano disponibili i redditi rilevanti, anche in via presuntiva; in mancanza, l’interessato deve presentare apposita domanda di ricostituzione reddituale.
Sul piano procedurale, l’INPS indica un perimetro ampio di tutela. Le domande di integrazione presentate dopo il 9 luglio 2025 e quelle ancora pendenti a tale data devono essere definite alla luce del nuovo quadro; le istanze già respinte in applicazione della vecchia lettura restrittiva possono essere riesaminate su richiesta dell’interessato, purché non vi sia una sentenza passata in giudicato contraria al diritto; anche i ricorsi amministrativi pendenti, siano essi anteriori o successivi alla sentenza, vanno decisi alla luce del dictum costituzionale e delle istruzioni della circolare.
La responsabilità, però, non è solo dell’INPS: se l’Istituto non dispone dei dati reddituali aggiornati, l’iniziativa deve partire dal cittadino, che è chiamato a sollecitare la ricostituzione reddituale e a fornire, con precisione, le proprie situazioni di reddito personali e coniugali. È qui che l’assistenza qualificata di Patronati e consulenti previdenziali diventa decisiva per evitare che un diritto “sulla carta” resti inesercitato.
Dall’assegno alla vecchiaia: il ritorno del divieto
L’assegno ordinario di invalidità non è una prestazione perpetua: al maturare dei requisiti anagrafici e contributivi esso si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia, a condizione – per i lavoratori dipendenti – che sia cessato il rapporto di lavoro.
Per chi si trova nel regime contributivo puro o ha utilizzato il computo nella Gestione separata, la pensione di vecchiaia contributiva è conseguibile: a 67 anni (nel biennio 2025–2026), con almeno 20 anni di contributi e un importo non inferiore all’assegno sociale; ovvero, se l’importo risulta troppo basso, a 71 anni, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva; per chi ha optato per il contributivo, la soglia è pari a 67 anni con 20 anni di contributi.
Ed è qui che la riforma incontra nuovamente il suo limite strutturale: la pensione di vecchiaia calcolata interamente con il metodo contributivo resta non integrabile al trattamento minimo, perché la Corte ha circoscritto l’effetto della propria pronuncia al solo assegno ordinario di invalidità.
Ne derivano due conseguenze rilevanti: durante la fase in cui si percepisce l’AOI, l’assicurato può beneficiare dell’integrazione al minimo – se in possesso dei requisiti reddituali – e quindi di un livello di tutela più elevato; dal momento in cui la prestazione si trasforma in pensione di vecchiaia contributiva, l’integrazione al minimo cessa di essere giuridicamente riconoscibile, perché si torna nell’alveo del divieto generale dell’art. 1, comma 16, legge n. 335/1995.
L’INPS rammenta, correttamente, che la pensione di vecchiaia non può risultare inferiore all’importo dell’assegno in pagamento al momento del sorgere del diritto; ma questo confronto si effettua sul valore “a calcolo”, cioè sulla misura contributiva nuda, senza considerare l’integrazione al minimo, che costituisce un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione. È un dettaglio tecnico solo in apparenza: per molti assicurati significherà, al compimento dell’età per la vecchiaia, un salto all’indietro rispetto all’importo complessivo percepito durante il periodo di assegno integrato.
Una svolta importante, ma ancora incompiuta
La combinazione tra sentenza n. 94/2025 e circolare n. 20/2026 segna una svolta indubbia: cade una discriminazione che penalizzava gli invalidi “contributivi” rispetto a quelli inseriti nel vecchio mondo retributivo o misto, in aperto contrasto con il principio costituzionale di adeguatezza dei mezzi di sussistenza. L’ordinamento riconosce finalmente che non è accettabile liquidare assegni di invalidità inferiori, in termini assoluti, alle stesse misure assistenziali che dovrebbero rappresentare il minimo vitale.
E tuttavia la portata dell’intervento resta selettiva e, per certi versi, timida: il divieto di integrazione al minimo continua a valere per l’intero universo delle pensioni di vecchiaia contributive, anche quando si tratti di trattamenti di importo modestissimo, maturati da carriere intermittenti, part‑time, precarie. La Corte, pur consapevole di questa tensione sistemica, ha scelto di limitare il proprio dictum all’AOI, rinviando di fatto al legislatore – e forse a future pronunce – il compito di misurarsi con la questione più ampia: può un sistema pensionistico che si proclama “contributivo” ritenersi compatibile con la Costituzione quando produce pensioni inferiori alle stesse soglie di assistenza minima fissate dallo Stato?
Nel frattempo, il messaggio operativo per gli interessati è chiaro. Chi percepisce un assegno ordinario di invalidità contributivo deve verificare con urgenza, anche con l’aiuto di un Patronato, se possiede i requisiti reddituali per l’integrazione; chi ha ricevuto un diniego in passato può, nella maggior parte dei casi, chiedere il riesame; chi sta per transitare alla vecchiaia deve essere consapevole che l’integrazione al minimo, pur legittimamente goduta durante la fase di AOI, non lo accompagnerà nel nuovo titolo di pensione.
Si tratta di una conquista importante, frutto anche della tenacia di avvocati, associazioni e sindacati che hanno contestato per anni l’interpretazione più rigida del divieto di integrazione; ma è, al tempo stesso, un monito: quando la giurisprudenza è costretta a intervenire per restituire sostanza a diritti che la tecnica previdenziale aveva svuotato, significa che la politica ha delegato alla Corte il compito di ricordare che, prima dei coefficienti, viene la dignità delle persone.

