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AMMORTIZZATORI SOCIALI E SOSTEGNO A REDDITO E FAMIGLIE 2026: TUTTO QUELLO CHE CAMBIA
La circolare INPS n. 1 del 15 gennaio 2026 mette in un unico quadro organico tutte le novità 2026 su cassa integrazione, trattamenti in deroga, misure speciali per crisi industriali complesse, NASpI e autoimprenditorialità, indennità di discontinuità spettacolo, congedo parentale e altri istituti di tutela del reddito e della famiglia. Il pacchetto deriva da tre fonti: decreto‑legge 180/2025 (ex ILVA), legge 182/2025 (semplificazione) e legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025).
1. Decreto‑legge 180/2025: integrazione CIGS per Acciaierie d’Italia (ex ILVA)
Il decreto‑legge 1 dicembre 2025, n. 180, interviene specificamente sugli stabilimenti ex ILVA. Il fulcro è l’articolo 4:
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viene prevista un’integrazione del trattamento di CIGS per i dipendenti di Acciaierie d’Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, nei casi in cui il ricorso alla CIGS sia prorogato negli anni 2025 e 2026;
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le risorse sono destinate sia a integrare il reddito dei lavoratori, sia a finanziare attività di formazione professionale legate alle bonifiche ambientali.
Importi e gestione:
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stanziamento: 8,6 milioni per il 2025 e 11,4 milioni per il 2026, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione;
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gli importi stanziati vengono accreditati direttamente alla società in A.S., tramite decreto ministeriale che autorizza l’INPS al trasferimento;
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entro il mese successivo all’erogazione dell’ultima mensilità, l’amministrazione straordinaria deve rendicontare a Ministero del Lavoro e INPS le spese effettive e restituire le eventuali somme non utilizzate secondo le modalità indicate nel decreto.
Questa misura, di fatto, crea un “cuscinetto” economico aggiuntivo per i lavoratori ex ILVA in CIGS, evitando un eccessivo impoverimento in una fase di transizione industriale complessa.
2. Legge 182/2025: obbligo di comunicazione al datore in caso di lavoro durante la CIG
La legge 2 dicembre 2025, n. 182, sulla semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti, interviene anche sugli ammortizzatori in costanza di rapporto. La novità principale riguarda il lavoratore in CIG:
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viene inserito nell’articolo 8 del d.lgs. 148/2015 un comma 2‑bis: il lavoratore che, mentre percepisce un trattamento di integrazione salariale (CIGO/CIGS/FIS, ecc.), svolge un’attività lavorativa è tenuto a darne immediata comunicazione al datore di lavoro che ha chiesto l’intervento;
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resta fermo l’obbligo già esistente di comunicare preventivamente l’attività alla sede INPS competente, a pena di decadenza dal diritto alla prestazione.
Dal 18 dicembre 2025, quindi, il lavoratore in integrazione salariale ha un doppio obbligo informativo:
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verso l’INPS, per la tutela del trattamento;
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verso il proprio datore, per la corretta gestione del rapporto (anche in chiave disciplinare e di compatibilità delle attività).
La circolare annuncia che seguirà un documento ad hoc sugli effetti operativi (decadenze, recuperi, coordinamento con l’obbligo di comunicazione prevista per NASpI e altri istituti).
3. Legge di Bilancio 2026: ammortizzatori in costanza di rapporto
La parte più corposa riguarda la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio 2026), che estende e rifinanzia molte misure già note e ne rimodula altre.
3.1 Aree di crisi industriale complessa
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Vengono stanziati 100 milioni di euro per il 2026 sul Fondo sociale per occupazione e formazione per proseguire:
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CIGS in deroga;
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mobilità in deroga;
a favore dei lavoratori di imprese localizzate in aree di crisi industriale complessa.
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Le risorse sono destinate al completamento dei piani di recupero occupazionale ex articolo 44, comma 11‑bis, d.lgs. 148/2015.
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Riparto fondi: con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con MEF, tra Regioni interessate.
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L’INPS deve monitorare semestralmente la spesa e comunicare l’andamento al Ministero.
3.1.2 Esonero contribuzione addizionale CIGS per imprese in area di crisi
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Prorogato per il 2026 l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale CIGS per unità produttive in aree di crisi industriale complessa;
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il beneficio può essere riconosciuto per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi di autorizzazione;
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onere 2026 quantificato in 6,5 milioni, coperto riducendo di 9,3 milioni il Fondo sociale per occupazione e formazione (per esigenze di finanza pubblica).
3.1.3 CIGS per cessazione di attività
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Prorogata per il 2026 la CIGS per cessazione di attività ex art. 44 d.l. 109/2018;
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il trattamento può essere concesso per un massimo di 12 mesi nell’arco del 2026;
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spesa massima: 100 milioni di euro (Fondo sociale).
Ricordato che, dopo la Bilancio 2025, questo trattamento può andare in deroga sia ai limiti massimi complessivi di integrazione salariale, sia al perimetro soggettivo dell’art. 20, comma 3‑bis, d.lgs. 148/2015: si possono quindi coprire situazioni che altrimenti sarebbero fuori dalla “CIGS ordinaria”, tipicamente in fase di chiusura e reindustrializzazione.
3.1.4 Integrazione CIGS per dipendenti gruppo ILVA
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Si conferma e si proroga l’integrazione del trattamento di CIGS per i dipendenti del gruppo ILVA (coerente con quanto già previsto dal d.l. 180/2025), con stanziamenti dedicati sul Fondo sociale;
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l’obiettivo è evitare penalizzazioni economiche eccessive per una platea di lavoratori coinvolti in ristrutturazioni profondissime e di rilevanza nazionale.
3.1.5 Lavoratori socialmente utili (LSU)
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Proroga fino al 31 dicembre 2026 delle convenzioni per l’utilizzazione dei LSU;
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si consente la continuità di queste forme di impiego “transitorio” in attività di pubblica utilità, spesso essenziali per gli enti locali, in attesa di soluzioni strutturali (stabilizzazioni, concorsi, ecc.).
3.1.6 Settore call center
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La legge di Bilancio 2026 rinnova le misure specifiche di sostegno al reddito per i lavoratori dei call center, settore ad altissimo tasso di crisi, delocalizzazioni e riorganizzazioni;
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la circolare richiama la prosecuzione di CIGS e strumenti collegati, focalizzati sulle imprese che affrontano crisi occupazionali rilevanti.
3.1.7 Imprese di rilevanza economica strategica
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Viene confermata la possibilità di concedere un ulteriore periodo di CIGS, in deroga ai limiti di durata, alle imprese con rilevanza economica strategica (anche solo regionale) e gravi criticità occupazionali (art. 22‑bis d.lgs. 148/2015);
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l’ulteriore periodo può essere:
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fino a 12 mesi per riorganizzazione aziendale o contratto di solidarietà;
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fino a 6 mesi per crisi aziendale;
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il limite di spesa per il 2026 e 2027 viene elevato a 150 milioni di euro annui, sempre a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.
3.1.8 CIGS per processi riorganizzativi complessi e piani di risanamento complessi
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Viene prorogata la disciplina che consente ulteriori periodi di CIGS per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi (sempre nell’ambito dell’art. 22‑bis);
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non cambiano requisiti e condizioni di accesso: restano quelli già fissati dal d.lgs. 148/2015 e dalle relative istruzioni INPS/Ministero del Lavoro.
4. Altri trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto
4.1 Aziende sequestrate o confiscate
Per il 2026 continua il trattamento di sostegno al reddito per:
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lavoratori sospesi o a orario ridotto dipendenti da aziende sequestrate o confiscate e sottoposte ad amministrazione giudiziaria (d.lgs. 72/2018);
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il trattamento è pari alla CIG e può durare fino a 12 mesi complessivi;
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il limite di spesa, inizialmente pari a 0,7 milioni annui, è stato portato a 8,7 milioni per il 2025 e 2026, ampliando di fatto la platea potenziale.
La prestazione è concessa dal Ministero del Lavoro ed erogata dall’INPS solo con pagamento diretto, proprio per tenere il controllo stretto sui flussi e sui tetti di spesa.
4.2 CIGS per transizione occupazionale (art. 22‑ter)
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Confermato l’intervento straordinario di integrazione salariale per transizioni occupazionali: dopo CIGS per riorganizzazione o crisi, il datore (oltre 15 dipendenti) può attivare un ulteriore periodo (massimo 12 mesi non prorogabili) finalizzato al recupero occupazionale (ricollocazioni, formazione, ecc.);
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questa CIGS aggiuntiva è sempre in deroga ai limiti di durata ordinari e si inserisce in una logica di “ponte” tra vecchia occupazione e nuove collocazioni.
4.3 Misure per gruppi di imprese con almeno 1.000 dipendenti
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Prosegue nel 2026 la misura per gruppi di imprese che impiegano almeno 1.000 dipendenti in Italia e che, entro il 27 giugno 2025, hanno sottoscritto un accordo quadro con sindacati, MIMIT e Ministero del Lavoro per salvaguardia occupazionale, gestione esuberi e reindustrializzazione;
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in queste situazioni il Ministero può autorizzare, con decreto, un ulteriore periodo di CIGS in deroga, in continuità con gli ammortizzatori già in corso;
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l’ulteriore CIGS può arrivare fino al 31 dicembre 2027, nel limite di:
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30,7 milioni per il 2025;
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31,3 milioni per il 2026;
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32 milioni per il 2027.
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5. Cessazione del rapporto: NASpI e IDIS
5.1 Anticipazione NASpI per autoimprenditorialità
La legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina dell’incentivo all’autoimprenditorialità (c.d. NASpI in unica soluzione). Le linee generali:
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conferma la possibilità, per chi ha diritto a NASpI, di chiedere in un’unica soluzione le mensilità residue per avviare attività autonoma, impresa individuale o partecipazione in cooperativa;
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ridefinisce alcuni aspetti tecnici su requisiti, termini di presentazione della domanda, incompatibilità con altre prestazioni, per rendere l’istituto più coerente con le nuove politiche attive (le specifiche operative sono richiamate dalla circolare ma sviluppate in documenti dedicati).
5.2 Indennità di discontinuità nello spettacolo (IDIS)
La circolare richiama le modifiche già dettagliate nel Messaggio 154/2026 e nella Bilancio 2026:
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nuovo tetto reddituale: 35.000 euro di reddito IRPEF “di riferimento per le agevolazioni fiscali” nell’anno precedente la domanda;
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conferma del requisito standard delle 51 giornate di contribuzione FPLS nell’anno precedente;
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deroga per attori cinema/audiovisivo: requisito soddisfatto anche con almeno 15 giornate FPLS nell’anno precedente oppure 30 giornate complessive nei due anni precedenti.
L’IDIS è trattata come ammortizzatore “ibrido” tra sostegno al reddito e misura strutturale di protezione di un settore caratterizzato da lavori brevi e intermittenti.
6. Tutela della genitorialità e rafforzamento del d.lgs. 151/2001
La legge di Bilancio 2026 interviene sul Testo unico maternità/paternità (d.lgs. 151/2001), rafforzando strumenti già esistenti. In sintesi:
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Congedo parentale per lavoratori dipendenti:
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il limite temporale di fruizione viene elevato da 12 a 14 anni di età del figlio (o 14 anni dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione/affidamento), senza modificare il numero complessivo di mesi fruibili dal singolo genitore e dalla coppia;
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viene rivista anche la disciplina del prolungamento del congedo parentale in caso di figli con disabilità, armonizzando l’arco temporale più lungo al nuovo limite dei 14 anni.
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Restano differenziati i regimi per:
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lavoratori iscritti alla Gestione separata (limite 12 anni);
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lavoratori autonomi (limite 1 anno di vita/ingresso del minore).
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La circolare rinvia a messaggi e circolari specifiche per i dettagli su indennità, modalità di domanda, compatibilità con altri istituti (permessi legge 104, congedi straordinari, ecc.).
7. Visite fiscali e reperimento dei medici
Un’ultima sezione è dedicata al potenziamento della rete dei medici di controllo per le visite fiscali, con misure organizzative che mirano a:
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ampliare le possibilità di affidamento degli incarichi di visita;
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migliorare la copertura territoriale e temporale dei controlli;
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ridurre le criticità operative emerse negli anni precedenti (mancanza di medici, ritardi, scoperture).
Si tratta di interventi gestionali che impattano indirettamente sui datori di lavoro e sui lavoratori, garantendo maggior efficienza nei controlli sulla malattia e maggiore uniformità nell’applicazione delle regole.
8. Lettura complessiva per operatori, imprese e famiglie
La circolare n. 1/2026 non introduce nuova disciplina autonoma, ma “ricompone” e ordina un mosaico di norme frammentate in tre fonti diverse. In concreto:
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per le imprese in crisi, soprattutto in aree di crisi complessa o con rilevanza strategica, si conferma un ampio ventaglio di CIGS proroghe, deroghe e strumenti ad hoc (anche per grandi gruppi, call center, ex ILVA);
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per i lavoratori dipendenti, si rafforza la protezione in fase di cessazione e transizione (CIGS di chiusura, transizione occupazionale, NASpI in unica soluzione, IDIS spettacolo) e si estendono gli spazi temporali di tutela della genitorialità;
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per le famiglie, il quadro si integra con AUU, Bonus nido, congedi e altri istituti di sostegno al reddito già oggetto di specifici messaggi e circolari.
Per patronati, consulenti del lavoro e uffici HR la circolare funziona come “bussola” 2026: consente di individuare in modo rapido a quale misura agganciarsi a seconda del tipo di crisi aziendale, della condizione del lavoratore (in servizio o cessato), del settore (industria complessa, call center, spettacolo, aziende sequestrate) e delle esigenze familiari (genitorialità, carichi di cura).

