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PENSIONI 2027‑2028: LA NUOVA ARCHITETTURA DEI REQUISITI TRA SPERANZA DI VITA, DEROGHE E TUTELE PER GRAVOSI E USURANTI
La circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026 è il documento di riferimento per capire come cambiano, dal 2027 in poi, i requisiti di accesso alle pensioni in conseguenza dell’adeguamento alla speranza di vita e delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026. Tratta in modo organico: incremento dei requisiti per il biennio 2027‑2028, regole per vecchiaia e anticipata nel regime generale, pensione anticipata per i lavoratori precoci, deroghe per gravosi e usuranti, disciplina per chi è titolare di APE sociale e, infine, specifiche norme per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.
QUADRO NORMATIVO 2027‑2028 . Alla base della circolare c’è un doppio intervento: il decreto direttoriale del MEF, di concerto con il Ministero del Lavoro, del 19 dicembre 2025, che dispone un ulteriore incremento di tre mesi dei requisiti di accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2027 e un aumento di 0,3 punti delle “Quote” di età anagrafica più anzianità contributiva; la legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di Bilancio 2026), che stabilisce come e quando questi incrementi si applicano e individua deroghe e incrementi aggiuntivi. Il decreto del 19 dicembre 2025 prevede tre mesi di aumento e un aumento di 0,3 delle Quote; la legge 199/2025 limita questo aumento a un mese per il solo anno 2027 e rimanda al 2028 l’applicazione piena dei tre mesi.
INCREMENTO REQUISITI: COSA SUCCEDE DAL 2027. La circolare spiega che, per effetto del combinato disposto decreto MEF 19 dicembre 2025 e articolo 1, comma 185, della legge 199/2025, i requisiti di età e contribuzione per andare in pensione vengono spostati in avanti: più uno (mese) nel 2027, più tre mesi nel 2028. Contestualmente, le Quote di età anagrafica più anzianità contributiva risultano aumentate di 0,3 unità, con effetto sui trattamenti che prevedono il meccanismo delle quote (in particolare per gli usuranti).
PENSIONE DI VECCHIAIA. Per gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione separata, la circolare conferma che il requisito di vecchiaia “di base” diventa 67 anni e 1 mese di età nel 2027, con almeno 20 anni di contributi, e 67 anni e 3 mesi nel 2028, sempre con 20 anni di contributi. Dal 2029 si parte da 67 anni e 3 mesi, ma questo valore potrà subire ulteriori adeguamenti in base ai futuri decreti sulla speranza di vita.
VECCHIAIA CONTRIBUTIVA CON 5 ANNI. Per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, la circolare evidenzia la particolare via di vecchiaia con soli cinque anni di contribuzione effettiva. In questo caso l’età richiesta è molto più elevata: 71 anni e 1 mese per chi va in pensione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027, 71 anni e 3 mesi per chi matura il diritto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2028, con conferma di 71 anni e 3 mesi come base per il 2029, da adeguare successivamente alla speranza di vita.
PENSIONE ANTICIPATA. Per la pensione anticipata ordinaria, ex articolo 24, comma 10, del decreto legge 201/2011, la circolare ricostruisce la fine del “congelamento” degli adeguamenti alla speranza di vita, in vigore dal 2019 al 2024. Dal 2027 i requisiti contributivi diventano, per gli uomini, 42 anni e 11 mesi (per le decorrenze 2027) e 43 anni e 1 mese (per le decorrenze 2028), mentre per le donne sono 41 anni e 11 mesi nel 2027 e 42 anni e 1 mese nel 2028.
FINESTRA DI DECORRENZA PER LA PENSIONE ANTICIPATA. La circolare ricorda che la decorrenza della pensione anticipata non è immediata: il trattamento parte dopo tre mesi dalla maturazione del requisito contributivo. Per i trattamenti a carico di CPDEL, CPS, CPI e CPUG, l’articolo 1, comma 162, della legge 213/2023 ha allungato ulteriormente le finestre a sette mesi (per requisiti maturati entro il 31 dicembre 2027) e a nove mesi (per requisiti maturati dal 1° gennaio 2028), con esclusione dei casi in cui si accede all’anticipato tramite cumulo dei periodi assicurativi.
PENSIONE ANTICIPATA CONTRIBUTIVA (CONTRIBUTIVI PURI). Per chi ha il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, la circolare illustra la pensione anticipata di tipo contributivo prevista dall’articolo 24, comma 11, del decreto legge 201/2011. Si tratta di una prestazione che richiede: un’età minima, una contribuzione effettiva minima, un importo soglia espresso in multipli dell’assegno sociale, con soglie più favorevoli per le donne con figli.
REQUISITI ANTICIPATA CONTRIBUTIVA 2027‑2028. Nel 2027 occorrono 64 anni e 1 mese di età, 20 anni e 1 mese di contribuzione effettiva e un assegno non inferiore a tre volte l’importo dell’assegno sociale (2,8 volte per le donne con un figlio e 2,6 volte per le donne con due o più figli). Nel 2028 l’età sale a 64 anni e 3 mesi e l’anzianità di contribuzione effettiva a 20 anni e 3 mesi, con le stesse soglie di importo; anche per questa prestazione la decorrenza è soggetta a tre mesi di finestra.
AGGANCIO ANCHE DEI 20 ANNI ALLA SPERANZA DI VITA. La circolare richiama espressamente l’articolo 1, comma 125, della legge 213/2023, che, dal 1° gennaio 2024, aggancia anche il requisito dei 20 anni di contribuzione effettiva agli incrementi della speranza di vita. Questo significa che nel tempo non solo le età ma anche la durata minima della contribuzione effettiva richiesta per la pensione anticipata contributiva potrà aumentare.
PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORATORI PRECOCI (NON GRAVOSI). La pensione anticipata per i lavoratori precoci viene analizzata in un paragrafo ad hoc: riguarda i lavoratori che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per lavoro effettivo prima dei 19 anni e che rientrano in una delle condizioni previste (disoccupazione con esaurimento della NASpI o altra prestazione, caregiver di familiare con handicap grave, invalidità civile almeno al 74 per cento). Per questi lavoratori, nel 2027 il requisito contributivo diventa 41 anni e 1 mese, nel 2028 41 anni e 3 mesi, con una finestra di tre mesi per la decorrenza, allungata a sette o nove mesi per le gestioni CPDEL, CPS, CPI e CPUG secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 163, della legge 213/2023.
PENSIONI IN TOTALIZZAZIONE. La circolare tratta anche le pensioni in regime di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 42/2006. In questo caso l’adeguamento alla speranza di vita si applica sia alla pensione di vecchiaia in totalizzazione sia alla pensione di anzianità in totalizzazione, con requisiti che, nel biennio 2027‑2028, risultano leggermente più bassi della vecchiaia AGO ma accompagnati dal regime tipico delle finestre mobili previsto per la totalizzazione.
REQUISITI TOTALIZZAZIONE 2027‑2028. Per la pensione di vecchiaia in totalizzazione la soglia anagrafica si fissa a 66 anni e 1 mese nel 2027 e a 66 anni e 3 mesi nel 2028. Per la pensione di anzianità in totalizzazione, l’anzianità contributiva richiesta è pari a 41 anni e 1 mese nel 2027 e 41 anni e 3 mesi nel 2028, con applicazione delle finestre previste dalla normativa sulla totalizzazione.
LAVORATORI GRAVOSI. La circolare dedica particolare attenzione ai lavoratori addetti ad attività considerate gravose, per i quali la legge di Bilancio 2026 ha previsto l’esclusione dall’adeguamento ai nuovi incrementi della speranza di vita. Rientrano in questa categoria i lavoratori dipendenti che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, una delle professioni elencate nell’Allegato B della legge 205/2017, con anzianità contributiva almeno pari a 30 anni.
VECCHIAIA LAVORATORI GRAVOSI 7 ANNI NEI 10. Per i lavoratori gravosi che possono dimostrare almeno sette anni di attività gravosa negli ultimi dieci anni di lavoro, la circolare conferma che la vecchiaia nel biennio 2027‑2028 si consegue con il requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi e con almeno 30 anni di contributi. Questi lavoratori non subiscono l’adeguamento alla speranza di vita né per il biennio 2019‑2020 né per il biennio 2027‑2028, grazie alle specifiche norme di deroga introdotte.
VECCHIAIA LAVORATORI GRAVOSI 6 ANNI NEI 7. Per i lavoratori gravosi con sei anni di attività gravosa negli ultimi sette, la legge conferma l’applicazione dell’adeguamento alla speranza di vita del biennio 2019‑2020; nel 2027‑2028 la vecchiaia si colloca a 67 anni con 30 anni di contributi. Anche in questo caso l’incremento specifico del biennio 2027‑2028 non produce ulteriori aumenti, per effetto della deroga espressamente prevista per gravosi e usuranti.
PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI GRAVOSI. Per la pensione anticipata dei lavoratori gravosi, la circolare chiarisce che i requisiti contributivi restano “bloccati” ai livelli già fissati per il periodo 2019‑2024. In pratica, nel biennio 2027‑2028 i lavoratori gravosi, sia che abbiano 7 anni nei 10 sia che abbiano 6 anni nei 7, accedono all’anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini e 41 anni e 10 mesi se donne, senza ulteriori adeguamenti legati alla speranza di vita.
LAVORATORI USURANTI (D.LGS. 67/2011). La circolare tratta poi i lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 67/2011. Si tratta di mansioni usuranti vere e proprie (lavori in linea catena, conducenti di mezzi adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, lavoratori notturni con determinate soglie di notti annue, lavoratori che hanno svolto attività faticose per almeno metà della vita lavorativa complessiva), per le quali la legge 199/2025 ha confermato il blocco degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita fino al 31 dicembre 2028.
REQUISITI USURANTI: QUOTA E ETÀ. Per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (inclusi gli addetti alla cosiddetta linea catena, i conducenti TPL e i lavoratori notturni con almeno 78 notti l’anno o attività notturna per l’intero anno), la circolare riepiloga la necessità di almeno 35 anni di contributi e, per i lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, con raggiungimento di quota 97,6. Per i lavoratori autonomi usuranti, servono almeno 35 anni di contributi e un’età di 62 anni e 7 mesi, con quota di 98,6; questi requisiti sono già adeguati ai vecchi incrementi della speranza di vita ma non vengono ulteriormente innalzati nel 2027‑2028.
LAVORO NOTTURNO 72‑77 NOTTI. Per i lavoratori notturni che svolgono da 72 a 77 notti all’anno, la circolare indica che, nel periodo 2027‑2028, servono almeno 35 anni di contribuzione e, se dipendenti, 62 anni e 7 mesi di età con quota 98,6; se autonomi, almeno 63 anni e 7 mesi con quota 99,6. Anche questi requisiti erano già stati adeguati con i decreti direttoriali precedenti e non sono toccati dagli ulteriori adeguamenti del biennio 2027‑2028.
LAVORO NOTTURNO 64‑71 NOTTI. Per i lavoratori notturni che prestano attività per un numero di notti compreso tra 64 e 71 all’anno, la circolare riporta che occorrono almeno 35 anni di contributi e, per i dipendenti, 63 anni e 7 mesi con quota 99,6, mentre per gli autonomi sono richiesti 64 anni e 7 mesi con quota 100,6. Anche in questo caso si tratta di requisiti già adeguati in passato, non interessati dal nuovo incremento della speranza di vita relativo al biennio 2027‑2028.
LAVORATORI PRECOCI GRAVOSI E USURANTI. La legge di Bilancio 2026 interviene anche sui lavoratori precoci che svolgono attività gravose o particolarmente faticose e pesanti, rientranti nella lettera d) dell’articolo 1, comma 199, della legge 232/2016. Per questi lavoratori l’articolo 1, comma 188, della legge 199/2025 dispone che l’adeguamento alla speranza di vita per il biennio 2027‑2028 non si applichi al requisito contributivo ridotto, con la conseguenza che il requisito resta fermo a 41 anni per tutto il biennio, con decorrenza posticipata di tre mesi.
APE SOCIALE E DEROGHE. La circolare affronta poi il tema dell’APE sociale e del suo rapporto con le deroghe previste per gravosi e usuranti. L’articolo 1, comma 190, della legge di Bilancio 2026 stabilisce che l’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico si applica anche ai lavoratori che rientrerebbero nelle deroghe ma che, al momento del pensionamento, sono titolari di APE sociale: in altre parole, chi arriva alla pensione passando dall’APE sociale non beneficia del blocco degli adeguamenti e segue i requisiti ordinari, comprensivi di tutti gli incrementi della speranza di vita.
COMPARTO DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO. La parte finale della circolare è dedicata al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico: personale militare delle Forze armate (inclusa l’Arma dei Carabinieri), Corpo della Guardia di Finanza, Forze di polizia a ordinamento civile e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Per questi lavoratori la legge 199/2025 prevede un incremento ulteriore, oltre a quello comune all’AGO, dei requisiti di accesso alla pensione, pari a un mese per il 2028, un mese aggiuntivo per il 2029 e un altro mese dal 2030.
VECCHIAIA COMPARTO DIFESA E SICUREZZA
Per la pensione di vecchiaia del comparto, disciplinata dall’articolo 2 del decreto legislativo 165/1997, la circolare chiarisce che, dal 1° gennaio 2027, nei confronti dei soggetti che raggiungono il limite di età previsto per il proprio grado o qualifica e non hanno ancora maturato il diritto alla pensione di anzianità, il requisito anagrafico viene aumentato di un mese rispetto al biennio 2025‑2026. Per il solo 2028, invece, l’aumento è pari a tre mesi, fermo restando il sistema delle finestre mobili previsto dall’articolo 12 del decreto legge 78/2010 e le indicazioni già impartite dall’INPS con precedenti messaggi.
PENSIONE DI ANZIANITÀ COMPARTO DIFESA E SICUREZZA. Per la pensione di anzianità del comparto, regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 165/1997, la circolare dettagliata i requisiti per il biennio 2027‑2028. Dal 1° gennaio 2027 l’accesso avviene: con 41 anni e 1 mese di anzianità contributiva a prescindere dall’età; oppure con la massima anzianità contributiva che dà diritto all’aliquota dell’80 per cento, purché raggiunta entro il 31 dicembre 2011, e un’età di almeno 54 anni e 1 mese; oppure ancora con almeno 35 anni di contribuzione e 58 anni e 1 mese di età.
AUMENTI DAL 2028 PER LA PENSIONE DI ANZIANITÀ DEL COMPARTO. Dal 1° gennaio 2028, gli stessi canali di accesso sono mantenuti, ma i requisiti vengono innalzati: 41 anni e 3 mesi di anzianità contributiva per chi sceglie la pensione basata solo sui contributi; almeno 54 anni e 3 mesi di età per chi ha raggiunto l’aliquota dell’80 per cento entro il 2011; almeno 58 anni e 3 mesi per chi sceglie il canale dei 35 anni di contributi. In tutti i casi continua ad applicarsi il sistema delle finestre mobili previsto dall’articolo 12 del decreto legge 78/2010.
ULTERIORE POSTICIPO PER L’ANZIANITÀ “PIENA”. La circolare ricorda, inoltre, che, nel caso di accesso alla pensione con il solo requisito di anzianità contributiva (41 anni e 1 mese nel 2027 e 41 anni e 3 mesi nel 2028), continua a valere anche l’ulteriore posticipo di tre mesi previsto dall’articolo 18, comma 22‑ter, del decreto legge 98/2011. Di fatto, per questi lavoratori si sommano la finestra mobile e il posticipo aggiuntivo, con un allungamento concreto dei tempi di decorrenza della pensione rispetto al momento di maturazione del requisito contributivo.
FINO AL DPCM: REGIME TRANSITORIO. Infine, la circolare specifica che, per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, molte indicazioni saranno oggetto di successivi aggiornamenti una volta emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 1, comma 181, della legge 199/2025. Questo decreto potrà individuare alcune professionalità per le quali gli aumenti aggiuntivi non si applicano o si applicano solo in parte, modulando così l’impatto delle nuove regole sulle diverse figure del comparto.

