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RICONGIUNZIONE CON LA GESTIONE SEPARATA: LA CIRCOLARE INPS CHE CAMBIA LE REGOLE DEL GIOCO PER I PROFESSIONISTI

Con la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026 l’INPS apre una stagione del tutto nuova per chi ha carriere previdenziali spezzate tra Gestione separata e Casse professionali, riconoscendo in modo pieno la possibilità di ricongiungere questi spezzoni contributivi e di unificarli in un’unica posizione assicurativa coerente. È un cambio di paradigma di grande rilievo per liberi professionisti e lavoratori ibridi, perché recepisce l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità e supera espressamente le precedenti chiusure amministrative che tenevano la Gestione separata ai margini dell’istituto della ricongiunzione.

Al centro del documento c’è la ricongiunzione, ai sensi della legge n. 45/1990, tra la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e gli Enti privati di previdenza obbligatoria costituiti ai sensi dei decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, vale a dire le Casse professionali privatizzate e privatizzate di nuova generazione. La circolare chiarisce che l’istituto opera ora in entrambi i sensi: sia in uscita dalla Gestione separata verso la Cassa professionale, sia in entrata verso la Gestione separata con trasferimento della contribuzione maturata presso la Cassa, sempre nel perimetro delle regole della legge 45/1990.

La svolta trae origine dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 26039/2019, che ha riconosciuto il diritto di un libero professionista a ricongiungere presso la propria Cassa di iscrizione i contributi versati in Gestione separata, in base all’articolo 1, comma 2, della legge n. 45/1990. Quel principio – progressivamente consolidato da successive pronunce di merito – viene ora fatto proprio dall’INPS, il quale, previa condivisione con il Ministero del Lavoro, abbandona l’interpretazione restrittiva che escludeva la Gestione separata dall’ambito di operatività della ricongiunzione e riconosce un generale diritto all’unificazione della posizione assicurativa nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di coerenza sistemica.

Sul piano tecnico, la circolare dedica un’attenzione particolare alla ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata, cioè alla possibilità di trasferire in questa gestione i contributi accantonati presso gli Enti privati. Viene precisato, innanzitutto, che la natura integralmente contributiva delle prestazioni della Gestione separata non è in alcun modo derogabile a legislazione vigente: i periodi ricongiunti devono essere valutati con il sistema contributivo puro, tanto ai fini del diritto quanto ai fini della misura della pensione. Ne discende, tra l’altro, che l’onere a carico dell’interessato non può essere calcolato con il tradizionale criterio della riserva matematica, tipico del sistema retributivo, ma deve seguire il meccanismo “a percentuale” delineato dall’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184/1997.

L’onere di ricongiunzione in ingresso viene quindi determinato applicando l’aliquota contributiva IVS vigente nella Gestione separata alla data della domanda – per impostazione, quella dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva, pari al 33% per il 2025 – sulla retribuzione di riferimento, cioè quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla domanda, rapportata ai periodi da ricongiungere. A questo importo si sottrae quanto trasferito dalle gestioni di provenienza, ottenendo l’onere netto, che si traduce in un montante contributivo attribuito alla posizione nella Gestione separata e rivalutato nel tempo secondo le regole del sistema contributivo.

Non meno rilevante è la definizione della platea esclusa: la domanda di ricongiunzione verso la Gestione separata deve riguardare tutti i periodi ancora “disponibili” presso le altre forme previdenziali, con esclusione di quelli che hanno già dato luogo a pensione, e non può essere utilizzata per estendere retroattivamente l’operatività della Gestione separata a epoche anteriori alla sua istituzione. Sono quindi fuori campo, ad esempio, gli Enti in cui l’interessato vanti contribuzione anche solo in parte collocata prima del 1° aprile 1996, data di decorrenza dell’obbligo assicurativo in Gestione separata. L’istituto, insomma, serve a unificare il mosaico contributivo, non a riscrivere ex post la storia normativa dei diversi regimi.

Quanto agli effetti, i periodi ricongiunti sono accreditati sulla posizione assicurativa nella loro estensione originaria, con efficacia retroattiva ai fini del diritto a pensione, come se fossero stati presenti sin dall’inizio nella gestione accentrante. Dal lato patrimoniale, però, gli effetti decorrono secondo la logica propria del montante contributivo: la rivalutazione avviene solo dalla data della domanda in avanti, senza simulare versamenti “ab origine”. La decorrenza della pensione, inoltre, non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di ricongiunzione, in linea con i criteri già consolidati per le altre operazioni di trasferimento contributivo.

Un capitolo specifico è dedicato alle domande e ai ricorsi pendenti: la circolare chiarisce che il nuovo orientamento si applica non solo alle istanze presentate dopo la sua pubblicazione, ma anche a tutte le domande e i ricorsi già inoltrati e non ancora definiti alla data del 9 febbraio 2026. Questo passaggio è tutt’altro che formale, perché consente a molti professionisti che si sono visti negare in passato la ricongiunzione di vedere riesaminata la propria posizione alla luce del nuovo quadro, aprendo scenari di riqualificazione radicale delle carriere assicurative e delle future prestazioni.

In prospettiva, la circolare n. 15/2026 si candida a diventare un punto di riferimento imprescindibile per liberi professionisti, consulenti, avvocati e tutti coloro che si muovono nel perimetro ibrido tra Gestione separata e Casse privatizzate. La possibilità di concentrare la propria storia contributiva in un unico contenitore, scegliendo la gestione accentrante sulla base della propria traiettoria professionale e delle regole di calcolo applicabili, rappresenta uno strumento potente di ingegneria previdenziale, ma anche un terreno ad alta complessità tecnica. In questo scenario, il supporto di una consulenza previdenziale altamente specializzata non è un lusso, ma una condizione essenziale per trasformare le opportunità aperte dalla circolare in scelte consapevoli e realmente vantaggiose lungo tutto l’arco della vita lavorativa e pensionistica.

http://​https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.02.circolare-numero-15-del-09-02-2026_15163.html

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