Lettera “D”
Decadenza previdenziale
Termine perentorio (non suscettibile di interruzione, ma eccezionalmente sospendibile per legge espressa) entro cui far valere diritti previdenziali: 3 anni per controversie su pensioni IVS decorrenti dal 6 luglio 2011 in poi (art. 47 DPR 639/1970); termini più brevi (di regola annuali) per prestazioni temporanee (NASpI, assegni familiari, ecc.). Decorso il termine, il diritto non è più azionabile in giudizio e neppure amministrativamente in molti casi. Distinta dalla prescrizione perché insuscettibile di interruzione mediante atti del titolare.
Decreto di liquidazione TE08
Provvedimento amministrativo con cui INPS liquida la pensione alla prima decorrenza; riepiloga gestione, anzianità contributiva, quote retributive e contributive, aliquote di rendimento, coefficiente di trasformazione, maggiorazioni (es. invalidità), imponibili, imponente su cui calcolare IRPEF, e importo lordo/netto. Base tecnica essenziale per controllare la correttezza matematica e identificare errori di imputazione o calcolo.
Denuncia contributiva – Uniemens
Sistema unificato di denuncia dei rapporti di lavoro e della contribuzione: il datore dichiara, con cadenza mensile/trimestrale, i dati anagrafici, retributivi e il tipo di rapporto di ogni dipendente. Alimenta l’estratto conto INPS del lavoratore e produce l’accredito dei periodi e dei contributi; inesattezze nella denuncia comportano buchi, minimali non accreditati, periodi non riconosciuti.
Dipendenti pubblici – Gestione ex INPDAP
Raccoglie i periodi assicurativi dei dipendenti pubblici storici trasferitisi a INPS dal 1° gennaio 2012 (ex INPDAP e altre casse pubbliche). Ha regole specifiche sulla retribuzione pensionabile (spesso comprensiva di voci non ordinariamente conteggiate nel privato), sul computo dell’anzianità di servizio e sul TFS/TFR. Gli estratti conto dedicati mostrano periodi ex INPDAP distinti da eventuali altri periodi AGO, Gestione Separata, ecc.; il coordinamento per il diritto e la misura della pensione avviene tramite cumulo o ricongiunzione.
Diritto differenziale (danno differenziale INAIL)
Nel sistema INAIL, danno ulteriore rispetto a quanto indennizzato dalla prestazione (rendita biologica), azionabile verso il datore di lavoro in giudizio. Comprende sia il danno patrimoniale (mancato guadagno futuro) sia il danno non patrimoniale (biologico puro, esistenziale, morale), per il quale occorre provare la menomazione causata dall’evento lavorativo.

