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RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI N. 8/2025: COSA CAMBIA CON IL MESSAGGIO INPS N. 981/2026 PER POLIZIA DI STATO, PENITENZIARIA E GUARDIA DI FINANZA
Il Messaggio INPS n. 981 del 20 marzo 2026 recepisce la sentenza n. 8/2025/QM/SEZ delle Sezioni riunite della Corte dei Conti e modifica in profondità l’interpretazione della facoltà di riscatto ai fini pensionistici dei periodi di “servizio comunque prestato”, entro il limite di cinque anni di maggiorazioni previsto dall’articolo 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997. Le nuove istruzioni incidono in modo particolare sul personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza, ridefinendo quando e come sia possibile riscattare maggiorazioni riferite a servizi svolti, soprattutto in epoca anteriore al 1° gennaio 1998.
IL QUADRO NORMATIVO: LIMITE DEI CINQUE ANNI E PERIODI COMUNQUE PRESTATI
L’articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 165/1997 stabilisce che gli aumenti del periodo di servizio computabili ai fini pensionistici (le cosiddette maggiorazioni) non possono, in generale, superare complessivamente i cinque anni. Il successivo comma 3 prevede che, sempre entro il limite massimo dei cinque anni, gli aumenti dei periodi di servizio possano essere riconosciuti, in parte a titolo oneroso, anche con riferimento ai periodi di servizio “comunque prestato”, ossia non già maggiorabili a diverso titolo.
L’articolo 7, comma 3, dello stesso decreto salva inoltre gli aumenti di servizio maturati entro il 31 dicembre 1997, con percezione della relativa indennità, riconoscendone la piena validità pensionistica anche oltre la soglia dei cinque anni, ma impedendo ulteriori incrementi a partire dal 1° gennaio 1998. In questo intreccio normativo si colloca il problema pratico: cosa accade quando, alla data della domanda di riscatto, il lavoratore ha già raggiunto il tetto dei cinque anni di maggiorazioni, ma chiede di riscattare periodi “antichi”, anteriori al 1998, sostituendoli – di fatto – a maggiorazioni più recenti?
LA SVOLTA DELLA CORTE DEI CONTI: CRITERIO CRONOLOGICO E SCAMBIO TRA MAGGIORAZIONI
Le Sezioni riunite della Corte dei Conti, con la sentenza n. 8/2025/QM/SEZ, hanno affermato che la facoltà di riscatto ex articolo 5, comma 3, deve essere riconosciuta anche a chi abbia già raggiunto i cinque anni di maggiorazione alla data della domanda, purché si proceda allo scomputo di un corrispondente periodo di maggiorazione già riconosciuto “ex se” e collocato temporalmente dopo quello oggetto di riscatto. Il criterio guida diventa quindi di natura prettamente cronologica: il lavoratore può sostituire una maggiorazione più recente con una più risalente, mantenendo fermo il limite complessivo dei cinque anni.
Il Messaggio INPS n. 981 recepisce esplicitamente questo principio, chiarendo che le domande di riscatto inerenti periodi di servizio comunque prestato collocati prima del 1° gennaio 1998 devono essere accolte anche se, al momento della domanda, il quinquennio di maggiorazione risulta già interamente valorizzato. Condizione imprescindibile è lo scomputo, in sede istruttoria, di un pari periodo di maggiorazione successivo al 31 dicembre 1997, applicando un criterio cronologico inverso: si eliminano prima le maggiorazioni più recenti e, solo se necessario, quelle via via più distanti nel tempo.
ESEMPIO TEORICO: COME OPERA LO SCOMPUTO DELLE MAGGIORAZIONI
L’INPS propone nel Messaggio un esempio utile anche per gli operatori di patronato e i consulenti che dovranno tradurre questi principi in calcoli concreti. Si ipotizza un lavoratore che abbia svolto un periodo di servizio comunque prestato dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1985 (sei anni), per il quale intende riscattare un quinto, pari a un anno di maggiorazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997.
Contestualmente, lo stesso lavoratore ha già beneficiato, dopo il 31 dicembre 1997, di cinque anni di maggiorazione riconosciuti ex se, raggiungendo così il limite quinquennale alla data della domanda di riscatto. In applicazione della sentenza della Corte dei Conti, la domanda deve comunque essere accolta: si riconosce l’anno di maggiorazione derivante dal riscatto, ma, per rispettare il tetto dei cinque anni complessivi, si procede allo scomputo di un anno tra le maggiorazioni già riconosciute dopo il 31 dicembre 1997, partendo dalla più recente.
Alla fine dell’operazione, il montante delle maggiorazioni resta pari a cinque anni, ma con una diversa composizione: un anno derivante dal riscatto del periodo ante 1998 e quattro anni di maggiorazioni ex se più risalenti. Il principio di immodificabilità dei riscatti definiti impone però un vincolo importante: non possono essere oggetto di scomputo le maggiorazioni già riscattate per le quali, alla data della nuova domanda, risulti integralmente pagato il relativo onere.
FORZE DI POLIZIA E PERIODI DI ALLIEVO E SERVIZIO MILITARE: QUANDO SI POSSONO RISCATTARE
Il Messaggio INPS dedica una parte specifica alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, richiamando i chiarimenti forniti dai Ministeri competenti (Interno, Giustizia, Guardia di Finanza) in qualità di datori di lavoro. Tali Amministrazioni hanno precisato che rientrano nella nozione di “servizio comunque prestato” i periodi svolti in qualità di allievo presso Scuole di formazione, Enti addestrativi o Istituti di istruzione, nonché il periodo di servizio militare
Per il personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza, di regola destinatario dell’indennità pensionabile e quindi beneficiario dell’aumento di un quinto del servizio comunque prestato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 284/1977, ciò significa poter chiedere il riscatto della maggiorazione di un quinto per i periodi di servizio comunque prestato non già coperti da indennità pensionabile. Le domande dovranno essere istruite secondo il meccanismo del criterio cronologico e dello scomputo illustrato al paragrafo 3 del Messaggio, sempre nel rispetto del tetto dei cinque anni complessivi
LIMITI PER I CORSI DI ALLIEVO DOPO IL 1° GENNAIO 1998
Un punto di particolare interesse operativo riguarda il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile (in primis la Polizia di Stato) che ha frequentato corsi di allievo a partire dal 1° gennaio 1998. Per tali periodi, è già prevista una forma di riscatto oneroso del servizio, disciplinata dalla nota operativa INPDAP n. 11 del 18 marzo 2010 cui l’INPS espressamente rinvia.
Proprio per evitare duplicazioni, il Messaggio chiarisce che, per questi corsi di allievo collocati temporalmente dal 1° gennaio 1998 in avanti, non è possibile avvalersi anche della facoltà di riscatto degli aumenti del periodo di servizio comunque prestato ex articolo 5, comma 3. In altre parole, la facoltà di riscatto “da sentenza 8/2025” resta preclusa quando il medesimo periodo è già oggetto di diversa e specifica disciplina di riscatto oneroso.
DOMANDE GIACENTI, RIESAME E NUOVE ISTANZE: COSA DEVONO FARE CITTADINI E OPERATORI
Le istruzioni operative del Messaggio n. 981 si applicano a tutte le domande di riscatto ancora giacenti alla data di pubblicazione del documento, che dovranno quindi essere riesaminate alla luce dei nuovi criteri cronologici e dello scomputo delle maggiorazioni successive al 31 dicembre 1997. Inoltre, possono essere oggetto di riesame, su richiesta dell’interessato, anche le istanze già respinte, purché non sia decorso il termine per il ricorso amministrativo o risulti pendente un ricorso tempestivo al competente Comitato di vigilanza.
Resta comunque salva, per tutti gli aventi diritto, la possibilità di presentare nuove domande di riscatto secondo le modalità ordinarie, qualora ne ricorrano i presupposti. Per i cittadini interessati (in particolare appartenenti a Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza) diventa quindi essenziale verificare la propria storia contributiva e le maggiorazioni già riconosciute, valutando con l’assistenza di patronati e consulenti se convenga sostituire, in tutto o in parte, maggiorazioni più recenti con periodi ante 1998 potenzialmente più favorevoli.

